mercoledì, 14 ottobre 2026

Pubblicata la legge di stabilità

Legge 27 dicembre 2013, n. 147

 

301. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 299 e 300, pari  a 1 milione di euro per l'anno 2014, si provvede mediante  corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2011,  n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n.  75.

302. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze e' istituito un fondo per il finanziamento di esigenze  indifferibili con una dotazione di 24.331.245 euro per l'anno 2014,  da ripartire contestualmente tra le finalita' di cui all'elenco 1  allegato alla presente legge, con un unico decreto del Ministro  dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla  data di entrata in vigore della presente legge.

303. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 90, comma 12, della  legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' integrato con 10 milioni di euro  per l'anno 2014, 15 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di  euro per l'anno 2016. L'Istituto per il credito sportivo amministra  gli importi di cui sopra in gestione separata in base ai criteri  approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del  Ministro da lui delegato, sentiti il Ministro dell'interno e il  Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le  province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza  Stato-citta' ed autonomie locali, tenendo conto dell'esigenza di  assicurare interventi per la sicurezza strutturale e funzionale degli  impianti sportivi e la loro fruibilita', nonche' per il loro sviluppo  e ammodernamento.

304. Al fine di consentire, per gli impianti di cui alla lettera c)  del presente comma, il piu' efficace utilizzo, in via non esclusiva,  delle risorse del Fondo di cui al comma 303, come integrate dal  medesimo comma, nonche' di favorire comunque l'ammodernamento o la  costruzione di impianti sportivi, con particolare riguardo alla  sicurezza degli impianti e degli spettatori, attraverso la  semplificazione delle procedure amministrative e la previsione di  modalita' innovative di finanziamento:  a) il soggetto che intende realizzare l'intervento presenta al  comune interessato uno studio di fattibilita', a valere quale  progetto preliminare, redatto tenendo conto delle indicazioni di cui  all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre  2010, n. 207, e corredato di un piano economico-finanziario e  dell'accordo con una o piu' associazioni o societa' sportive  utilizzatrici in via prevalente. Lo studio di fattibilita' non puo'  prevedere altri tipi di intervento, salvo quelli strettamente  funzionali alla fruibilita' dell'impianto e al raggiungimento del  complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e  concorrenti alla valorizzazione del territorio in termini sociali,  occupazionali ed economici e comunque con esclusione della  realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale. Il comune, previa conferenza di servizi preliminare convocata su istanza  dell'interessato in ordine allo studio di fattibilita', ove ne valuti  positivamente la rispondenza, dichiara, entro il termine di novanta  giorni dalla presentazione dello studio medesimo, il pubblico  interesse della proposta, motivando l'eventuale mancato rispetto  delle priorita' di cui al comma 305 ed eventualmente indicando le  condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul  progetto;  b) sulla base dell'approvazione di cui alla lettera a), il  soggetto proponente presenta al comune il progetto definitivo. Il  comune, previa conferenza di servizi decisoria, alla quale sono  chiamati a partecipare tutti i soggetti ordinariamente titolari di  competenze in ordine al progetto presentato e che puo' richiedere al  proponente modifiche al progetto strettamente necessarie, delibera in  via definitiva sul progetto; la procedura deve concludersi entro  centoventi giorni dalla presentazione del progetto. Ove il progetto  comporti atti di competenza regionale, la conferenza di servizi e'  convocata dalla regione, che delibera entro centottanta giorni dalla  presentazione del progetto. Il provvedimento finale sostituisce ogni  autorizzazione o permesso comunque denominato necessario alla  realizzazione dell'opera e determina la dichiarazione di pubblica  utilita', indifferibilita' e urgenza dell'opera medesima;  c) in caso di superamento dei termini di cui alle lettere a) e  b), relativamente agli impianti omologati per un numero di posti pari  o superiore a 500 al coperto o a 2.000 allo scoperto, il Presidente  del Consiglio dei ministri, su istanza del soggetto proponente,  assegna all'ente interessato trenta giorni per adottare i  provvedimenti necessari; decorso inutilmente tale termine, il  presidente della regione interessata nomina un commissario con il  compito di adottare, entro il termine di sessanta giorni, sentito il  comune interessato, i provvedimenti necessari. Relativamente agli  impianti omologati per un numero di posti pari o superiore a 4.000 al  coperto e 20.000 allo scoperto, decorso infruttuosamente l'ulteriore  termine di trenta giorni concesso all'ente territoriale, il Consiglio  dei ministri, al quale e' invitato a partecipare il presidente della  regione interessata, previo parere del Consiglio superiore dei lavori  pubblici, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, adotta,  entro il termine di sessanta giorni, i provvedimenti necessari;  d) in caso di interventi da realizzare su aree di proprieta'  pubblica o su impianti pubblici esistenti, il progetto approvato e'  fatto oggetto di idonea procedura di evidenza pubblica, da  concludersi comunque entro novanta giorni dalla sua approvazione.  Alla gara e' invitato anche il soggetto proponente, che assume la  denominazione di promotore. Il bando specifica che il promotore,  nell'ipotesi in cui non risulti aggiudicatario, puo' esercitare il  diritto di prelazione entro quindici giorni dall'aggiudicazione  definitiva e divenire aggiudicatario se dichiara di assumere la  migliore offerta presentata. Si applicano, in quanto compatibili, le  previsioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n. 163, in materia di finanza di progetto. Qualora l'aggiudicatario  sia diverso dal soggetto di cui alla lettera a), primo periodo, il  predetto aggiudicatario e' tenuto a subentrare nell'accordo o negli  accordi di cui alla medesima lettera e periodo;  e) resta salvo il regime di maggiore semplificazione previsto  dalla normativa vigente in relazione alla tipologia o dimensione  dello specifico intervento promosso.

305. Gli interventi di cui al comma 304, laddove possibile, sono  realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o  relativamente a impianti localizzati in aree gia' edificate.

306. Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 3, del  decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con  modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e' autorizzata la  spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

307. Per l'organizzazione dei Campionati mondiali di pallavolo  femminile del 2014 e' attribuito al Comitato olimpico nazionale  italiano (CONI) un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2014.

308. Al fine di consentire la realizzazione di interventi urgenti  per la messa in sicurezza, il restauro e il ripristino del decoro dei  «Luoghi della memoria» nel quadro degli eventi programmati per la  celebrazione del Centenario della prima guerra mondiale, e'  autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5  milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.

309. Al fine di promuovere la conoscenza degli eventi della prima  guerra mondiale e di preservarne la memoria in favore delle future  generazioni attraverso la realizzazione di manifestazioni, convegni,  mostre, pubblicazioni e percorsi di visita, anche prevedendo il  coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado in un percorso  didattico integrativo ai fini del recupero di lettere, oggetti,  documenti e di altro materiale storico, e' autorizzata la spesa di  1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

310. Il fondo di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000,  n. 388, e' destinato al finanziamento delle iniziative finalizzate  alla gestione e all'implementazione del portale «Normattiva» volto a  facilitare la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei  cittadini della normativa vigente, nonche' a fornire strumenti per  l'attivita' di riordino normativo. Il programma, le forme  organizzative e le modalita' di funzionamento delle attivita'  relative al portale, anche al fine di favorire la convergenza delle  banche dati regionali, sono disciplinati con decreto del Presidente  del Consiglio dei ministri, previa intesa con il Presidente del  Senato della Repubblica e con il Presidente della Camera dei deputati  e previo parere della Conferenza dei presidenti delle assemblee  legislative delle regioni e delle province autonome. Il Dipartimento  per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio  dei ministri assicura la gestione e il coordinamento operativo delle  attivita'. La banca dati del portale e' alimentata direttamente dai  testi degli atti normativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica italiana e le relative attivita' sono svolte, su base  convenzionale, dal medesimo soggetto preposto alla stampa ed alla  gestione, anche con strumenti telematici, della Gazzetta Ufficiale.  Per le finalita' di cui al presente comma, il fondo e' incrementato  di euro 1.500.000 per l'anno 2014, di euro 1.000.000 per ciascuno  degli anni 2015 e 2016 e di euro 800.000 a decorrere dall'anno 2017.  Ulteriori finanziamenti possono essere attribuiti al fondo da  soggetti pubblici e privati, con le modalita' stabilite dallo stesso  decreto.

311. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre  2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio  2009, n. 9, sono abrogati.

312. Per il completamento e la implementazione del progetto x-leges  finalizzato alle trasmissioni telematiche tra organi costituzionali,  per assicurare la completa informatizzazione della formazione degli  atti normativi e delle deliberazioni adottate dal Consiglio dei  ministri, nonche' per alimentare la Gazzetta Ufficiale in conformita' alle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo  2005, n. 82, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri un fondo con una dotazione complessiva pari ad euro  1.500.000, di cui euro 200.000 per l'anno 2014, euro 400.000 per  l'anno 2015, euro 300.000 per l'anno 2016, euro 200.000 per l'anno  2017, euro 200.000 per l'anno 2018 ed euro 200.000 per l'anno 2019.

313. Il Governo, entro il 30 aprile di ogni anno, riferisce alla  Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo  14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive  modificazioni, sui risultati raggiunti nell'attuazione dei progetti  Normattiva e x-leges e sulle loro prospettive di sviluppo.

314. All'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 127, il comma 30  e' abrogato.

315. All'articolo 1, comma 144, della legge 24 dicembre 2012, n.  228, dopo le parole: «livelli essenziali di assistenza» sono aggiunte  le seguenti: «, nonche' per i servizi istituzionali delle  rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti  all'estero». All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio  2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012, n. 135, dopo le parole: «tecnico-operativa della difesa» sono  inserite le seguenti: «nonche' per i servizi istituzionali delle  rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti  all'estero». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma  si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di  parte corrente e di parte capitale destinati all'erogazione agli  uffici all'estero delle dotazioni finanziarie di parte corrente e di  parte capitale, iscritti nello stato di previsione del Ministero  degli affari esteri.

316. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 21 maggio 2013,  n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n.  85, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, anche a  seguito dell'opzione effettuata ai sensi del comma 2 del medesimo  articolo 1 della legge n. 418 del 1999, il trattamento economico,  comprese le componenti accessorie e variabili della retribuzione, non  puo' superare quello complessivamente attribuito ai membri del  Parlamento, fatta salva in ogni caso la contribuzione previdenziale,  che resta a carico dell'amministrazione di appartenenza».

317. All'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, e successive modificazioni, dopo le parole: «compiti ispettivi»  sono inserite le seguenti: «, a quella effettuata dal Ministero dei  beni e delle attivita' culturali e del turismo per lo svolgimento  delle attivita' indispensabili di tutela e di valorizzazione del  patrimonio culturale».

318. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non  previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di  contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del  decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, e'  ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per  l'anno 2015, 70 milioni di euro per l'anno 2016 e 95 milioni di euro  per l'anno 2017.

319. Al fine di fronteggiare la grave situazione socio-economica  nell'isola di Lampedusa, determinatasi a seguito dell'eccezionale afflusso di cittadini provenienti dai Paesi del Mediterraneo, e  rafforzarne la dotazione di infrastrutture, finalizzata ad una  maggiore efficienza dei servizi, il CIPE assegna al comune di  Lampedusa e Linosa 20 milioni di euro per il triennio 2014-2016, a  valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione  stanziate dalla presente legge per il periodo di programmazione  2014-2020. Entro il 31 marzo 2014, il comune di Lampedusa e Linosa,  nei limiti della dotazione finanziaria prevista dal presente comma,  presenta al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, che  lo istruisce, un piano di interventi di miglioramento dell'efficienza  della rete idrica, di riqualificazione urbanistica e di potenziamento  e ammodernamento dell'edilizia scolastica. Il piano, contenente anche  specifiche misure di accelerazione per l'attuazione degli interventi,  istruito positivamente, su proposta del Ministro per la coesione  territoriale di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti e' sottoposto al CIPE, per l'approvazione in una riunione  cui partecipa il Presidente della Regione siciliana. Il comune di  Lampedusa e Linosa puo' richiedere all'Agenzia nazionale per  l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. di  fornire, sulla base di apposita convenzione da sottoscrivere con il  predetto Dipartimento, ai cui oneri si provvede nell'ambito delle  risorse di cui al primo periodo del presente comma, la necessaria  assistenza tecnica per la definizione del piano e per l'attuazione  degli interventi approvati dal CIPE, anche mediante il ricorso alle  misure di accelerazione di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge  24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e a quelle di cui  all'articolo 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,  convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Le  agevolazioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre  2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012, n. 221, sono riconosciute, a valere sulle risorse individuate  dal medesimo articolo, anche alle micro e piccole imprese localizzate  nella zona franca urbana del comune di Lampedusa e Linosa, istituita  dall'articolo 23, comma 45, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Al  fine di consentire il completamento del programma di metanizzazione  del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980,  n. 784, e successive modificazioni, per un importo di 20 milioni di  euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, e' autorizzata la  concessione, ai comuni e ai loro consorzi, di contributi in conto  capitale fino a un massimo del 54 per cento del costo  dell'investimento previsto per la realizzazione delle reti urbane di  distribuzione del gas metano. I contributi sono erogati qualora  l'avanzamento dell'opera raggiunga almeno il 25 per cento della spesa  ammessa al finanziamento. A valere sulle risorse del Fondo per lo  sviluppo e la coesione relative alla programmazione nazionale  2014-2020, con deliberazione del CIPE, che provvede ad assegnare 20  milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, sono  stabilite le procedure per la concessione dei contributi secondo le  seguenti priorita':  a) concessione ai comuni che abbiano gia' presentato, nei tempi  previsti, la domanda di contributo ai sensi delle deliberazioni del  CIPE n. 99 del 30 giugno 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  218 del 16 settembre 1999, e n. 28 del 29 settembre 2004, pubblicata  nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 26 novembre 2004;  b) proseguimento del programma generale di metanizzazione del  Mezzogiorno -- biennio operativo, di cui alla citata deliberazione  del CIPE n. 99 del 30 giugno 1999.

320. Al fine di consentire le attivita' di ricerca, assistenza e cura dei malati oncologici, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di  euro per l'anno 2014 a favore del Centro nazionale di adroterapia  oncologica (CNAO).

321. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato nonche' le  Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita' assicurano  il rispetto dei vincoli di finanza pubblica individuando, secondo i  rispettivi ordinamenti, misure di contenimento della spesa, anche  alternative rispetto alle vigenti disposizioni in materia di finanza  pubblica ad esse applicabili, che garantiscano il versamento al  bilancio dello Stato di un risparmio di spesa complessivo annuo  maggiorato del 10 per cento rispetto agli obiettivi di risparmio  stabiliti a legislazione vigente e senza corrispondenti incrementi  delle entrate dovute ai contributi del settore di regolazione. Le  misure alternative di contenimento della spesa di cui al primo  periodo non possono prevedere l'utilizzo degli stanziamenti  preordinati alle spese in conto capitale per finanziare spese di  parte corrente ne' deroghe alle vigenti disposizioni in tema di  personale, con particolare riferimento a quelle comportanti risparmi  di spesa. Il rispetto di quanto previsto dal presente comma e'  asseverato dall'organo di controllo interno delle predette autorita'.

322. Il comma 6 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n.  580, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:  «6. Al fine di garantire la partecipazione del sistema camerale  agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica e ai relativi  risparmi di spesa applicabili, ciascuna camera di commercio,  l'Unioncamere e le singole unioni regionali possono effettuare  variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa, garantendo  il conseguimento dei predetti obiettivi e l'eventuale versamento dei  risparmi al bilancio dello Stato. Il collegio dei revisori dei conti  dei singoli enti attesta il conseguimento degli obiettivi di  risparmio e le modalita' compensative tra le diverse tipologie di  spesa».

323. All'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il  comma 6 e' aggiunto il seguente:  «6-bis. Al fine di garantire la continuita' dell'attivita' della  Commissione, nei limiti dei contingenti di cui al comma 2, il  personale di ruolo della pubblica amministrazione, in servizio in  posizione di comando alla data del 30 giugno 2013, che ne fa  richiesta, e' trasferito alla Commissione e inquadrato nel ruolo  organico del personale della Commissione, appositamente istituito  senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con  corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle  amministrazioni di appartenenza e trasferimento delle relative  risorse finanziarie. Il numero delle unita' di personale in posizione  di comando di cui l'amministrazione puo' avvalersi ai sensi del comma  2 e' ridotto di un numero pari alle unita' immesse in ruolo».

324. Al fine di estendere il beneficio di cui all'articolo 4 del  decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,  dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, in favore delle reti e dei  consorzi di imprese utilizzatori di gas ed energia a fini  industriali, i quali abbiano almeno per una percentuale pari all'80  per cento la propria unita' produttiva ubicata nei distretti  industriali individuati ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317,  nonche' ai sensi delle normative regionali vigenti, considerati  utente unico, anche se con punti di fornitura multipla, e'  autorizzata la spesa nel limite massimo di 2 milioni di euro per  l'anno 2014 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con  il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni  dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite  le modalita' attuative della presente disposizione.

325. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 115, della legge  24 dicembre 2012, n. 228, relative al commissariamento delle  amministrazioni provinciali si applicano ai casi di scadenza naturale  del mandato nonche' di cessazione anticipata degli organi provinciali  che intervengono in una data compresa tra il 1º gennaio e il 30  giugno 2014.

326. All'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,  convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112,  dopo il comma 19 e' inserito il seguente:  «19-bis. Nell'ambito del rilancio del sistema nazionale musicale di  eccellenza, entro il 28 febbraio 2014 sono altresi' individuate, con  decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  le fondazioni lirico-sinfoniche che, presentando evidenti  peculiarita' per la specificita' della storia e della cultura  operistica e sinfonica italiana, per la loro assoluta rilevanza  internazionale, le eccezionali capacita' produttive, i rilevanti  ricavi propri, nonche' per il significativo e continuativo apporto  finanziario di soggetti privati, possono dotarsi di forme  organizzative speciali, fermo restando il rispetto di tutti i  requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del  decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni,  dalla legge 29 giugno 2010, n. 100. Tali fondazioni adeguano i propri  statuti, nei termini del comma 16, e in deroga al comma 15, lettere  a), numero 2), e b), del presente articolo».

327. Fermo quanto stabilito al comma 326, la disposizione di cui al  numero 2) della lettera a) del comma 15 dell'articolo 11 del  decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni,  dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, non si applica alla Fondazione  Teatro alla Scala, in cui le funzioni di indirizzo sono svolte dal  consiglio di amministrazione.

328. E' autorizzato un contributo di 300.000 euro per l'anno 2014 a  favore dell'orchestra «I virtuosi italiani» di Verona, finalizzato al  sostegno della programmazione musicale.

329. All'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 5  gennaio 1967, n. 18, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:  «Per i contratti di locazione passiva degli immobili di cui al  primo comma, i limiti temporali indicati all'articolo 12, secondo  comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono raddoppiati,  se nel contratto e' inserita la clausola di acquisto dell'immobile  locato con riscatto finale o opzione acquisitiva equivalente».

330. Ai fini della razionalizzazione e del riassetto industriale  nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, i consigli di  amministrazione di SICOT -- Sistemi di consulenza per il Tesoro  S.r.l. e di Consip Spa, entro venti giorni dalla data di entrata in  vigore della presente legge, convocano l'assemblea per l'approvazione  del progetto di fusione per incorporazione di SICOT S.r.l. in Consip  Spa. Dal momento dell'attuazione dell'incorporazione, la convenzione  attualmente in essere tra la SICOT S.r.l. e il Ministero  dell'economia e delle finanze e' risolta e le attivita' previste  dalla stessa, ovvero parte delle stesse, potranno essere affidate dal Ministero, sulla base di un nuovo rapporto convenzionale, a Consip  Spa, secondo modalita' in grado di limitare esclusivamente al  Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento del tesoro  l'accesso ai dati e alle informazioni trattati. Le operazioni  compiute in attuazione del primo periodo sono esenti dall'imposta di  registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali  e da ogni altra imposta indiretta esclusa l'imposta sul valore  aggiunto.

331. All'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  sono apportate le seguenti modificazioni:  a) il comma 11 e' sostituito dal seguente:  «11. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente disposizione, la societa' di cui all'articolo 5-bis del  decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni,  dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e' trasferita alla Societa'  Fintecna s.p.a. o a societa' da essa interamente controllata. Il  corrispettivo del trasferimento e' determinato secondo le procedure e  ai sensi del comma 12. Entro trenta giorni dall'avvenuto  trasferimento, la societa' trasferitaria provvede a deliberare la  messa in liquidazione della societa'»;  b) il primo periodo del comma 12 e' sostituito dal seguente:  «Entro i trenta giorni successivi alla messa in liquidazione della  societa', si provvede alla nomina di un collegio di tre periti  designati, uno dalla societa' trasferitaria, uno dal Ministero dei  beni e delle attivita' culturali e del turismo e uno dal Ministero  dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, al fine di  effettuare, entro novanta giorni, una valutazione estimativa  dell'esito finale della liquidazione della societa' trasferita».

332. La societa' EUR Spa puo' presentare al Ministero dell'economia  e delle finanze -- Dipartimento del tesoro, entro il 15 febbraio  2014, con certificazione congiunta del presidente e  dell'amministratore delegato, un'istanza di accesso ad anticipazione  di liquidita', per l'anno 2014, nel limite massimo di 100 milioni di  euro. L'anticipazione e' concessa, previa presentazione di un piano  di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, a valere  sull'incremento della dotazione del Fondo per assicurare la  liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, di  cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.  35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,  e successive modificazioni, previsto dall'articolo 13, comma 8, del  decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni,  dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Della presente disposizione si  tiene conto nella predisposizione del decreto del Ministero  dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata  di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  e successive modificazioni, con il quale, ai sensi del citato  articolo 13, comma 9, del decreto-legge n. 102 del 2013, si provvede  alla distribuzione dell'incremento del predetto Fondo tra le sue  diverse sezioni.

333. All'erogazione della somma di cui al comma 332 si provvede a  seguito:  a) della predisposizione, da parte della societa' EUR Spa, di  misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso  dell'anticipazione di liquidita' maggiorata degli interessi,  verificate da un apposito tavolo tecnico cui partecipano la societa',  il Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento del tesoro  e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonche' il comune di Roma Capitale;  b) della sottoscrizione di un apposito contratto tra il Ministero  dell'economia e delle finanze -- Dipartimento del tesoro e la  societa' EUR Spa, nel quale sono definite le modalita' di erogazione  e di restituzione delle somme, comprensive di interessi, in un  periodo non superiore a trenta anni, prevedendo altresi', qualora la  societa' non adempia nei termini stabiliti al versamento delle rate  dovute, sia le modalita' di recupero delle medesime somme da parte  del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di  interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della societa' e'  pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a  cinque anni in corso di emissione.

334. Per assicurare il completamento del processo di  modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa  quotidiana e periodica e sostenere i costi derivanti dall'adeguamento  tecnologico dei rivenditori e dei distributori, il termine previsto  dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63,  convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103,  per la tracciabilita' delle vendite e delle rese, e' differito al 31  dicembre 2014 e l'accesso al credito d'imposta di cui al medesimo  comma e' riconosciuto per l'anno 2014.

335. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui  al comma 577 del presente articolo, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo  11-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con  modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono abrogati.  Le somme destinate per l'anno 2014 al credito di imposta di cui alle  suddette disposizioni, come rideterminate ai sensi del predetto  decreto, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere  riassegnate alla dotazione di cui all'articolo 4, comma 1, terzo  periodo, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con  modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.

336. Ai fini del mantenimento, per il triennio 2014-2016, del  regime di sospensione delle agevolazioni tariffarie postali, in  scadenza al 31 dicembre 2013, il termine di cui al comma 1-bis  dell'articolo 2 del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito,  con modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2010, n. 163, e' prorogato  al 31 dicembre 2016. Fino al medesimo termine continua ad applicarsi  la disciplina introdotta dall'articolo 21, comma 3, del decreto-legge  29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge  24 febbraio 2012, n. 14, per le spedizioni di prodotti editoriali da  parte delle associazioni e organizzazioni senza fini di lucro  iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e delle  associazioni d'arma e combattentistiche.

337. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui all'articolo  1-bis, comma 3, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito,  con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, ai fini  dell'erogazione delle risorse destinate alla stampa periodica edita e  diffusa all'estero, continuano ad applicarsi i criteri e le modalita'  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983,  n. 48.

338. La Banca d'Italia tiene conto, nell'ambito della propria  autonomia, dei principi di contenimento della spesa di cui ai commi  da 452 a 488. A tal fine, qualora non si raggiunga un accordo con le  organizzazioni sindacali sulle materie oggetto di contrattazione in  tempo utile per dare attuazione ai suddetti principi, la Banca  d'Italia provvede sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva eventuale sottoscrizione dell'accordo.

339. A decorrere dall'anno 2014, la quota delle risorse di cui  all'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, da  attribuire alle regioni, a fronte degli oneri da sostenere per gli  accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per  malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, e' ripartita  annualmente tra le regioni con decreto del Ministero dell'economia e  delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di Bolzano. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla  predisposizione del decreto di cui al periodo precedente sulla base  di una proposta della Conferenza delle regioni e delle province  autonome, da trasmettere entro il 31 marzo di ciascun anno con  riferimento ai dati relativi all'anno precedente. Le singole regioni  provvedono all'assegnazione delle rispettive quote determinate ai  sensi del primo e del secondo periodo agli enti da esse vigilati. Le  risorse di cui al presente comma, attribuite alle regioni e agli enti  da esse vigilati, non possono essere destinate a finalita' diverse  dagli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio  per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, i cui oneri  dovranno essere comunque contenuti nei limiti delle predette risorse.

340. Al comma 10-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto  2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013, n. 125, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini  della razionalizzazione del servizio, l'INPS, per l'effettuazione  delle visite mediche di controllo domiciliari ai lavoratori assenti  dal servizio per malattia, si avvale, in via prioritaria, dei medici  inseriti nelle liste speciali di cui al periodo precedente».

341. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 340 non  devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

342. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n. 214, le parole: «al di sopra della soglia di rilievo comunitario»  sono soppresse.

343. Al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto  legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al  presente comma non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi  e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta,  nonche' nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo  periodo del comma 11 dell'articolo 125».

344. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il  comma 11 e' sostituito dal seguente:  «11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di  concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della  giustizia, e' stabilita la ripartizione in quote delle risorse  confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere  destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di  magistratura ordinaria, nonche', per il solo anno 2014, nella  prospettiva di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari e per  consentire a coloro che hanno completato il tirocinio formativo  presso gli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, comma 25, della  legge 24 dicembre 2012, n. 228, lo svolgimento di un periodo di perfezionamento da completare entro il 31 dicembre 2014, nel limite  di spesa di 15 milioni di euro. La titolarita' del relativo progetto  formativo e' assegnata al Ministero della giustizia. A decorrere  dall'anno 2015, una quota pari a 7,5 milioni di euro del predetto  importo e' destinata all'incentivazione del personale amministrativo  appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli  obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di  cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. La  riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, e' effettuata al  netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di  magistratura ordinaria».

345. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, e' autorizzata la  spesa di 2,9 milioni di euro per le finalita' di cui all'articolo 8  della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e di 500.000 euro per le  finalita' di cui all'articolo 21 della medesima legge.

346. E' istituito, presso il Ministero dell'economia e delle  finanze, un fondo con una dotazione pari a 26,5 milioni di euro per  l'anno 2014 finalizzato ad interventi in conto capitale per la  ricostruzione e messa in sicurezza del territorio nelle zone  interessate da eventi emergenziali pregressi per le quali vi sia  stato il rientro all'ordinario ai sensi della legge 24 febbraio 1992,  n. 225, ovvero vi sara' nel corso del 2014. Il fondo puo' essere  utilizzato anche per la concessione di contributi per scorte e beni  mobili strumentali all'attivita' produttiva, inclusa quella agricola,  purche' i danni siano in nesso di causalita' con l'evento e  dimostrabili con perizia giurata, risalente al periodo dell'evento.  Gli interventi attuati con le risorse del fondo di cui al presente  comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre  2011, n. 229, e dei relativi provvedimenti attuativi.

347. In fase di prima attuazione, al fondo di cui al comma 346, ai  sensi e con le modalita' ivi previste, sono ammessi i seguenti  interventi:  a) per un importo di 1,5 milioni di euro, contributi alle imprese  che abbiano subito danni alle scorte e ai beni mobili strumentali  all'attivita' produttiva a seguito degli eccezionali eventi  meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Marche  nei giorni dal 1º al 6 marzo 2011;  b) interventi per la ricostruzione a seguito degli eccezionali  eventi alluvionali che hanno colpito alcuni comuni delle province di  Lucca, Massa Carrara, Siena, Genova e La Spezia nei giorni dal 20 al  24 ottobre 2013, nonche' della regione Marche nei giorni tra il 10 e  l'11 novembre 2013, per un importo di 20 milioni di euro per l'anno  2014 sulla base della ricognizione di fabbisogni finanziari;  c) al fine di consentire l'avvio dell'opera di ricostruzione  necessaria nei territori della Toscana a seguito dell'evento sismico  verificatosi il 21 giugno 2013, la spesa di 5 milioni di euro per  l'anno 2014 per il finanziamento degli interventi diretti a  fronteggiare i danni conseguenti al sisma.

348. Al fine di completare le attivita' finalizzate alla prima fase  di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della  citta' dell'Aquila e dei comuni del cratere, all'articolo 4, comma  14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e' aggiunto, in  fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalita', i comuni del  cratere possono prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo determinato previsti  dall'articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010,  n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,  n. 10, nonche' i contratti di collaborazione coordinata e  continuativa stipulati in forza delle ordinanze emergenziali del  Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7, comma  6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con  modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, avvalendosi del  sistema derogatorio ivi previsto anche per l'anno 2014 nel limite  massimo di spesa di 0,5 milioni di euro».

349. Al fine di completare le attivita' finalizzate alla prima fase  di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale della  citta' dell'Aquila a seguito del sisma dell'aprile 2009, per il solo  anno 2014, il comune dell'Aquila e' autorizzato, nel limite di spesa  di 1,5 milioni di euro per il medesimo anno, anche in deroga alle  vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo  determinato presso le amministrazioni pubbliche, di cui al decreto  legislativo 6 settembre 2001, n. 368, al decreto-legge 31 maggio  2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010, n. 122, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000, n. 267, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche  con riferimento all'articolo 19 di quest'ultimo decreto, e di  rispetto del patto di stabilita' e di spesa del personale di cui alla  legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, a prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2014 i  contratti a tempo determinato, anche per la copertura di incarichi di  funzione dirigenziale, stipulati sulla base della normativa  emergenziale e comunque a valere sulle economie di cui all'ordinanza  del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012,  con rendicontazione al titolare dell'Ufficio speciale per la  ricostruzione della citta' dell'Aquila.

350. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilita'  dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila, negli altri  comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3  del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicati  rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009 e  n. 173 del 28 luglio 2009, e nella provincia dell'Aquila, nonche' per  assicurare la continuita' del servizio di smaltimento dei rifiuti  solidi urbani, e' assegnato un contributo straordinario per  l'esercizio 2014, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle  minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale,  nel limite di 24,5 milioni di euro in favore del comune dell'Aquila,  di 3,5 milioni di euro a beneficio degli altri comuni del cratere e  di 3 milioni di euro in favore della provincia dell'Aquila.

351. Per agevolare l'autonoma sistemazione dei cittadini la cui  prima abitazione e' stata oggetto di ordinanza di sgombero a seguito  del sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata, i contributi  previsti all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento  della protezione civile n. 25 del 20 novembre 2012 sono estesi fino  al 31 dicembre 2014, nel limite di spesa di 1 milione di euro.

352. All'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n.  228, le parole: «6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014»  sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro annui a decorrere  dall'anno 2014».

353. Per l'anno 2014 il complesso delle spese finali per la regione Molise e' determinato, sia in termini di competenza sia in termini di  cassa, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale  risultanti dal consuntivo al netto di quelle effettuate per la  ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici  dell'ottobre e del novembre 2002. L'esclusione opera nei limiti  complessivi di 5 milioni di euro per l'anno 2014.

354. Al fine di agevolare la ripresa delle attivita' e consentire  l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei  danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio  2012, per l'anno 2014 gli obiettivi del patto di stabilita' interno  dei comuni e delle province, individuati ai sensi dell'articolo 1,  comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con  modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall'articolo  67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con  modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono ridotti con le  procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai  commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220,  nei limiti di 20,5 milioni di euro per gli enti locali della regione  Emilia-Romagna e di 2,5 milioni di euro per gli enti locali di  ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Ai fini dell'attuazione  della presente disposizione, le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e  Veneto nel ridurre gli obiettivi degli enti locali non peggiorano  contestualmente il proprio obiettivo di patto.

355. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n.  183, dopo la lettera n-quater) e' aggiunta la seguente:  «n-quinquies) dei trasferimenti effettuati dalle regioni  Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto a favore delle popolazioni e dei  territori terremotati nel maggio 2012, a titolo di cofinanziamento  della quota nazionale e regionale del contributo di solidarieta', nel  limite di 10 milioni di euro, limitatamente all'anno 2014».

356. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2013 e 2014  dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni  di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º  giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno  2012, e successive modificazioni, e all'articolo 67-septies del  decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,  dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni,  nonche' alle province dei predetti comuni, trasferiti al Ministero  dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1  e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con  modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora  effettuato alla data di entrata in vigore del presente comma, e'  differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno  immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di  ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei  provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Il presente  comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge  nella Gazzetta Ufficiale. Ai relativi oneri, pari a 12,1 milioni di  euro per l'anno 2014 e a 5,3 milioni di euro per l'anno 2015, si  provvede con le risorse di cui alle contabilita' speciali di cui  all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122,  che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

357. Gli interventi per l'assistenza alla popolazione e gli  interventi previsti, rispettivamente, all'articolo 1 e all'articolo 4  del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con  modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, possono essere ammessi, nei limiti delle risorse ivi previste, anche in comuni  diversi da quelli identificati ai sensi dell'articolo 1 del predetto  decreto-legge e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno  2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012, n. 134, ma ad essi limitrofi, ove risulti l'esistenza di un  nesso causale accertato con apposita perizia giurata tra danni subiti  ed eventi sismici.

358. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 del  decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,  dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, i criteri applicati agli immobili  di proprietari o affittuari in possesso della residenza anagrafica si  applicano, nei limiti delle risorse allo scopo previste nel medesimo  decreto-legge, anche qualora:  a) il conduttore non possieda la residenza nell'edificio  danneggiato oppure l'immobile risulti domicilio per lavoratori o  foresteria, purche' in entrambi i casi il contratto di affitto sia  stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del  sisma;  b) alla data del sisma il proprietario non risultasse residente  anagraficamente nell'immobile danneggiato poiche' ospitato in una  struttura socio-sanitaria nella quale aveva spostato temporaneamente  la residenza;  c) il proprietario di abitazione inagibile sia iscritto  all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e l'immobile  danneggiato sia adibito a domicilio nei periodi di permanenza in  Italia.

359. I Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del  decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,  dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare  fino ad un massimo di euro 3 milioni del Fondo per la ricostruzione  di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge, per il pagamento  dei maggiori interessi maturati a carico dei soggetti che hanno  contratto mutui o finanziamenti di qualsiasi genere per immobili di  edilizia abitativa, a seguito della sospensione delle rate di cui  all'articolo 8, comma 1, numero 9), del predetto decreto-legge.

360. All'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6  giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º  agosto 2012, n. 122, le parole: «entro il 31 marzo 2013» sono  sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «entro il 31 dicembre  2014».

361. All'articolo 11 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122,  dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:  «1-bis. Al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto  produttivo dell'area colpita dagli eventi sismici del 20 e del 29  maggio 2012, le risorse residue disponibili su ciascuna contabilita'  speciale alla data di entrata in vigore della presente disposizione,  a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del presente  articolo, possono essere utilizzate anche per agevolazioni nella  forma di contributo in conto capitale, alle imprese che realizzino,  ovvero abbiano realizzato, a partire dal 20 maggio 2012, investimenti  produttivi nei territori individuati dal comma 1 dell'articolo 1,  ovvero nei territori elencati dall'Allegato 1 al presente decreto,  integrati dai territori individuati dall'articolo 67-septies del  decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,  dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni.  1-ter. Le agevolazioni per gli investimenti produttivi di cui al comma 1-bis sono concesse secondo quanto stabilito dal  regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre  2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato  agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), o ai sensi del  regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre  2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato  CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti  agricoli, ovvero secondo altra normativa in materia di aiuti di Stato  autorizzati.  1-quater. Alla concessione delle agevolazioni di cui al comma 1-ter  provvedono i Commissari delegati ai sensi del comma 2 dell'articolo  1; i criteri, le condizioni e le modalita' di concessione sono  disciplinati con propri atti dalla regione Emilia-Romagna, dalla  regione Lombardia e dalla regione Veneto. Tali atti stabiliscono, in  particolare, l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese  ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la  procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la  revoca dei contributi, le modalita' di controllo e di  rendicontazione».

362. Al fine di consentire un'adeguata continuita' di funzione  degli istituti coinvolti nell'attivita' di emergenza e ricostruzione  del patrimonio culturale nelle aree colpite dal sisma del maggio  2012, le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del  decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive  modificazioni, non si applicano al personale comandato da altre  amministrazioni presso gli uffici del Ministero dei beni e delle  attivita' culturali e del turismo che hanno sede o competenze di  tutela nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara e  Reggio Emilia, fino all'approvazione definitiva degli organici del  Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e  all'assorbimento nei ruoli del personale comandato da altre  amministrazioni che ne faccia richiesta.

363. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.  74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.  122, e successive modificazioni, le parole: «diciotto mesi» sono  sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».

364. La durata della contabilita' speciale n. 5458 di cui  all'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento  della protezione civile n. 43 del 24 gennaio 2013, pubblicata nella  Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2013, e' prorogata di  ventiquattro mesi. Il dirigente dell'Unita' di progetto Sicurezza e  qualita' della regione Veneto e' tenuto a presentare alla Presidenza  del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della protezione civile il  rendiconto semestrale delle risorse di cui alla predetta  contabilita'.

365. I finanziamenti di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6  luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto 2012, n. 135, sono esentati dagli obblighi di cui all'articolo  18 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in quanto a  basso rischio di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose o di  finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 26 del medesimo  decreto legislativo.

366. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, sono apportate le seguenti modifiche:  a) le parole: «lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «lettere a), b) ed f)»;  b) dopo le parole: «edilizia abitativa e ad uso produttivo,» sono  inserite le seguenti: «nonche' al risarcimento dei danni subiti dai  beni mobili strumentali all'attivita' ed alla ricostituzione delle  scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attivita'  danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuita'  produttiva,».

367. Nel limite delle risorse disponibili sulle contabilita' dei  Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno  2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto  2012, n. 122, in cui confluiscono le risorse finanziarie relative  all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 9, del  decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono prorogate all'anno 2015 le  possibilita' assunzionali di cui al comma 8 del medesimo articolo.

368. Al fine di consentire il regolare svolgimento della didattica  e reintegrare il patrimonio immobiliare danneggiato dal sisma del  2012 in Emilia-Romagna, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma  1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applicano  alle amministrazioni delle Universita' che hanno sede nei territori  colpiti dal sisma di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,  convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.

369. Per favorire la ricostruzione, riqualificazione e  rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri  urbani che hanno subito danni gravi al patrimonio edilizio pubblico e  privato, ai beni culturali ed alle infrastrutture, i comuni di cui al  citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno  2012, e successive modificazioni, e all'articolo 67-septies del  decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,  dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni,  predispongono appositi piani organici finalizzati al ripristino delle  condizioni di vita, alla ripresa delle attivita' economiche ed alla  riduzione della vulnerabilita' edilizia ed urbana, sulla base delle  disposizioni impartite dalle regioni interessate.

370. Al finanziamento dei piani possono concorrere risorse  disponibili ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio  2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012, n. 135, nonche' risorse private attivate a seguito di  specifiche intese con le amministrazioni comunali interessate.

371. I finanziamenti di cui al comma 369, che non possono comunque  eccedere la quota di contributo riconosciuto a ciascuna unita'  immobiliare danneggiata ai sensi del decreto-legge n. 74 del 2012,  sono destinati:  a) agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a),  del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con  modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122;  b) all'acquisto delle aree necessarie per la delocalizzazione,  parziale e totale, di edifici danneggiati comprensivo dell'eventuale  potenzialita' edificatoria qualora per finalita' di contenimento di  consumo di suolo si acquisisca un'area gia' pianificata ai fini  edificatori;  c) alla ricostruzione di immobili, da parte di terzi, che i  proprietari non intendono riparare e che possono essere destinati ad  attivita' produttive, a servizi, alla residenza o alla locazione a  canone concordato con priorita' per coloro che risiedevano alla data del sisma nel centro storico danneggiato;  d) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la  destinazione residenziale o produttiva a favore di soggetti coinvolti  nei piani dei comuni di cui al comma 369.

372. I criteri e le modalita' di concessione dei finanziamenti di  cui al comma 369 sono definiti con appositi provvedimenti dei  Commissari delegati che garantiscono altresi' il riconoscimento dei  finanziamenti nei limiti dei danni riconosciuti.

373. Nel caso di delocalizzazione totale di cui alla lettera b) del  comma 371, il finanziamento per l'acquisto di aree non puo' superare  il 30 per cento del costo dell'intervento di ricostruzione, con  contestuale cessione gratuita al comune dell'area originaria su cui  insiste l'edificio demolito e non ricostruito.

374. Le risorse disponibili di cui all'articolo 10, comma 5, del  decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,  dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nel limite massimo di 3 milioni di  euro, sono attribuite alla provincia dell'Aquila, al fine di  provvedere, d'intesa con il comune dell'Aquila, alla realizzazione di  un centro poliedrico per le donne e per lo svolgimento di iniziative  per il contrasto di situazioni di marginalita' dovute alla violenza  di genere e sui bambini.

375. I risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 della  legge 6 luglio 2012, n. 96, relativi all'anno 2013, sono accertati in  67.629.845 euro e sono destinati per l'importo di 59 milioni di euro  per l'anno 2014 alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 346  a 351. La rimanente quota, pari a 8.629.845 euro, confluisce nel  Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui  all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

376. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di  fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione dei  commi da 353 a 355, valutati complessivamente in 40,5 milioni di euro  per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del  Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a  legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi  pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7  ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4  dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.

377. In favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da  universita' non statali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto  legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e' disposto, a titolo di  concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo  svolgimento delle attivita' strumentali necessarie al perseguimento  dei fini istituzionali da parte dei soggetti di cui al citato  articolo 8, comma 1, il finanziamento di 50 milioni di euro per  l'anno 2014 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal  2015 al 2024, la cui erogazione e' subordinata alla sottoscrizione  dei protocolli d'intesa, tra le singole universita' e la regione  interessata, comprensivi della definitiva regolazione condivisa di  eventuali contenziosi pregressi. Il riparto del predetto importo tra  i policlinici universitari gestiti direttamente da universita' non  statali e' stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze, di concerto con il Ministro della salute.

378. E' rifinanziata per l'anno 2014, per l'importo di 30 milioni di euro, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 33,  della legge 12 novembre 2011, n. 183.

379. Per l'anno 2014 e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro  per il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 13, comma  3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Tali risorse sono  prioritariamente destinate ad interventi di messa in sicurezza del  territorio.

380. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di  cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307, e' incrementato di 210,3 milioni di euro per l'anno 2014, di 190  milioni di euro per l'anno 2015 e di 65 milioni di euro a decorrere  dall'anno 2016.

381. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non  previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di  contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del  decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,  dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, e'  incrementato di 190 milioni di euro per l'anno 2014.

382. Al fine di razionalizzare la normativa vigente in materia di  erogazione dei contributi statali di cui alla legge 17 ottobre 1996,  n. 534, il Governo adotta, su proposta del Ministro dei beni e delle  attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro  dell'economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data di  entrata in vigore della presente legge, un regolamento ai sensi  dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

383. Il regolamento di cui al comma 382 si attiene ai seguenti  principi e criteri direttivi:  a) trasparenza e pubblicita' dei procedimenti concernenti  l'assegnazione dei contributi;  b) semplificazione e celerita' dei procedimenti;  c) individuazione di adeguati requisiti soggettivi degli istituti  culturali beneficiari, tra cui: possesso della personalita'  giuridica; assenza di finalita' di lucro; storicita' della presenza  dell'istituzione nel tessuto culturale italiano; rilevanza nazionale  e internazionale dell'attivita' svolta; possesso di un consistente e  notevole patrimonio culturale relativo all'ambito disciplinare di  vocazione dell'istituto, pubblicamente fruibile in maniera  continuativa anche mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie;  svolgimento di attivita' e di programmi di ricerca e di formazione di  rilievo nazionale e internazionale elaborati anche in collaborazione  tra piu' istituti culturali; capacita' di attrarre capitali privati e  promuovere forme di mecenatismo; svolgimento di attivita' e  prestazione di servizi di accertato e rilevante valore culturale;  disponibilita' di sede e di attrezzature idonee e adeguate;  costituzione degli stessi e svolgimento di un'attivita' continuativa  da almeno cinque anni; possesso di un consistente patrimonio  librario, archivistico, museale, audiovisivo, musicale, storico e  corrente, valorizzato dall'adesione al Servizio bibliotecario  nazionale o ad altre reti anche di carattere internazionale;  svolgimento di attivita' di ricerca e di formazione di interesse  pubblico, a livello nazionale o internazionale;  d) razionalizzazione del sistema di contribuzione statale secondo  unicita' di visione e conseguente programmazione delle risorse  statali, tenendo conto anche dei contributi a quegli istituti che fruiscano di finanziamenti per legge a carico del Ministero dei beni  e delle attivita' culturali e del turismo;  e) orientamento del sistema di contribuzione statale  prioritariamente e prevalentemente a favore delle istituzioni  culturali di rilievo nazionale, anche al fine di evitare duplicazioni  e sovrapposizioni con il sistema delle contribuzioni erogate dalle  regioni e dagli enti locali;  f) previsione di una tabella di istituti culturali beneficiari  del contributo statale, sottoposta a revisione triennale, adottata su  proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  sentite le competenti Commissioni parlamentari;  g) previsione di una procedura concorsuale annuale mediante la  quale sono attribuiti contributi per progetti di elevato valore  culturale, anche di natura interdisciplinare, presentati da reti di  istituti culturali, anche al fine di ottimizzare i servizi per  l'utenza;  h) definizione delle procedure concorsuali per l'accesso ai  contributi statali di cui alle lettere f) e g);  i) individuazione di forme adeguate di vigilanza sulla gestione  economico-finanziaria delle istituzioni culturali beneficiarie del  contributo statale, attuate dal Ministero dei beni e delle attivita'  culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e  delle finanze;  l) previsione di una norma transitoria che faccia salve, fino  all'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, le  eventuali richieste del contributo statale previsto dall'articolo 1  della citata legge n. 534 del 1996, redatte ed inoltrate ai  competenti uffici del Ministero dei beni e delle attivita' culturali  e del turismo secondo le modalita' prescritte.

384. All'articolo 25, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n.  416, e successive modificazioni, la parola: «contributi» e'  sostituita dalla seguente: «premi» ed e' aggiunto, in fine, il  seguente periodo: «Alle pubblicazioni periodiche di cui al presente  comma possono essere conferite, inoltre, menzioni speciali non  accompagnate da apporto economico».

385. Sullo schema di regolamento di cui al comma 382 e' acquisito  il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni  parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla  ricezione. Decorso tale termine, il regolamento e' comunque emanato.

386. All'Orchestra del Mediterraneo presso il teatro San Carlo di  Napoli e' destinata la somma di 1 milione di euro per l'anno 2014.

387. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e  successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) al comma 222:  1) al secondo periodo, le parole: «31 marzo 2011» sono  sostituite dalle seguenti: «30 settembre di ogni anno» e le parole:  «in corso» sono sostituite dalle seguenti: «da avviare nell'anno  seguente»;  2) dopo il sesto periodo e' inserito il seguente: «Ai fini del  contenimento della spesa pubblica, le predette amministrazioni dello  Stato, nell'espletamento delle indagini di mercato di cui alla  lettera b) del terzo periodo del presente comma, finalizzate  all'individuazione degli immobili da assumere in locazione passiva,  hanno l'obbligo di scegliere soluzioni allocative economicamente piu'  vantaggiose per l'Erario sulla base di quanto previsto dal comma  222-bis, valutando anche la possibilita' di decentrare gli uffici»;

3) l'ottavo periodo e' sostituito dai seguenti: «Sulla base  delle attivita' effettuate e dei dati acquisiti ai sensi del presente  comma e del comma 222-bis, l'Agenzia del demanio definisce il piano  di razionalizzazione degli spazi. Il piano di razionalizzazione viene  inviato, previa valutazione del Ministro dell'economia e delle  finanze in ordine alla sua compatibilita' con gli obiettivi di  riduzione del costo d'uso e della spesa corrente, ai Ministri  interessati per le valutazioni di competenza ed e' pubblicato nel  sito internet dell'Agenzia del demanio»;  b) al comma 222-bis:  1) il quarto periodo e' soppresso;  2) dopo il sesto periodo sono aggiunti i seguenti: «Al fine di  pervenire ad ulteriori risparmi di spesa, le Amministrazioni dello  Stato di cui al comma 222 comunicano all'Agenzia del demanio, secondo  le modalita' ed i termini determinati con provvedimento del direttore  della medesima Agenzia, i dati e le informazioni relativi ai costi  per l'uso degli edifici di proprieta' dello Stato e di terzi dalle  stesse utilizzati. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia del  demanio sono comunicati gli indicatori di performance elaborati dalla  medesima Agenzia in termini di costo d'uso/addetto, sulla base dei  dati e delle informazioni fornite dalle predette Amministrazioni  dello Stato. Queste ultime, entro due anni dalla pubblicazione del  relativo provvedimento nel sito internet dell'Agenzia del demanio,  sono tenute ad adeguarsi ai migliori indicatori di performance ivi  riportati»;  c) il comma 224 e' sostituito dal seguente:  «224. Fatto salvo quanto previsto dal comma 222-bis, sesto periodo,  le maggiori entrate e i risparmi di spesa derivanti dai commi da 222  a 223 affluiscono al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato».

388. Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di  contenimento della spesa, i contratti di locazione di immobili  stipulati dalle amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1,  comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive  modificazioni, non possono essere rinnovati, qualora l'Agenzia del  demanio, nell'ambito delle proprie competenze, non abbia espresso  nulla osta sessanta giorni prima della data entro la quale  l'amministrazione locataria puo' avvalersi della facolta' di  comunicare il recesso dal contratto. Nell'ambito della propria  competenza di monitoraggio, l'Agenzia del demanio autorizza il  rinnovo dei contratti di locazione, nel rispetto dell'applicazione di  prezzi medi di mercato, soltanto a condizione che non sussistano  immobili demaniali disponibili. I contratti stipulati in violazione  delle disposizioni del presente comma sono nulli.

389. Le disposizioni del comma 1 dell'articolo 2-bis del  decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni,  dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137, e quelle di cui al comma 388  del presente articolo non si applicano per i contratti di locazione  di immobili di proprieta' dei fondi comuni di investimento  immobiliare gia' costituiti ai sensi dell'articolo 4 del  decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con  modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive  modificazioni, nonche' degli immobili di proprieta' dei terzi aventi  causa da detti fondi, per il limite di durata del finanziamento degli  stessi fondi.

390. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  dopo il comma 2 e' inserito il seguente:  «2-bis. In relazione alle specifiche esigenze di operativita' dei compiti di tutela della sicurezza e del soccorso pubblico, sono  altresi' escluse dalla disciplina di cui al comma 2, lettere a) e b),  le sedi della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo  nazionale dei vigili del fuoco. Per far fronte a imprevedibili e  indifferibili esigenze di pronta operativita' e a una maggiore  mobilita' del personale, connesse all'assolvimento dei propri compiti  istituzionali, il Corpo della guardia di finanza e' autorizzato,  previa comunicazione all'Agenzia del demanio, all'esecuzione degli  interventi specifici presso le sedi dei propri reparti. A decorrere  dall'esercizio finanziario 2014, sono trasferiti ai competenti  programmi degli stati di previsione del Ministero dell'interno e del  Ministero dell'economia e delle finanze gli importi corrispondenti  agli stanziamenti di spesa confluiti dal 1º gennaio 2013 ai fondi di  cui al comma 6».

391. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente legge, il Governo definisce, sentite la Conferenza unificata  di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,  le competenti Commissioni parlamentari e la societa' di cui  all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, un programma  straordinario di cessioni di immobili pubblici, compresi quelli  detenuti dal Ministero della difesa e non utilizzati per finalita'  istituzionali, tale da consentire introiti per il periodo 2014-2016  non inferiori a 500 milioni di euro annui.

392. All'articolo 31, comma 48, della legge 23 dicembre 1998, n.  448, le parole da: «ai sensi dell'articolo 5-bis» fino a: «riduzione  prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma» sono sostituite  dalle seguenti: «attraverso il valore venale del bene, con la  facolta' per il comune di abbattere tale valore fino al 50 per  cento».

393. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e  della ricerca, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata  in vigore della presente legge, vengono individuati i beni immobili,  appartenenti all'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e  ricerca educativa, da trasferire all'Agenzia del demanio per la  successiva dismissione.

394. All'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio  1999, n. 300, dopo le parole: «in uffici scolastici regionali di  livello» sono inserite le seguenti: «dirigenziale o» e dopo le  parole: «dirigenziale generale,» sono inserite le seguenti: «in  relazione alla popolazione studentesca della relativa regione,».

395. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, secondo  periodo, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con  modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, si interpreta nel  senso che il direttore generale di progetto e il vice direttore  generale vicario, ove appartenenti ai ruoli del personale  dirigenziale della pubblica amministrazione, sono collocati per la  durata dell'incarico in posizione di fuori ruolo, conservano il  trattamento economico fondamentale in godimento e hanno facolta' di  optare, in luogo dell'indennita' prevista per la carica, per la  corresponsione di un emolumento di importo pari al trattamento  economico accessorio previsto per l'ultimo incarico dirigenziale  ricoperto. Il periodo svolto in posizione di fuori ruolo ai sensi del  primo periodo del presente comma e' utile ai fini di quanto previsto  dall'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30  marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. All'atto del collocamento in fuori ruolo del personale di cui al primo periodo  sono resi indisponibili per tutta la durata del collocamento in fuori  ruolo un numero di posti nella dotazione organica  dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista  finanziario.

396. I programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali  per la difesa nazionale sono rideterminati, ai sensi dell'articolo  536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di  cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive  modificazioni, in maniera tale da conseguire risparmi di spesa, anche  in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, in  misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni  2015 e 2016.

397. All'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n.  155, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:  «4-bis. In via sperimentale, il Ministro della giustizia puo'  disporre, nell'ambito di apposite convenzioni stipulate con le  regioni e le province autonome, che vengano utilizzati, per il tempo  necessario, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari  periferici e delle sezioni distaccate soppressi per l'esercizio di  funzioni giudiziarie nelle relative sedi. Le spese di gestione e  manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di  servizio oggetto delle convenzioni sono integralmente a carico del  bilancio della regione».

398. In relazione alle spese per consultazioni elettorali, le  risorse stanziate nel «Fondo da ripartire per fronteggiare le spese  derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento  europeo e dall'attuazione dei referendum» dello stato di previsione  del Ministero dell'economia e delle finanze sono ridotte di 100  milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

399. A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione  delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola  giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23. Conseguentemente  all'articolo 73, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del  Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'articolo 22,  comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre  1993, n. 533, e all'articolo 2, primo comma, lettera c), del  decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni,  dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, la parola: «martedi'» e'  sostituita dalla seguente: «lunedi'»; all'articolo 5, primo comma,  lettera b), del citato decreto-legge n. 161 del 1976 le parole:  «martedi' successivo, con inizio alle ore dieci» sono sostituite  dalle seguenti: «lunedi' successivo, con inizio alle ore 14»;  all'articolo 20, secondo comma, lettere b) e c), della legge 17  febbraio 1968, n. 108, le parole: «alle ore 8 del martedi'» sono  sostituite dalle seguenti: «alle ore 14 del lunedi'» e, alla medesima  lettera c), le parole: «entro le ore 16» sono sostituite dalle  seguenti: «entro le ore 24» e le parole: «entro le ore 20» sono  sostituite dalle seguenti: «entro le ore 10 del martedi'».

400. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di risparmio  indicati al comma 398:  a) all'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n.  449, al secondo periodo, le parole: «in occasione delle convocazioni  dei comizi elettorali» sono sostituite dalle seguenti: «con cadenza  triennale entro il 31 gennaio del primo anno di ciascun triennio»;  b) all'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, sono apportate le seguenti modificazioni:  1) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:  «nei limiti massimi fissati dal decreto previsto dall'articolo 55,  comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dal nono comma del  presente articolo»;  2) dopo l'ottavo comma e' inserito il seguente:  «L'importo massimo da rimborsare a ciascun comune, fatta  eccezione per il trattamento economico dei componenti dei seggi, e'  stabilito con decreto del Ministero dell'interno, nei limiti delle  assegnazioni di bilancio, con distinti parametri per sezione  elettorale e per elettore, calcolati rispettivamente nella misura del  40 per cento e del 60 per cento del totale da ripartire. Per i comuni  aventi fino a 3 sezioni elettorali, le quote sono maggiorate del 40  per cento»;  c) l'articolo 5 della legge 16 aprile 2002, n. 62, e' abrogato;  d) all'articolo 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono  apportate le seguenti modificazioni:  1) al comma 1, le parole: «50 ore» e «70 ore» sono  rispettivamente sostituite dalle seguenti: «40 ore» e «60 ore» e le  parole: «dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei  comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni  stesse» sono sostituite dalle seguenti: «dal cinquantacinquesimo  giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno  successivo alla stessa data»;  2) al comma 2, le parole: «con delibera di giunta da adottare  non oltre dieci giorni dal decreto di cui al comma 1» sono sostituite  dalle seguenti: «con determinazione da adottare preventivamente» e le  parole: «per il periodo gia' decorso» sono soppresse;  3) al comma 3, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle  seguenti: «quattro mesi»;  e) all'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del  Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, il secondo comma  e' sostituito dal seguente:  «Le elezioni saranno rinnovate in occasione del primo turno  elettorale utile, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 giugno 1991,  n. 182, e successive modificazioni, dalla data in cui la sentenza di  annullamento e' divenuta definitiva»;  f) all'articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, il comma 4  e' abrogato;  g) in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria,  per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate, per la  consegna dei duplicati e per il rinnovo delle tessere, previa  annotazione in apposito registro, l'ufficio elettorale comunale resta  aperto nei due giorni antecedenti la votazione dalle ore nove alle  ore diciotto e nel giorno della votazione per tutta la durata delle  operazioni di voto. E' abrogato l'articolo 9 del regolamento di cui  al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299;  h) alla legge 4 aprile 1956, n. 212, sono apportate le seguenti  modificazioni:  1) all'articolo 1, il secondo comma e' abrogato;  2) all'articolo 2, primo comma, al primo periodo, le parole:  «ed al secondo» sono soppresse e il secondo periodo e' soppresso; il  numero degli spazi di cui al secondo comma e' ridotto ad almeno 3 e  non piu' di 5 nei comuni da 3.001 a 10.000 abitanti nonche', sia nel  numero minimo che nel numero massimo, alla meta' nei comuni da 10.001  a 500.000 abitanti e ad un terzo nei comuni con piu' di 500.000  abitanti;  3) all'articolo 4, il primo, il secondo ed il terzo comma sono  abrogati;  4) all'articolo 5, le parole: «agli articoli 3 e 4» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 3»;  i) il presidente della Corte d'appello nomina i presidenti di  seggio, ove possibile, tra i residenti nel comune in cui sono ubicati  gli uffici elettorali di sezione;  l) all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1º aprile 2008, n.  49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, il secondo periodo  e' soppresso;  m) con decreto del Ministro dell'interno, non avente natura  regolamentare, sono determinati, entro il 31 gennaio 2014, i nuovi  modelli di schede per le elezioni comunali, ricollocando i  contrassegni delle liste ammesse in modo piu' razionale, al fine di  evitare la stampa di schede di dimensioni troppo elevate ed  eccessivamente onerose. All'articolo 72, comma 3, secondo periodo,  del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,  le parole: «al cui fianco» sono sostituite dalle seguenti: «sotto ai  quali».
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LaPrevidenza.it, 04/01/2014

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