mercoledì, 14 ottobre 2026

Pubblicata la legge di stabilità

Legge 27 dicembre 2013, n. 147

 

501. Al comma 460 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.  228, le parole: «le informazioni riguardanti sia la gestione di  competenza finanziaria sia quella di competenza eurocompatibile» sono  sostituite dalle seguenti: «le informazioni riguardanti la gestione  di competenza eurocompatibile».

502. Al comma 461 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.  228, le parole: «all'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto  legislativo 6 settembre 2011, n. 149,» sono sostituite dalle  seguenti: «al comma 462, lettera d),».

503. Alla lettera a) del comma 462 dell'articolo 1 della legge 24  dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) le parole: «Per gli enti per i quali il patto di stabilita'  interno e' riferito al livello della spesa, si assume quale  differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di  cassa o di competenza.» sono soppresse;  b) le parole: «Dal 2013», ovunque ricorrono, sono sostituite  dalle seguenti: «Nel 2013»;  c) le parole: «media della corrispondente spesa del triennio  considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della  percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonche',  in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' nel triennio,  dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli  obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi» sono  sostituite dalle seguenti: «corrispondente spesa del 2011».

504. Il comma 463 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.  228, e' abrogato a decorrere dall'esercizio 2014.

505. Al comma 17 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n.  183, sono apportate le seguenti modifiche:  a) al primo periodo, la parola: «2014» e' sostituita dalla  seguente: «2015»;  b) il quinto periodo e' soppresso;  c) al sesto periodo, la parola: «2013» e' sostituita dalla  seguente: «2014»;  d) all'ultimo periodo, le parole: «e 2013» sono sostituite dalle  seguenti: «, 2013, 2014 e 2015».

506. Al comma 138 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.  220, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo: «Negli anni 2014 e 2015 le regioni, escluse la regione  Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano,  possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a  peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, procedono a  rideterminare il proprio obiettivo programmatico eurocompatibile».

507. I commi da 1 a 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 6  settembre 2011, n. 149, e successive modificazioni, sono abrogati.

508. Al fine di assicurare il concorso delle regioni a statuto  speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano  all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilita' del debito pubblico,  in attuazione dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione, le  nuove e maggiori entrate erariali derivanti dal decreto-legge 13  agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14  settembre 2011, n. 148, e dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni a decorrere  dal 1º gennaio 2014, per essere interamente destinate alla copertura  degli oneri per il servizio del debito pubblico, al fine di garantire  la riduzione del debito pubblico stesso nella misura e nei tempi  stabiliti dal Trattato sulla stabilita', sul coordinamento e sulla  governance nell'Unione economica e monetaria, fatto a Bruxelles il 2  marzo 2012, ratificato ai sensi della legge 23 luglio 2012, n. 114.  Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,  sentiti i Presidenti delle giunte regionali interessati, da adottare  entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge, sono stabilite le modalita' di individuazione del maggior  gettito, attraverso separata contabilizzazione.

509. Al comma 7 dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio  2011, n. 68, e successive modificazioni, le parole: «a decorrere dal  2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2015».

510. In applicazione dell'articolo 8 della legge 26 novembre 1981,  n. 690, per la regione Valle d'Aosta si provvede per ciascun  esercizio finanziario all'individuazione del maggior gettito con  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il  Presidente della giunta regionale. In caso di mancata intesa entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del  Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 508, e fino  alla conclusione dell'intesa stessa, per la regione Valle d'Aosta si  provvede in via amministrativa con i medesimi criteri individuati per  le altre autonomie speciali.

511. Le disposizioni di cui ai commi 508, 510 e 526 cessano di  avere applicazione qualora vengano raggiunte intese, entro il 30  giugno 2014, tra lo Stato e ciascuna autonomia speciale in merito  all'adozione di interventi diversi, in grado di concorrere in misura  corrispondente al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica  per il periodo considerato nei medesimi commi 508, 510 e 526.

512. Analogamente a quanto previsto per le altre regioni e province  autonome, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 non rilevano,  ai fini del patto di stabilita' interno della regione Friuli-Venezia  Giulia, le spese relative alla realizzazione di interventi in materia  di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico di cui  all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

513. In applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 23  dicembre 2010, n. 274, e al fine di rendere efficaci le disposizioni  ivi contenute, al numero 7) del primo comma dell'articolo 49 dello  Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla  legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, le parole: «nove decimi» sono sostituite dalle  seguenti: «9,19 decimi». Conseguentemente, il livello del  finanziamento del Servizio sanitario nazionale e' rideterminato in  riduzione dell'importo di 2.375.977 euro annui, a decorrere dall'anno  2014, per la componente del finanziamento di cui all'articolo 2,  comma 283, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e  dell'importo di 160.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2014, per  la componente del finanziamento di cui al decreto legislativo 22  giugno 1999, n. 230.

514. L'articolo 10 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui  alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e' sostituito dal  seguente:  «Art. 10. -- La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico  dell'Isola e nel rispetto della normativa comunitaria, con  riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la  possibilita', puo', ferma restando la copertura del fabbisogno  standard per il finanziamento dei livelli essenziali delle  prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di cui  all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione:  a) prevedere agevolazioni fiscali, esenzioni, detrazioni  d'imposta, deduzioni dalla base imponibile e concedere, con oneri a  carico del bilancio regionale, contributi da utilizzare in  compensazione ai sensi della legislazione statale;  b) modificare le aliquote in aumento entro i valori di  imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione fino  ad azzerarle».

515. Mediante intese tra lo Stato, la regione Valle d'Aosta e le  province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro il 30  giugno 2014, sono definiti gli ambiti per il trasferimento o la  delega delle funzioni statali e dei relativi oneri finanziari  riferiti, in particolare, ai servizi ferroviari di interesse locale  per la Valle d'Aosta, alle Agenzie fiscali dello Stato e alle  funzioni amministrative, organizzative e di supporto riguardanti la  giustizia civile, penale e minorile, con esclusione di quelle  relative al personale di magistratura, nonche' al Parco nazionale  dello Stelvio, per le province autonome di Trento e di Bolzano. Con  apposite norme di attuazione si provvede al completamento del  trasferimento o della delega delle funzioni statali oggetto  dell'intesa. Laddove non gia' attribuiti, l'assunzione di oneri  avviene in luogo e nei limiti delle riserve di cui al comma 508, e  computata quale concorso al riequilibrio della finanza pubblica nei  termini dello stesso comma. Con i predetti accordi, lo Stato, la  regione Valle d'Aosta, le province autonome di Trento e di Bolzano e  la regione Trentino-Alto Adige individuano gli standard minimi di  servizio e di attivita' che lo Stato, per ciascuna delle funzioni  trasferite o delegate, si impegna a garantire sul territorio  provinciale o regionale con riferimento alle funzioni i cui oneri  sono sostenuti dalle province o dalla regione, nonche' i parametri e  le modalita' per la quantificazione e l'assunzione degli oneri. Ai  fini di evitare disparita' di trattamento, duplicazioni di costi e di  attivita' sul territorio nazionale, in ogni caso e' escluso il  trasferimento e la delega delle funzioni delle Agenzie fiscali di cui  al primo periodo sia in relazione ad ambiti di materia relativi a  concessioni statali e alle reti di acquisizione del gettito  tributario sia con riferimento: 1) alle disposizioni che riguardano  tributi armonizzati o applicabili su base transnazionale; 2) ai  contribuenti di grandi dimensioni; 3) alle attivita' strumentali alla  conoscenza dell'andamento del gettito tributario; 4) alle procedure  telematiche di trasmissione dei dati e delle informazioni alla anagrafe tributaria. Deve essere assicurato in ogni caso il  coordinamento delle attivita' di controllo sulla base di intese, nel  quadro di accordi tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i  presidenti della regione Valle d'Aosta, delle province autonome di  Trento e di Bolzano e della regione Trentino-Alto Adige, tra i  direttori delle Agenzie delle entrate e delle dogane e dei monopoli e  le strutture territoriali competenti. Sono riservate  all'Amministrazione centrale le relazioni con le istituzioni  internazionali. Con apposite norme di attuazione si provvede al  completamento del trasferimento o della delega delle funzioni statali  oggetto dell'intesa.

516. Relativamente alla regione Trentino-Alto Adige e alle province  autonome di Trento e di Bolzano, il concorso agli obiettivi di  finanza pubblica sia in termini di saldo netto da finanziare sia in  termini di indebitamento netto, previsto dalla normativa vigente,  viene ripartito fra le stesse con intesa da comunicare al Ministero  dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2014. In caso di  mancata intesa, il contributo e' ripartito secondo criteri definiti  dal Ministero dell'economia e delle finanze.

517. Lo Stato, le regioni e le province autonome possono, con  accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,  le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da  concludere entro il 30 giugno 2014, individuare criteri e modalita'  per il concorso alla finanza pubblica da parte delle medesime regioni  e province autonome, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica come  complessivamente definiti. Con il predetto accordo le regioni a  statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano  possono cedere alle regioni a statuto ordinario spazi finanziari  nell'ambito del patto di stabilita' interno ovvero le somme ad esse  dovute per gli anni 2012 e 2013 per effetto dell'applicazione della  sentenza della Corte costituzionale 31 ottobre 2012, n. 241, mentre  le regioni a statuto ordinario possono cedere spazi finanziari  nell'ambito del patto di stabilita' interno a favore delle regioni a  statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

518. L'articolo 80 del testo unico di cui al decreto del Presidente  della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e' sostituito dal seguente:  «Art. 80. - 1. Le province hanno competenza legislativa in materia  di finanza locale.  2. Nelle materie di competenza, le province possono istituire nuovi  tributi locali. La legge provinciale disciplina i predetti tributi e  i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge  statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le  modalita' di riscossione e puo' consentire agli enti locali di  modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e  deduzioni.  3. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi  erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali  spettano, con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio,  alle province. Ove la legge statale disciplini l'istituzione di  addizionali tributarie comunque denominate da parte degli enti  locali, alle relative finalita' provvedono le province individuando  criteri, modalita' e limiti di applicazione di tale disciplina nel  rispettivo territorio.  4. La potesta' legislativa nelle materie di cui ai commi 1 e 2 del  presente articolo e' esercitata nel rispetto dell'articolo 4 e dei  vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea».

519. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono  apportate le seguenti modificazioni:  a) al comma 117, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:  «Ciascuna delle due province autonome assicura annualmente un  intervento finanziario pari a 40 milioni di euro istituendo apposite  postazioni nel bilancio pluriennale»;  b) dopo il comma 117 e' inserito il seguente:  «117-bis. Con successiva intesa tra le province autonome di Trento  e di Bolzano e le regioni Lombardia e Veneto, il Ministero  dell'economia e delle finanze e il Dipartimento per gli affari  regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri vengono  definiti:  a) i criteri di individuazione dei progetti e delle iniziative di  cui al comma 117, riservando in ogni caso una quota di finanziamento  a progetti a valenza sovraregionale;  b) le modalita' di gestione delle risorse, garantendo  l'erogazione dei finanziamenti annuali da parte delle province  autonome di Trento e di Bolzano, di cui al comma 117;  c) le modalita' di gestione dei progetti approvati e finanziati  nelle annualita' 2010-2011 e 2012 dall'Organismo di indirizzo e delle  relative risorse»;  c) i commi da 118 a 121 sono abrogati a decorrere dal 30 giugno  2014.

520. Le disposizioni di cui ai commi 518 e 519 sono approvate ai  sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi  costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto  Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972, n. 670.

521. A decorrere dall'anno 2014, per le province autonome di Trento  e di Bolzano, le quote di gettito riservate allo Stato in riferimento  ai tributi locali sono assicurate con le modalita' di cui al comma 17  dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.  Sino al riordino della disciplina nazionale dei tributi locali  immobiliari, resta acquisito all'entrata del bilancio dello Stato il  gettito dell'IMU relativo agli immobili di categoria D, per la quota  riferita all'aliquota standard, di cui all'articolo 1, comma 380,  lettera g), della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

522. Per l'anno 2014, le regioni a statuto ordinario assicurano un  ulteriore concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto  da finanziare, per l'importo complessivo di 560 milioni di euro  secondo gli importi indicati, per ciascuna regione a statuto  ordinario, nella tabella seguente:

  -----------------------------------------------------------  Regioni a statuto ordinario | Riduzioni anno 2014  | (in migliaia di euro)  ---------------------------------|-------------------------  Piemonte . . . . . . . . . | 51.178  Liguria . . . . . . . . . | 17.959  Lombardia . . . . . . . . . | 135.234  Veneto . . . . . . . . . | 59.979  Emilia-Romagna . . . . . . . . . | 57.156  Toscana . . . . . . . . . | 42.982  Umbria . . . . . . . . . | 8.834  Marche . . . . . . . . . | 16.794  Lazio . . . . . . . . . | 68.676  Abruzzo . . . . . . . . . | 12.026

Molise . . . . . . . . . | 2.615  Campania . . . . . . . . . | 39.295  Puglia . . . . . . . . . | 29.114  Basilicata . . . . . . . . . | 4.390  Calabria . . . . . . . . . | 13.768  ---------------------------------|-------------------------  TOTALE . . . . | 560.000  -----------------------------------------------------------

523. Gli importi indicati per ciascuna regione a statuto ordinario  nella tabella di cui al comma 522 possono essere modificati, a  invarianza di concorso complessivo, mediante accordo da sancire,  entro il 31 gennaio 2014, in sede di Conferenza permanente per i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di Bolzano, da recepire con decreto del Ministero dell'economia e  delle finanze entro il 28 febbraio 2014.

524. Le somme di cui al comma 522, ovvero di cui al comma 523 in  caso di accordo, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del  bilancio dello Stato entro il 31 marzo 2014 e non sono considerate ai  fini del patto di stabilita' interno.

525. Nel caso di mancato versamento entro il predetto termine del  31 marzo 2014, gli importi dovuti da ciascuna regione sono portati in  riduzione dalle risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle  regioni a statuto ordinario, escluse quelle destinate al  finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale, delle  politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto  pubblico locale, entro il termine del 30 aprile 2014. Entro il  termine del 15 aprile 2014 ciascuna regione puo' indicare al  Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della  Ragioneria generale dello Stato le risorse da assoggettare a  riduzione.

526. Per l'anno 2014, con le procedure previste dall'articolo 27  della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni a statuto speciale e le  province autonome di Trento e di Bolzano assicurano un ulteriore  concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 240  milioni di euro. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui  al predetto articolo 27, l'importo del concorso complessivo di cui al  primo periodo del presente comma e' accantonato, a valere sulle quote  di compartecipazione ai tributi erariali, secondo gli importi  indicati, per ciascuna regione a statuto speciale e provincia  autonoma, nella tabella seguente:

  -----------------------------------------------------------  Regioni a statuto speciale | Accantonamenti anno 2014  | (in migliaia di euro)  ---------------------------------|-------------------------  Valle d'Aosta . . . . . . . . . | 5.540  Provincia autonoma Bolzano . . . | 22.818  Provincia autonoma Trento . . . | 19.913  Friuli-Venezia Giulia . . . . . | 44.445  Sicilia . . . . . . . . . | 106.161  Sardegna . . . . . . . . . | 41.123  ---------------------------------|-------------------------  TOTALE . . . . . . | 240.000  -----------------------------------------------------------

 527. Gli importi indicati per ciascuna regione a statuto speciale e  provincia autonoma nella tabella di cui al comma 526 possono essere  modificati, a invarianza di concorso complessivo alla finanza  pubblica, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2014, in  sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni  e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale riparto e'  recepito con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze.

528. Al secondo comma dell'articolo 10 della legge 16 maggio 1970,  n. 281, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ammontare  complessivo delle entrate da considerare ai fini del calcolo del  limite dell'indebitamento sono comprese le risorse del fondo di cui  all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle  accise».

529. Le regioni che alla data dell'ultima ricognizione effettuata  al 31 dicembre 2012 non si trovino in situazioni di eccedenza di  personale in rapporto alla dotazione organica sia complessiva, sia  relativa alla categoria/qualifica interessata, e che, ai sensi  dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  stiano assolvendo alla carenza della dotazione organica attraverso il  ricorso e l'impiego di personale assunto con procedure ad evidenza  pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato  della durata di 36 mesi e i cui contratti di lavoro siano stati  oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di  rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuita', purche' con il  medesimo datore di lavoro, e ove le predette deroghe ai limiti  contrattuali imposti dalla normativa vigente e dal contratto stesso  siano state oggetto di apposita contrattazione decentrata tra le  organizzazioni sindacali abilitate e l'ente interessato ai sensi  dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre  2001, n. 368, e successive modificazioni, possono procedere, con  risorse proprie, alla stabilizzazione a domanda del personale  interessato.

530. All'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio  2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010, n. 122, la lettera b) e' sostituita dalle seguenti:  «b) entro il 30 giugno 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle  funzioni fondamentali di cui al comma 27;  b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti  funzioni fondamentali di cui al comma 27».

531. Al fine di risolvere il contenzioso derivante dal comma 23  dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' istituito  presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un tavolo di  lavoro tra i funzionari del medesimo Ministero, la societa' ANAS SpA  e i rappresentanti dei comitati dei passi carrai, con il compito di  raggiungere un accordo tra le parti entro sei mesi dalla data di  entrata in vigore della presente legge.

532. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.  183, sono apportate le seguenti modifiche:  a) le parole: «e registrata negli anni 2007-2009, per gli anni  dal 2013 al 2016,» sono sostituite dalle seguenti: «, registrata  negli anni 2007-2009, per l'anno 2013, e registrata negli anni  2009-2011 per gli anni dal 2014 al 2017,»;

b) le parole: «e a 18,8 per cento per gli anni 2013 e successivi»  sono sostituite dalle seguenti: «, a 18,8 per cento per l'anno 2013,  a 19,25 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 20,05 per cento per  gli anni 2016 e 2017»;  c) le parole: «e a 14,8 per cento per gli anni 2013 e successivi»  sono sostituite dalle seguenti: «, a 14,8 per cento per l'anno 2013,  a 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62 per cento per  gli anni 2016 e 2017»;  d) le parole: «e a 14,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016»  sono sostituite dalle seguenti: «, a 14,07 per cento per gli anni  2014 e 2015 e a 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017».

533. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il  comma 2-ter sono inseriti i seguenti:  «2-quater. La determinazione della popolazione di riferimento per  l'assoggettamento al patto di stabilita' interno dei comuni e'  effettuata sulla base del criterio previsto dal comma 2 dell'articolo  156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.  267.  2-quinquies. Per l'anno 2014 l'obiettivo di saldo finanziario dei  comuni derivante dall'applicazione delle percentuali di cui ai commi  da 2 a 6 e' rideterminato, fermo restando l'obiettivo complessivo di  comparto, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da  emanare d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  entro il 31 gennaio 2014. Il predetto decreto deve garantire che per  nessun comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento  rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla  spesa corrente media 2007-2009 con le modalita' previste dalla  normativa previgente».

534. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono  apportate le seguenti modifiche:  a) al comma 6, lettera a), le parole: «e a 19,8 per cento per gli  anni dal 2013 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, a 19,8 per  cento per l'anno 2013, a 20,25 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a  21,05 per cento per gli anni 2016 e 2017»;  b) al comma 6, lettera b), le parole: «e a 15,8 per cento per gli  anni dal 2013 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, a 15,8 per  cento per l'anno 2013, a 15,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a  15,62 per cento per gli anni 2016 e 2017»;  c) al comma 6, lettera c), le parole: «a 13 per cento per l'anno  2013 e a 15,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016» sono  sostituite dalle seguenti: «a 13 per cento per l'anno 2013, a 15,07  per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 15,62 per cento per gli anni  2016 e 2017»;  d) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:  «6-bis. Al fine di stabilizzare gli effetti negativi sul patto di  stabilita' interno connessi alla gestione di funzioni e servizi in  forma associata, e' disposta la riduzione degli obiettivi dei comuni  che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma  associata e il corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni  associati non capofila. A tal fine, entro il 30 marzo di ciascun  anno, l'Associazione nazionale dei comuni italiani comunica al  Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web  "http://pattostabilitainterno. tesoro.it" della Ragioneria generale  dello Stato, gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi di  ciascun comune di cui al presente comma sulla base delle istanze  prodotte dai predetti comuni entro il 15 marzo di ciascun anno».

535. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il  comma 9 e' inserito il seguente: «9-bis. Per l'anno 2014 nel saldo finanziario in termini di  competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini  della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, non sono  considerati, per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro, di  cui 850 milioni di euro ai comuni e 150 milioni di euro alle  province, i pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e  dai comuni. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra  i singoli enti locali e' assegnato a ciascun ente uno spazio  finanziario in proporzione all'obiettivo di saldo finanziario  determinato attraverso il comma 2-quinquies fino a concorrenza del  predetto importo. Gli enti locali utilizzano i maggiori spazi  finanziari derivanti dal periodo precedente esclusivamente per  pagamenti in conto capitale da sostenere nel primo semestre dell'anno  2014, dandone evidenza mediante il monitoraggio di cui al comma 19  entro il termine perentorio ivi previsto».

536. Una quota pari a 10 milioni di euro dell'importo complessivo  di cui al comma 535 e' destinata a garantire spazi finanziari ai  comuni della provincia di Olbia colpiti dagli eventi alluvionali  dell'8 novembre 2013. Con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed  autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di  entrata in vigore della presente legge, e' stabilito il riparto dei  predetti spazi tra i singoli comuni.

537. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il  comma 14 e' aggiunto il seguente:  «14-bis. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nel saldo  finanziario di parte corrente, individuato ai sensi del comma 3,  rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita'  interno, non sono considerate, nel limite di 10 milioni di euro  annui, le spese sostenute dal comune di Campione d'Italia elencate  nel decreto del Ministero dell'interno protocollo n.  09804529/15100-525 del 6 ottobre 1998 riferite alle peculiarita'  territoriali dell'exclave. Alla compensazione degli effetti  finanziari derivanti dal periodo precedente si provvede mediante  corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti  finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti  all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,  comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive  modificazioni».

538. Al comma 19 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.  183, le parole: «"www.pattostabilita.rgs.tesoro.it"» sono sostituite  dalle seguenti: «"http://pattostabilitainterno.tesoro.it"».

539. Al comma 20 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.  183, sono apportate le seguenti modifiche:  a) al primo periodo, dopo le parole: «e' tenuto ad inviare» sono  inserite le seguenti: «, utilizzando il sistema web appositamente  previsto per il patto di stabilita' interno nel sito web  "http://pattostabilitainterno.tesoro.it"»;  b) al primo periodo, la parola: «sottoscritta» e' sostituita  dalle seguenti: «firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del  codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,»;  c) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «La  trasmissione per via telematica della certificazione ha valore  giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo  7 marzo 2005, n. 82»;  d) al quarto periodo, le parole: «, con la sottoscrizione di tutti i soggetti previsti» sono soppresse.

540. Al comma 23 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.  183, sono apportate le seguenti modifiche:  a) al primo periodo, le parole: «a decorrere dall'anno 2009» sono  sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2011»;  b) al secondo periodo, le parole: «negli anni 2007 e 2008» sono  sostituite dalle seguenti: «negli anni 2009 e 2010» e le parole: «del  biennio 2008-2009 e le risultanze dell'anno 2009» sono sostituite  dalle seguenti: «del biennio 2010-2011 e le risultanze dell'anno  2011».

541. Al comma 125 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.  228, le parole: «31 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «15  marzo».

542. All'articolo 1, comma 123, della legge 24 dicembre 2012, n.  228, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti  periodi: «Per l'anno 2014, la quota del 50 per cento e' distribuita  da ciascuna regione ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e  5.000 abitanti fino al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero.  Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulla predetta quota del  50 per cento sono comunicati entro il 10 aprile 2014 da ciascuna  regione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il  sistema web "http://pattostabilitainterno.tesoro.it" della Ragioneria  generale dello Stato, affinche' gli stessi siano attribuiti, entro il  30 aprile 2014, con decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze, sentita la Conferenza unificata, ai comuni con popolazione  compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti di tutte le regioni, di cui al  comma 122, che presentino un saldo obiettivo positivo. L'attribuzione  e' operata in misura proporzionale ai valori positivi  dell'obiettivo».

543. Al comma 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.  220, le parole: «15 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «1º  marzo» e le parole: «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «15  marzo».

544. All'articolo 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,  convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,  sono apportate le seguenti modificazioni:  a) al comma 1 e al comma 2, le parole: «15 luglio» sono  sostituite dalle seguenti: «15 giugno»;  b) al comma 1 e al comma 2, le parole: «sia mediante il sistema  web appositamente predisposto, sia a mezzo di lettera raccomandata  con avviso di ricevimento sottoscritta dal responsabile finanziario»  sono sostituite dalle seguenti: «mediante il sito web  "http://pattostabilitainterno.tesoro.it" appositamente predisposto»;  c) al comma 5, le parole: «10 settembre» sono sostituite dalle  seguenti: «10 luglio».

545. Al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.  220, sono apportate le seguenti modifiche:  a) le parole: «di concerto con il Ministro dell'interno e» sono  soppresse;  b) l'ultimo periodo e' soppresso;  c) le parole: «di cui al comma 87» sono sostituite dalle  seguenti: «assoggettabili alla sanzione di cui al periodo  successivo».

546. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilita' interno per un importo complessivo di 500 milioni di euro i pagamenti sostenuti  nel corso del 2014 dagli enti territoriali:  a) dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla  data del 31 dicembre 2012;  b) dei debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa  fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre  2012, ivi inclusi i pagamenti delle regioni in favore degli enti  locali e delle province in favore dei comuni;  c) dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31  dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il  riconoscimento di legittimita' entro la medesima data.

547. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i  singoli enti territoriali, i comuni, le province e le regioni  comunicano mediante il sito web  «http://pattostabilitainterno.tesoro.it» della Ragioneria generale  dello Stato, entro il termine perentorio del 14 febbraio 2014, gli  spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui  al comma 546. Ai fini del riparto, si considerano solo le  comunicazioni pervenute entro il predetto termine.

548. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla  base delle comunicazioni di cui al comma 547, entro il 28 febbraio  2014 sono individuati, prioritariamente, per ciascun ente locale, su  base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto  di stabilita' interno. Con le medesime modalita', a valere sugli  spazi finanziari residui non attribuiti agli enti locali, sono  individuati per ciascuna regione gli importi dei pagamenti da  escludere dal patto di stabilita' interno.

549. Su segnalazione del collegio dei revisori o del revisore dei  singoli enti, la procura regionale competente della Corte dei conti  esercita l'azione nei confronti dei responsabili dei servizi  interessati che, senza giustificato motivo, non hanno richiesto gli  spazi finanziari nei termini e secondo le modalita' di cui al comma  547, ovvero non hanno effettuato, entro l'esercizio finanziario 2014,  pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi. Nei  confronti dei soggetti di cui al periodo precedente e degli eventuali  corresponsabili, per i quali risulti accertata la responsabilita' ai  sensi delle vigenti disposizioni di legge, le sezioni giurisdizionali  regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari  a due mensilita' del trattamento retributivo, al netto degli oneri  fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente  sono acquisiti al bilancio dell'ente. Sino a quando le sentenze di  condanna emesse ai sensi della presente disposizione non siano state  eseguite per l'intero importo, esse restano pubblicate, osservando le  cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati  personali, nel sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione degli  estremi della decisione e della somma a credito. In caso di ritardata  o mancata segnalazione da parte del collegio dei revisori o del  revisore, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti  irrogano ai componenti del collegio o al revisore, ove ne sia  accertata la responsabilita', una sanzione pecuniaria pari a due  mensilita' del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali  e previdenziali, e si applicano il terzo e quarto periodo del  presente comma.

550. Le disposizioni del presente comma e dei commi da 551 a 562 si  applicano alle aziende speciali, alle istituzioni e alle societa'  partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate  nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre. 196. Sono esclusi gli intermediari finanziari di cui  all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º  settembre 1993, n. 385, nonche' le societa' emittenti strumenti  finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate.

551. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 presentino un  risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche  amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo  in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non  immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di  partecipazione. Per le societa' che redigono il bilancio consolidato,  il risultato di esercizio e' quello relativo a tale bilancio.  Limitatamente alle societa' che svolgono servizi pubblici a rete di  rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato  si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi  dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato e' reso  disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel  caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o  dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in  liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in  tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti  l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti  in misura corrispondente e proporzionale alla quota di  partecipazione.

552. Gli accantonamenti di cui al comma 551 si applicano a  decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni  2015, 2016 e 2017:  a) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel  triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in  proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla  differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il  risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per  cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento  per il 2016. Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello  medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento e' operato  nella misura indicata dalla lettera b);  b) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel  triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in  misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al  25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per  cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio  precedente.

553. A decorrere dall'esercizio 2014 i soggetti di cui al comma 550  a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche  amministrazioni locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi  di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo  criteri di economicita' e di efficienza. Per i servizi pubblici  locali sono individuati parametri standard dei costi e dei rendimenti  costruiti nell'ambito della banca dati delle Amministrazioni  pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n.  196, utilizzando le informazioni disponibili presso le  Amministrazioni pubbliche. Per i servizi strumentali i parametri  standard di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato.

554. A decorrere dall'esercizio 2015, le aziende speciali, le  istituzioni e le societa' a partecipazione di maggioranza, diretta e  indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di  affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota  superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico  negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei  componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un  risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta  giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto  previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui  risultato economico, benche' negativo, sia coerente con un piano di  risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.

555. A decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo  per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al  comma 554 diversi dalle societa' che svolgono servizi pubblici locali  sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione  del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In caso di  mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto  termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione  comporta responsabilita' erariale dei soci.

556. All'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo  19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, le parole da:  «, con esclusione» fino a: «forniti dalle stesse.» sono sostituite  dalle seguenti: «. Le societa', nonche' le loro controllanti,  collegate e controllate che, in Italia o all'estero, sono  destinatarie di affidamenti non conformi al combinato disposto degli  articoli 5 e 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e la cui  durata ecceda il termine del 3 dicembre 2019, non possono partecipare  ad alcuna procedura per l'affidamento dei servizi, anche se gia'  avviata. L'esclusione non si applica alle imprese affidatarie del  servizio oggetto di procedura concorsuale.».

557. All'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il  comma 2-bis e' sostituito dal seguente:  «2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle  amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,  divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in  relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante,  anche alle aziende speciali, alle istituzioni e alle societa' a  partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano  titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che  svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale  aventi carattere non industriale ne' commerciale, ovvero che svolgano  attivita' nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di  funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto  economico consolidato della pubblica amministrazione, come  individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi  del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si  applicano, altresi', le disposizioni che stabiliscono, a carico delle  rispettive pubbliche amministrazioni locali, obblighi di contenimento  degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o  indennitaria e per consulenze, attraverso misure di estensione al  personale dei soggetti medesimi della vigente normativa in materia di  vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria.  A tal fine, su atto di indirizzo dell'ente controllante, nella  contrattazione di secondo livello e' stabilita la concreta  applicazione dei citati vincoli alla retribuzione individuale e alla  retribuzione accessoria, fermo restando il contratto nazionale di  lavoro vigente alla data di entrata in vigore della presente  disposizione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, comma 7, del presente decreto, le societa' che gestiscono servizi pubblici  locali a rilevanza economica sono escluse dall'applicazione diretta  dei vincoli previsti dal presente articolo. Per queste societa',  l'ente locale controllante, nell'esercizio delle prerogative e dei  poteri di controllo, stabilisce modalita' e applicazione dei citati  vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive,  che verranno adottate con propri provvedimenti. Fermo restando quanto  previsto dall'articolo 76, comma 7, del presente decreto, gli enti  locali di riferimento possono escludere, con propria motivata  deliberazione, dal regime limitativo le assunzioni di personale per  le singole aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi  socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia,  culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, fermo restando  l'obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio  e di contenimento della spesa di personale».

558. All'articolo 76 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il  comma 7 e' cosi' modificato:  a) al terzo periodo, dopo le parole: «ai fini del computo della  percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute  anche dalle» sono inserite le seguenti: «aziende speciali, dalle  istituzioni e»;  b) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «Entro il 30  giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,  su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la  semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle  finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, e'  modificata la percentuale di cui al primo periodo, al fine di tenere  conto degli effetti del computo della spesa di personale in termini  aggregati».

559. All'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,  convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,  sono apportate le seguenti modificazioni:  a) il comma 5 e' abrogato;  b) al comma 6, le parole da: «nonche'» a: «degli amministratori»  sono sostituite dalle seguenti: «nonche' i vincoli assunzionali e di  contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'ente locale  controllante ai sensi dell'articolo 18, comma 2-bis, del  decreto-legge n. 112 del 2008».

560. Il comma 5-bis dell'articolo 114 del testo unico di cui al  decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' sostituito dal  seguente:  «5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e  depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel  repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di  commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio  territorio entro il 31 maggio di ciascun anno».

561. Il comma 32 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010,  n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.  122, e' abrogato.

562. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con  modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le  seguenti modificazioni:  a) i commi 1, 2, 3, 3-sexies, 9, 10 e 11 dell'articolo 4 e i  commi da 1 a 7 dell'articolo 9 sono abrogati;  b) al comma 4 dell'articolo 4 le parole: «delle societa' di cui  al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «delle societa' controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni  pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.  165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da  prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche  superiore al 90 per cento dell'intero fatturato».

563. Le societa' controllate direttamente o indirettamente dalle  pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o dai  loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti  finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle societa' dalle  stesse controllate, anche al di fuori delle ipotesi previste  dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001,  possono, sulla base di un accordo tra di esse, realizzare, senza  necessita' del consenso del lavoratore, processi di mobilita' di  personale anche in servizio alla data di entrata in vigore della  presente legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalita'  dei commi 564 e 565, previa informativa alle rappresentanze sindacali  operanti presso la societa' e alle organizzazioni sindacali  firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato, in  coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri  aggiuntivi per la finanza pubblica. Si applicano i commi primo e  terzo dell'articolo 2112 del codice civile. La mobilita' non puo'  comunque avvenire tra le societa' di cui al presente comma e le  pubbliche amministrazioni.

564. Gli enti che controllano le societa' di cui al comma 563  adottano, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni  e dei servizi esternalizzati, nonche' di razionalizzazione delle  spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani  industriali, atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare  nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle  medesime societa', l'acquisizione di personale mediante le procedure  di mobilita' di cui al medesimo comma 563.

565. Le societa' di cui al comma 563, che rilevino eccedenze di  personale, in relazione alle esigenze funzionali o ai casi di cui al  comma 564, nonche' nell'ipotesi in cui l'incidenza delle spese di  personale sia pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti,  inviano alle rappresentanze sindacali operanti presso la societa' e  alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo  dalla stessa applicato un'informativa preventiva in cui sono  individuati il numero, la collocazione aziendale e i profili  professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono  comunicate anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri --  Dipartimento della funzione pubblica. Le posizioni dichiarate  eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione di  personale neanche mediante nuove assunzioni. Si applicano le  disposizioni dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio  2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012, n. 135.

566. Entro dieci giorni dal ricevimento dell'informativa di cui al  comma 565, si procede, a cura dell'ente controllante, alla  riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza  nell'ambito della stessa societa' mediante il ricorso a forme  flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre  societa' controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali  con le modalita' previste dal comma 563. Si applica l'articolo 3,  comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive  modificazioni.

567. Per la gestione delle eccedenze di cui al comma 566, gli enti  controllanti e le societa' partecipate di cui al comma 563 possono  concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali  comparativamente piu' rappresentative finalizzati alla realizzazione,  ai sensi del medesimo comma 563, di forme di trasferimento in  mobilita' dei dipendenti in esubero presso altre societa' dello  stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio della regione  ove hanno sede le societa' interessate da eccedenze di personale.

568. Al fine di favorire le forme di mobilita', le societa' di cui  al comma 563 possono farsi carico, per un periodo massimo di tre  anni, di una quota parte non superiore al 30 per cento del  trattamento economico del personale interessato dalla mobilita',  nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio e senza nuovi o  maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le somme a tal fine  corrisposte dalla societa' cedente alla societa' cessionaria non  concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle  imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attivita'  produttive.

569. Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29  dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato di  quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,  decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di  evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi  alla cessazione la societa' liquida in denaro il valore della quota  del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter,  secondo comma, del codice civile.

570. Il Governo promuove, nel rispetto dei saldi di finanza  pubblica e del relativo monitoraggio, intese con le province autonome  di Trento e di Bolzano finalizzate alla revisione delle competenze in  materia di finanza locale, di cui all'articolo 80 del testo unico  delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il  Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.

571. Anche ai fini di coordinamento della finanza pubblica, il  Governo si attiva sulle iniziative delle regioni presentate al  Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari  regionali ai fini dell'intesa ai sensi dell'articolo 116, terzo  comma, della Costituzione nel termine di sessanta giorni dal  ricevimento. La disposizione del primo periodo si applica anche alle  iniziative presentate prima della data di entrata in vigore della  presente legge in applicazione del principio di continuita' degli  organi e delle funzioni. In tal caso, il termine di cui al primo  periodo decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

572. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e  successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) al comma 2, dopo le parole: «e agli enti locali» sono inserite  le seguenti: «di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267,» e dopo le parole: «rimborso del  capitale in un'unica soluzione alla scadenza» sono inserite le  seguenti: «, nonche' titoli obbligazionari o altre passivita' in  valuta estera»;  b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:  «3. Salvo quanto previsto ai successivi commi, agli enti di cui al  comma 2 e' fatto divieto di:

a) stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari  derivati previsti dall'articolo 1, comma 3, del testo unico delle  disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al  decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;  b) procedere alla rinegoziazione dei contratti derivati gia' in  essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione;  c) stipulare contratti di finanziamento che includono componenti  derivate»;  c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:  «3-bis. Dal divieto di cui al comma 3 sono esclusi:  a) le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli  strumenti finanziari derivati;  b) le riassegnazioni dei medesimi contratti a controparti diverse  dalle originarie, nella forma di novazioni soggettive, senza che  vengano modificati i termini e le condizioni finanziarie dei  contratti riassegnati;  c) la possibilita' di ristrutturare il contratto derivato a  seguito di modifica della passivita' alla quale il medesimo contratto  e' riferito, esclusivamente nella forma di operazioni prive di  componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso fisso a  variabile o viceversa e con la finalita' di mantenere la  corrispondenza tra la passivita' rinegoziata e la collegata  operazione di copertura;  d) il perfezionamento di contratti di finanziamento che includono  l'acquisto di cap da parte dell'ente.  3-ter. Dal divieto di cui al comma 3 e' esclusa la facolta' per gli  enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti  derivati esistenti, di eventuali clausole di risoluzione anticipata,  mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del  relativo saldo.  3-quater. Dal divieto di cui al comma 3 e' esclusa altresi' la  facolta' per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla  cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di componenti  opzionali diverse dalla opzione cap di cui gli enti siano stati  acquirenti, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di  riferimento del relativo saldo»;  d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:  «4. Nei casi previsti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, il  soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto  attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle  caratteristiche del medesimo contratto, nonche' delle variazioni  intervenute nella copertura del sottostante indebitamento»;  e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:  «5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati o il  contratto di finanziamento che include l'acquisto di cap da parte  dell'ente, stipulato in violazione delle disposizioni previste dal  presente articolo o privo dell'attestazione di cui al comma 4, e'  nullo. La nullita' puo' essere fatta valere solo dall'ente»;  f) il comma 6 e' abrogato;  g) al comma 10, le parole: «del regolamento di cui al comma 3»  sono sostituite dalle seguenti: «della legge di stabilita' 2014».

573. Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il  diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale del piano di  riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo 243-quater,  comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto  2000, n. 267, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai  sensi dell'articolo 246 del medesimo testo unico, e successive  modificazioni, possono riproporre, entro il termine perentorio di  trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 243-bis,  comma 5, del testo unico, la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del testo unico, qualora  dimostrino dinanzi alla competente sezione regionale di controllo  della Corte dei conti un miglioramento della condizione di ente  strutturalmente deficitario, ai sensi dell'articolo 242 del testo  unico, secondo i parametri indicati nel decreto del Ministro  dell'interno. In pendenza del termine di trenta giorni non trova  applicazione l'articolo 243-bis, comma 3, del citato testo unico di  cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

574. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre  2013, i contribuenti che, ai sensi dell'articolo 17 del decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzano in compensazione i  crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative  addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all'articolo 3 del  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,  alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta  regionale sulle attivita' produttive, per importi superiori a 15.000  euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di  conformita' di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del citato  decreto legislativo n. 241 del 1997, relativamente alle singole  dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa la  dichiarazione e' sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui  all'articolo 1, comma 4, del regolamento di cui al decreto del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di  cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo regolamento, relativamente  ai contribuenti per i quali e' esercitato il controllo contabile di  cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione  dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui  al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.  L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui al  precedente periodo comporta l'applicazione della sanzione di cui  all'articolo 39, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute violazioni,  ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' effettuata apposita  segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori  provvedimenti.

575. Entro il 31 gennaio 2014 sono adottati provvedimenti  normativi, anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000,  n. 212, di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui  all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,  tenendo conto dell'esigenza di tutelare i soggetti invalidi, disabili  o non autosufficienti, al fine di assicurare maggiori entrate pari a  488,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 772,8 milioni di euro per  l'anno 2015 e a 564,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

576. Qualora entro la predetta data non siano adottati i  provvedimenti di cui al comma 575, anche in deroga all'articolo 3  della legge 27 luglio 2000, n. 212, la misura della detrazione  prevista dall'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui  redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n.  917 del 1986, e' ridotta al 18 per cento per il periodo d'imposta in  corso al 31 dicembre 2013 e al 17 per cento a decorrere dal periodo  d'imposta in corso al 31 dicembre 2014. La presente disposizione  trova applicazione anche con riferimento agli oneri e alle spese la  cui detraibilita' dall'imposta lorda e' riconducibile al citato  articolo 15, comma 1, del medesimo testo unico.

577. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su  proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge, per ciascuno dei crediti d'imposta di cui all'elenco 2  allegato alla presente legge, anche al fine di un riallineamento dei  corrispondenti stanziamenti iscritti in bilancio all'effettivo  andamento delle fruizioni dei predetti crediti, sono stabilite le  quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta non inferiori  all'85 per cento di quanto spettante sulla base della normativa  vigente istitutiva del credito d'imposta, in maniera tale da  assicurare effetti positivi non inferiori:  a) in termini di saldo netto da finanziare, a 214 milioni di euro  per l'anno 2014 e 294,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;  b) in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 87 milioni  di euro per l'anno 2014 e 197 milioni di euro a decorrere dall'anno  2015.

578. Gli stanziamenti di bilancio relativi ai crediti di cui al  comma 577 sono conseguentemente ridotti e potranno essere  rideterminati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  a seguito dell'adozione del predetto decreto del Presidente del  Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 577.

579. Per l'anno 2014 la riduzione di cui ai commi 577 e 578 non si  applica al credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio  per autotrazione degli autotrasportatori, di cui all'elenco 2  allegato alla presente legge.

580. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il  monitoraggio sull'andamento della fruizione dei crediti d'imposta di  cui al predetto elenco 2 e nel caso in cui sia in procinto di  verificarsi uno scostamento rispetto agli obiettivi indicati nel  comma 578 si procede, con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze, ad una rideterminazione delle percentuali di fruizione in  misura tale da assicurare la realizzazione dei predetti obiettivi.

581. All'articolo 13 della tariffa, parte prima, annessa al decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono  apportate le seguenti modificazioni:  a) al comma 2-ter, le parole: «1,5 per mille a decorrere dal  2013» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 per mille per l'anno 2013  e 2 per mille a decorrere dall'anno 2014»;  b) il sesto periodo della nota 3-ter e' sostituito dai seguenti:  «Limitatamente all'anno 2012, l'imposta e' dovuta nella misura minima  di euro 34,20 e nella misura massima di euro 1.200. Per l'anno 2013,  l'imposta e' dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, se il  cliente e' soggetto diverso da persona fisica, nella misura massima  di euro 4.500. A decorrere dall'anno 2014, se il cliente e' soggetto  diverso da persona fisica, l'imposta e' dovuta nella misura massima  di euro 14.000».

582. Al comma 20 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre  2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2011, n. 214, le parole: «e dell'1,5 per mille, a decorrere dal 2013»  sono sostituite dalle seguenti: «dell'1,5 per mille, per il 2013, e  del 2 per mille, a decorrere dal 2014».

583. A partire dall'anno d'imposta 2014, sono abrogati le  agevolazioni fiscali e i crediti di imposta, con la conseguente  cancellazione dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, di cui  alle seguenti disposizioni normative:  a) articolo 41 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;  b) articolo 1, comma 368, lettera a), della legge 23 dicembre  2005, n. 266, e successive modificazioni;  c) articolo 3, commi da 1 a 4, del decreto-legge 10 febbraio  2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,  n. 33, e successive modificazioni;  d) articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive  modificazioni;  e) articolo 68, commi 6-bis e 6-ter, del decreto del Presidente  della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

584. Il cliente puo' chiedere di trasferire i servizi di pagamento  connessi al rapporto di conto ad altro prestatore di servizi di  pagamento senza spese aggiuntive utilizzando comuni protocolli  tecnici interbancari italiani. Con il trasferimento dei servizi, il  prestatore di servizi di pagamento di destinazione subentra nei  mandati di pagamento e riscossione conferiti al prestatore di servizi  di pagamento di origine, alle condizioni stipulate fra il prestatore  di servizi di pagamento di destinazione e il cliente. Il  trasferimento dei servizi di pagamento deve perfezionarsi entro il  termine di 14 giorni lavorativi da quando il cliente chiede al  prestatore di servizi di pagamento di destinazione di acquisire da  quello di origine i dati relativi ai mandati di pagamento e di  riscossione in essere.

585. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle  finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati, in stretta  coerenza con le previsioni della direttiva dell'Unione europea  «relativa alla trasparenza delle spese dei conti di pagamento, il  trasferimento del conto di pagamento e l'accesso ai conti di  pagamento», i servizi oggetto di trasferibilita', le modalita' e i  termini di attuazione della disposizione di cui al comma 584.

586. Al fine di contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi  dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da parte dei sostituti  d'imposta nell'ambito dell'assistenza fiscale di cui al decreto  legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche' di quelli di cui  all'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,  convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,  l'Agenzia delle entrate, entro sei mesi dalla scadenza dei termini  previsti per la trasmissione della dichiarazione di cui agli articoli  16 e 17 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze  31 maggio 1999, n. 164, ovvero dalla data della trasmissione, ove  questa sia successiva alla scadenza di detti termini, effettua  controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle  detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso  complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da  eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.

587. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni  di controllo preventivo di cui al comma 586 e' erogato dall'Agenzia  delle entrate. Restano fermi i controlli previsti in materia di  imposte sui redditi.

588. Per quanto non espressamente previsto dai commi 586 e 587, si  applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

589. Le disposizioni di cui ai commi da 586 a 588 si applicano alle  dichiarazioni presentate a partire dal 2014.

590. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del  decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, continuano ad applicarsi, in  quanto compatibili, dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2016. Ai fini  della verifica del superamento del limite di 300.000 euro rilevano  anche i trattamenti pensionistici di cui al comma 486, fermo restando  che su tali trattamenti il contributo di solidarieta' di cui al primo  periodo non e' dovuto.

591. All'articolo 3 della tariffa, parte prima, annessa al decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il  comma 1 e' inserito il seguente:  «1-bis. Istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli  organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle  regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni,  delle comunita' montane e delle unita' sanitarie locali, nonche' agli  enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti  ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il  rilascio di certificati, estratti, copie e simili: euro 16,00».

592. Dopo la nota 4 all'articolo 3 della tariffa, parte prima,  annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n. 642, e' aggiunta la seguente:  «5. Per le istanze trasmesse per via telematica, l'imposta di cui  al comma 1-bis e' dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a  prescindere dalla dimensione del documento».

593. All'articolo 4 della tariffa, parte prima, annessa al decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il  comma 1-ter e' inserito il seguente:  «1-quater. Atti e provvedimenti degli organi dell'Amministrazione  dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi  e associazioni, delle comunita' montane e delle unita' sanitarie  locali, nonche' quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta  di pubblici registri, rilasciati per via telematica anche in estratto  o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano  fatto richiesta: euro 16,00».

594. Dopo la nota 1-quater all'articolo 4 della tariffa, parte  prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre  1972, n. 642, e' aggiunta la seguente:  «5. Per gli atti e provvedimenti rilasciati per via telematica  l'imposta di cui al comma 1-quater e' dovuta nella misura forfettaria  di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento».

595. Nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con  modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'articolo 6-bis e'  abrogato.

596. Al fine di consentire a cittadini e imprese di assolvere per  via telematica a tutti gli obblighi connessi all'invio di una istanza  a una pubblica amministrazione o a qualsiasi ente o autorita'  competente, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate d'intesa con il capo del Dipartimento della funzione  pubblica, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata  in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' per il  pagamento per via telematica dell'imposta di bollo dovuta per le  istanze e per i relativi atti e provvedimenti, anche attraverso  l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate.

597. All'articolo 15, comma 5, del decreto del Presidente della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: «distinti per voce di tariffa» sono inserite le seguenti: «e degli altri elementi  utili per la liquidazione dell'imposta» e dopo il primo periodo e'  inserito il seguente: «La dichiarazione e' redatta, a pena di  nullita', su modello conforme a quello approvato con provvedimento  del direttore dell'Agenzia delle entrate».

598. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti  modificazioni:  a) all'articolo 14, comma 3-bis, dopo la parola: «determinato»  sono inserite le seguenti: «, per ciascun atto impugnato anche in  appello,»;  b) all'articolo 269, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:  «1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformita'  non e' dovuto dalle parti che si sono costituite con modalita'  telematiche ed accedono con le medesime modalita' al fascicolo»;  c) all'articolo 263, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:  «1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 269, comma 1-bis, si  applicano anche al processo tributario telematico».

599. Le modalita' telematiche di pagamento del contributo unificato  e delle spese di giustizia disciplinate dall'articolo 4, comma 9, del  decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con  modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, si applicano, in  quanto compatibili, anche al processo tributario di cui al decreto  legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Entro sessanta giorni dalla  data di entrata in vigore della presente legge il Ministro  dell'economia e delle finanze determina con proprio decreto, sentita  l'Agenzia per l'Italia digitale, le modalita' tecniche per il  riversamento, la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di  pagamento, nonche' il modello di convenzione che l'intermediario  abilitato deve sottoscrivere per effettuare il servizio. Il Ministero  dell'economia e delle finanze stipula le convenzioni di cui al  presente comma senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio  dello Stato, prevedendo, altresi', che gli oneri derivanti  dall'allestimento e dal funzionamento del sistema informatico restino  a carico degli intermediari abilitati.

600. All'articolo 46 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dopo il  comma 13 sono aggiunti i seguenti:  «13-bis. Le spese per la sessione d'esame sono poste a carico del  candidato nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al  momento della presentazione della domanda.  13-ter. Le modalita' di versamento del contributo di cui al comma  13-bis sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare,  del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro  dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo e'  aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per  le famiglie di operai e impiegati».
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