mercoledì, 14 ottobre 2026

Pubblicata la legge di stabilità

Legge 27 dicembre 2013, n. 147

 

601. All'articolo 5 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, e'  aggiunto, in fine, il seguente comma:  «Le spese per la sessione d'esame a norma della presente legge sono  poste a carico dell'aspirante nella misura forfetaria di euro 75, da  corrispondere al momento della presentazione della domanda. Le  modalita' di versamento del contributo di cui al periodo precedente  sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del  Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle finanze. Analogamente, il contributo e' aggiornato ogni tre  anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati».

602. All'articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 358, e'  aggiunto, in fine, il seguente comma:  «Le spese per il concorso sono poste a carico dell'aspirante nella  misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della  presentazione della domanda. Le modalita' di versamento del  contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto,  avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente,  il contributo e' aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi  al consumo per le famiglie di operai e impiegati».

603. All'articolo 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160,  dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:  «4-bis. Le spese per il concorso sono poste a carico del candidato  nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della  presentazione della domanda. Le modalita' di versamento del  contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto,  avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente,  il contributo e' aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi  al consumo per le famiglie di operai e impiegati».

604. Il contributo introdotto a norma dei commi 600 e 601 e' dovuto  per le sessioni d'esame tenute successivamente all'entrata in vigore  del decreto che ne determina le modalita' di versamento.

605. Il contributo introdotto a norma dei commi 602 e 603 e' dovuto  per i concorsi banditi successivamente all'entrata in vigore del  decreto che ne determina le modalita' di versamento.

606. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della  Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti  modificazioni:  a) all'articolo 30, comma 1, le parole: «euro 8» sono sostituite  dalle seguenti: «euro 27»;  b) nel capo V del titolo VI della parte III, dopo l'articolo 106  e' aggiunto il seguente:  «Art. 106-bis. (L) -- (Compensi del difensore, dell'ausiliario del  magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore  privato autorizzato). -- 1. Gli importi spettanti al difensore,  all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e  all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo».

607. Le disposizioni di cui al comma 606, lettera a), si applicano  ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla data di entrata  in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al comma 606,  lettera b), si applicano alle liquidazioni successive alla data di  entrata in vigore della presente legge.

608. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo  2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad  eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del  decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con  modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25».

609. All'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata  al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.  131, e' aggiunto il seguente capoverso: «Se il trasferimento ha per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti  diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli  professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed  assistenziale: 12 per cento».

610. Al comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile  2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno  2013, n. 64, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle  seguenti: «31 dicembre 2014».

611. Al fine di potenziare l'efficienza dell'Amministrazione  finanziaria, con particolare riferimento alle attivita' di  riscossione, e di assicurare la funzionalita' delle strutture  organizzative:  a) all'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992,  n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:  1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:  «2. La presentazione del reclamo e' condizione di procedibilita'  del ricorso. In caso di deposito del ricorso prima del decorso del  termine di novanta giorni di cui al comma 9, l'Agenzia delle entrate,  in sede di rituale costituzione in giudizio, puo' eccepire  l'improcedibilita' del ricorso e il presidente, se rileva  l'improcedibilita', rinvia la trattazione per consentire la  mediazione»;  2) al comma 8, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:  «L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali  e assistenziali la cui base imponibile e' riconducibile a quella  delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi  previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi»;  3) al comma 9, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal  seguente: «Ai fini del computo del termine di novanta giorni, si  applicano le disposizioni sui termini processuali»;  4) dopo il comma 9 e' inserito il seguente:  «9-bis. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base  all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla data dalla quale  decorre il termine di cui all'articolo 22, fermo restando che in  assenza di mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle  singole leggi d'imposta. La sospensione non si applica nel caso di  improcedibilita' di cui al comma 2»;  b) le modifiche di cui alla lettera a) si applicano agli atti  notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata  in vigore della presente legge;  c) all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono  apportate le seguenti modifiche:  1) al comma 533, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:  «b-bis) di individuazione mirata e selettiva, nel rispetto dei  principi di economicita' ed efficacia, delle posizioni da sottoporre  a controllo puntuale, tenuto conto della capacita' operativa delle  strutture a tal fine deputate»;  2) dopo il comma 533 e' inserito il seguente:  «533-bis. Nella definizione dei criteri di cui al comma 533 il  Comitato tiene conto della necessita' di salvaguardare i crediti  affidati in riscossione, mediante atti idonei a evitare la decadenza  e la prescrizione, e di assicurare la deterrenza e la massima  efficacia dell'azione di riscossione avuto anche riguardo alle  specificita' connesse al recupero delle diverse tipologie di  crediti»;  d) l'articolo 17 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123,  e' sostituito dal seguente:  «Art. 17. -- (Controlli sull'attivita' di riscossione). -- 1. Le  Ragionerie territoriali dello Stato svolgono, congiuntamente con l'Agenzia delle entrate, il controllo delle attivita' svolte dagli  agenti della riscossione, sulla base dei criteri elaborati dal  Comitato di indirizzo e verifica di cui all'articolo 1, comma 531,  della legge 24 dicembre 2012, n. 228, approvati con il decreto del  Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dello stesso articolo  1, commi da 533 a 534.  2. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato --  Ispettorato generale di finanza, in sede di monitoraggio dei  controlli svolti ai sensi del comma 1, puo' proporre al Comitato di  cui al comma 1, d'intesa con le amministrazioni interessate,  eventuali interventi necessari per migliorare l'attivita' di  riscossione.  3. L'agente della riscossione fornisce annualmente al Ministero  dell'economia e delle finanze, con le modalita' e i termini fissati  con provvedimento del Ragioniere generale dello Stato di concerto con  il direttore dell'Agenzia delle entrate, la valutazione del grado di  esigibilita' dei crediti. Tale valutazione e' effettuata,  singolarmente, per i crediti di importo superiore a 500.000 euro e,  in forma aggregata, tenuto conto dell'andamento delle riscossioni  degli anni precedenti, per i crediti di importo inferiore. Il  predetto importo puo' essere modificato, in base alle esigenze legate  alla corretta rilevazione del grado di esigibilita' dei crediti, con  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze»;  e) l'agente della riscossione matura il diritto al rimborso della  spesa di cui alla voce 16 della tabella A di cui al decreto del  Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, con l'avvio della procedura di  iscrizione di fermo dei mobili registrati mediante l'invio della  comunicazione preventiva di cui all'articolo 86 del decreto del  Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero, se  antecedente al 20 agosto 2013, di un preavviso di fermo  amministrativo;  f) alle pubbliche amministrazioni che svolgono le attivita' di  rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 66 del codice di cui  al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le disposizioni del  decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano limitatamente  ai profili che non attengono all'organizzazione e all'esercizio delle  predette attivita';  g) all'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio  2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010, n. 122, le parole: «Per il triennio 2011-2013» sono sostituite  dalle seguenti: «Per il quinquennio 2011-2015»;  h) le disposizioni di cui alla lettera g) si applicano con  riferimento alle norme in materia di contenimento della spesa  dell'apparato amministrativo vigenti alla data di entrata in vigore  della presente legge, nel senso che le agenzie fiscali possono  esercitare la facolta' di cui all'articolo 6, comma 21-sexies, del  citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, effettuando il  riversamento per ciascun anno del quinquennio ivi previsto quale  assolvimento, per l'anno precedente, delle disposizioni indicate.

612. All'articolo 23, comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio  2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012, n. 135, le parole: «fino al 1º dicembre 2012» sono sostituite  dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2013».

613. I versamenti dei tributi sospesi ai sensi del comma 612 devono  essere eseguiti entro la prima scadenza utile successiva al 31  dicembre 2013, in unica soluzione, maggiorati degli interessi al  tasso legale computati a decorrere dal 31 dicembre 2013 fino alla  data di versamento. 

614. E' possibile presentare istanza di dilazione all'Agenzia delle  entrate, secondo le regole generali, senza applicazione di sanzioni,  a cui si aggiungono gli interessi di dilazione nella misura vigente  alla data di presentazione della domanda.

615. Le comunicazioni di irregolarita' gia' inviate alla data di  entrata in vigore della presente legge ai contribuenti a seguito  della liquidazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 36-bis del  decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e  successive modificazioni, e all'articolo 54-bis del decreto del  Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive  modificazioni, e a seguito dei controlli formali di cui all'articolo  36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,  n. 600, e successive modificazioni, relative ai tributi sospesi ai  sensi del comma 612 del presente articolo sono inefficaci.

616. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate  le seguenti modifiche:  a) all'articolo 7-bis e' aggiunto il seguente comma:  «1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica a carico dei  soggetti indicati nell'articolo 15 del decreto del Ministero delle  finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187  del 12 agosto 1998, in caso di tardiva o omessa trasmissione  telematica di dichiarazioni e di atti che essi hanno assunto  l'impegno a trasmettere»;  b) all'articolo 34, comma 4, dopo le parole: «svolgono le  attivita' di cui alle lettere da c) a f) del comma 3» sono aggiunte  le seguenti: «assicurando adeguati livelli di servizio. Con  provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti  i livelli di servizio anche in relazione agli esiti dell'assistenza  fiscale e le relative modalita' di misurazione»;  c) all'articolo 39:  1) il comma 4 e' sostituito dal seguente:  «4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di assistenza  fiscale di cui all'articolo 33, comma 3, e' sospesa, per un periodo  da tre a dodici mesi, quando sono commesse gravi e ripetute  violazioni di norme tributarie o contributive e delle disposizioni di  cui agli articoli 34 e 35, nonche' quando gli elementi forniti  all'amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto  alla documentazione fornita dal contribuente. In caso di ripetute  violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' disposta  la revoca dell'esercizio dell'attivita' di assistenza; nei casi di  particolare gravita' e' disposta la sospensione cautelare»;  2) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:  «4-bis. La definizione agevolata delle sanzioni ai sensi  dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,  n. 472, non impedisce l'applicazione della sospensione,  dell'inibizione e della revoca.  4-ter. Il mancato rispetto di adeguati livelli di servizio comporta  l'applicazione della sanzione da 516 a 5.165 euro».

617. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31  maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modifiche:  a) all'articolo 7, comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla  seguente:  «d) relazione tecnica dalla quale emerga il rispetto dei  requisiti stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia  delle entrate sulla capacita' operativa del CAF, sulla formula  organizzativa assunta anche in ordine ai rapporti di lavoro  utilizzati, sui sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza dell'attivita', anche in ordine all'affidamento a terzi  delle attivita' di assistenza fiscale e alla formazione, e a  garantire adeguati livelli di servizio. Con lo stesso provvedimento  del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i tempi per  l'adeguamento alle disposizioni della presente lettera da parte dei  Centri gia' autorizzati»;  b) all'articolo 8, comma 1, sono apportate le seguenti  modificazioni:  1) alla lettera c), le parole: «alle disposizioni in materia di  imposte sui redditi e sul valore aggiunto» sono sostituite dalle  seguenti: «alle disposizioni in materia contributiva e tributaria»;  2) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:  «d-bis) non aver fatto parte di societa' per le quali e' stato  emesso un provvedimento di revoca ai sensi dell'articolo 39, comma 4,  del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei cinque anni  precedenti»;  c) all'articolo 13, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:  «4-bis. Qualora dalla liquidazione della dichiarazione emerga un  credito d'imposta, il contribuente puo' indicare di voler utilizzare  in tutto o in parte l'ammontare del credito per il pagamento di somme  per le quali e' previsto il versamento con le modalita' di cui  all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;  d) all'articolo 16, comma 1, sono apportate le seguenti  modifiche:  1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:  «d) conservare le schede relative alle scelte per la  destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'imposta sul  reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno  successivo a quello di presentazione»;  2) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:  «d-bis) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi  prospetti di liquidazione nonche' della documentazione a base del  visto di conformita' fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a  quello di presentazione»;  e) all'articolo 26, sono apportate le seguenti modifiche:  1) al comma 3, dopo la parola: «contribuente» sono inserite le  seguenti: «, salvo quanto previsto nel comma 3-bis»;  2) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:  «3-bis. Le richieste di documenti e di chiarimenti relative  alle dichiarazioni di cui all'articolo 13 sono trasmesse in via  telematica, almeno sessanta giorni prima della comunicazione al  contribuente, al responsabile dell'assistenza fiscale o al  professionista che ha rilasciato il visto di conformita' per la  trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate entro trenta  giorni della documentazione e dei chiarimenti richiesti. Con  provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite  le modalita' attuative delle disposizioni recate dal presente comma».

618. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici  statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in  riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il  debito con il pagamento:  a) di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto  a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi per  ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 20 del decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e  successive modificazioni, nonche' degli interessi di mora previsti  dall'articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica  n. 602 del 1973, e successive modificazioni;  b) delle somme dovute a titolo di remunerazione prevista  dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e successive modificazioni.

619. Restano comunque dovute per intero le somme da riscuotere per  effetto di sentenze di condanna della Corte dei conti.

620. Entro il 28 febbraio 2014, i debitori che intendono aderire  alla definizione prevista dal comma 618 versano, in un'unica  soluzione, le somme dovute ai sensi dello stesso comma.

621. A seguito del pagamento di cui al comma 620, l'agente della  riscossione e' automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al  fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie  scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote  discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in  via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 30 giugno 2014,  l'elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento nel termine  previsto e dei codici tributo per i quali e' intervenuto il  pagamento.

622. Entro il 30 giugno 2014, gli agenti della riscossione  informano, mediante posta ordinaria, i debitori, che hanno effettuato  il versamento nel termine previsto, dell'avvenuta estinzione del  debito.

623. Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 28  febbraio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la  riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15  marzo 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di  prescrizione.

624. Le disposizioni di cui ai commi da 618 a 623 si applicano  anche agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati  in riscossione fino al 31 ottobre 2013.

625. Al comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 2013,  n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.  112, le parole: «30 novembre 2013» sono sostituite dalle seguenti:  «20 aprile 2014»; le parole: «1º gennaio 2014» sono sostituite dalle  seguenti: «1º maggio 2014» e le parole: «euro 50.000.000 annui a  partire dal medesimo anno» sono sostituite dalle seguenti:  «33.000.000 di euro per l'anno 2014 e a 50.000.000 di euro a  decorrere dall'anno 2015». Conseguentemente il secondo periodo del  predetto comma e' soppresso.

626. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e  dei monopoli, da adottare entro il 31 dicembre 2016, e' disposto, per  il periodo dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, l'aumento  dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo,  nonche' dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante,  di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative  concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative  sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26  ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in misura tale da  determinare maggiori entrate nette non inferiori a 220 milioni di  euro per l'anno 2017 e a 199 milioni di euro per l'anno 2018. Il  provvedimento e' efficace dalla data di pubblicazione nel sito  internet dell'Agenzia.

627. Ai fini del riassetto economico e finanziario dei soggetti in  amministrazione straordinaria, gli interventi di sostegno disposti  dal Fondo interbancario di tutela dei depositi non concorrono alla formazione del reddito dei medesimi soggetti.

628. L'efficacia delle disposizioni del comma 627 e' subordinata  all'autorizzazione della Commissione europea.

629. All'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo  1º settembre 1993, n. 385, il comma 2 e' sostituito dal seguente:  «2. Il CICR stabilisce modalita' e criteri per la produzione di  interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio  dell'attivita' bancaria, prevedendo in ogni caso che:  a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei  confronti della clientela, la stessa periodicita' nel conteggio degli  interessi sia debitori sia creditori;  b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano  produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di  capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte  capitale».

630. Al comma 1 dell'articolo 96 del testo unico di cui al decreto  legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le banche di credito  cooperativo aderiscono al sistema di garanzia dei depositanti  costituito nel loro ambito».

631. All'articolo 188-bis, comma 1, del testo unico delle imposte  sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22  dicembre 1986, n. 917, le parole: «20 per cento» sono sostituite  dalle seguenti: «30 per cento».

632. La percentuale di cui all'articolo 188-bis, comma 1, del testo  unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986, n. 917, come modificato dal comma 631 del presente articolo,  maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale  medio annuale registrato tra le due valute, e' stabilita con  provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare,  su conforme parere della Banca d'Italia, entro il 15 febbraio di  ciascun anno, e non puo' comunque essere inferiore al 20 per cento.  Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del  comma 631, pari a 350.000 euro per l'anno 2015, a 450.000 euro per  l'anno 2016 e a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si  provvede mediante corrispondente riduzione, per gli stessi anni, del  Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui  all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

633. La disposizione di cui al comma 631 si applica a decorrere dal  1º gennaio 2014.

634. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le  imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e  amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.  504, e successive modificazioni, all'articolo 21-bis, i commi 1 e 2  sono sostituiti dal seguente:  «1. Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a  decorrere dal 1º gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2019, e'  stabilita un'accisa ridotta secondo le aliquote di seguito indicate,  applicabile alle emulsioni stabilizzate idonee all'impiego nella  carburazione e nella combustione, anche prodotte dal medesimo  soggetto che le utilizza per i medesimi impieghi limitatamente ai  quantitativi necessari al suo fabbisogno:  a) emulsione stabilizzata di gasolio con acqua contenuta in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:  1) usata come carburante: euro 374,67 per mille litri;  2) usata come combustibile per riscaldamento: euro 245,16 per  mille litri;  b) emulsione di olio combustibile denso ATZ con acqua contenuta  in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:  1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 99,32 per  mille chilogrammi;  2) per uso industriale: euro 41,69 per mille chilogrammi;  c) emulsione di olio combustibile denso BTZ con acqua contenuta  in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:  1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 29,52 per  mille chilogrammi;  2) per uso industriale: euro 20,84 per mille chilogrammi».

635. L'efficacia della disposizione di cui al comma 634 e'  subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato  sul funzionamento dell'Unione europea, alla preventiva approvazione  da parte della Commissione europea.

636. Al fine di contemperare il principio di fonte comunitaria  secondo il quale le concessioni pubbliche vanno attribuite ovvero  riattribuite, dopo la loro scadenza, secondo procedure di selezione  concorrenziale con l'esigenza di perseguire, in materia di  concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, il tendenziale  allineamento temporale di tali concessioni, relativamente a queste  concessioni in scadenza negli anni 2013 e 2014 l'Agenzia delle dogane  e dei monopoli procede nel corso dell'anno 2014 alla riattribuzione  delle medesime concessioni attenendosi ai seguenti criteri direttivi:  a) introduzione del principio dell'onerosita' delle concessioni  per la raccolta del gioco del Bingo e fissazione nella somma di euro  200.000 della soglia minima corrispettiva per l'attribuzione di  ciascuna concessione;  b) durata delle concessioni pari a sei anni;  c) versamento della somma di euro 2.800, per ogni mese ovvero  frazione di mese superiore ai quindici giorni, oppure di euro 1.400  per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni, da parte del  concessionario in scadenza che intenda altresi' partecipare al bando  di gara per la riattribuzione della concessione, per ogni mese ovvero  frazione di mese di proroga del rapporto concessorio scaduto e  comunque fino alla data di sottoscrizione della nuova concessione  riattribuita;  d) versamento della somma di cui alla lettera a) in due meta' di  pari importo, la prima alla data di presentazione della domanda di  partecipazione alla gara per la riattribuzione della concessione e la  seconda alla data di sottoscrizione della nuova concessione,  all'esito della conclusione della procedura di selezione dei  concorrenti;  e) determinazione nella somma complessiva annua di euro 300.000  dell'entita' della garanzia bancaria ovvero assicurativa dovuta dal  concessionario, per tutta la durata della concessione, a tutela  dell'Amministrazione statale, durante l'intero arco di durata della  concessione, per il mantenimento dei requisiti soggettivi ed  oggettivi, dei livelli di servizio e di adempimento delle  obbligazioni convenzionali pattuite.

637. Con decreto dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei  monopoli, da adottare entro la fine del mese di maggio 2014, sono  stabilite le eventuali disposizioni applicative occorrenti per  assicurare, con cadenza biennale, nel rispetto dei criteri direttivi  di cui al comma 636, l'avvio delle procedure di riattribuzione  concorrenziale delle vigenti concessioni per la raccolta del gioco  del Bingo, la scadenza dell'ultima delle quali e' prevista per l'anno  2020.

638. Per soddisfare comunque l'eventuale domanda di nuove  concessioni per la raccolta del gioco del Bingo che si manifestasse  in vista della procedura di selezione concorrenziale da attuare nel  corso dell'anno 2014 ai sensi del comma 636, in occasione della  pubblicazione degli atti di gara pubblicati in tale anno sono  altresi' poste in gara ulteriori trenta nuove concessioni per la  raccolta del medesimo gioco, nel rispetto in ogni caso degli stessi  criteri direttivi di cui al predetto comma 636.

639. E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su  due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e  collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato  all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si  compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura  patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le  abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che  si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico  sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa  sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di  raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

640. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non puo'  superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal  comma 677.

641. Il presupposto della TARI e' il possesso o la detenzione a  qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso  adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla  TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili,  non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117  del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

642. La TARI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi  titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili  di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralita' di possessori o di  detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica  obbligazione tributaria.

643. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei  mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI e' dovuta soltanto  dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprieta',  usufrutto, uso, abitazione o superficie.

644. Nel caso di locali in multiproprieta' e di centri commerciali  integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile  del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di  uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai  singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di  questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto  tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

645. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la  superficie delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria iscritte  o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI e'  costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree  suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. 

646. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici  dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.  Relativamente all'attivita' di accertamento, il comune, per le unita'  immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, puo'  considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari  all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i  criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente  della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

647. Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle  entrate dei dati relativi alla superficie delle unita' immobiliari a  destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di  planimetria, sono quelle stabilite con provvedimento del direttore  dell'Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma  9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con  modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive  modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le  modalita' di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i comuni dei  dati inerenti la superficie delle unita' immobiliari a destinazione  ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito  internet dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della cooperazione  tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto,  vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali  relativi alle unita' immobiliari a destinazione ordinaria e i dati  riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed  esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione  della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di  quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal  regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138  del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici  imponibili adottando le piu' idonee forme di comunicazione e nel  rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

648. Per le unita' immobiliari diverse da quelle a destinazione  ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la  superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.

649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI  non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via  continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono  tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a  condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformita'  alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali  assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune,  con proprio regolamento, puo' prevedere riduzioni della parte  variabile proporzionali alle quantita' che i produttori stessi  dimostrino di avere avviato al recupero.

650. La TARI e' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno  solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei  criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del  Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel  rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14  della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, puo' commisurare la  tariffa alle quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti  per unita' di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attivita' svolte nonche' al costo del servizio sui rifiuti. Le  tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate  dal comune moltiplicando il costo del servizio per unita' di  superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per  uno o piu' coefficienti di produttivita' quantitativa e qualitativa  di rifiuti.

653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al  comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei  fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei  costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,  ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto  legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi  ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i  relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in  conformita' alla normativa vigente.

655. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio  di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui  all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.  Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni  scolastiche e' sottratto dal costo che deve essere coperto con il  tributo comunale sui rifiuti.

656. La TARI e' dovuta nella misura massima del 20 per cento della  tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei  rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione  della disciplina di riferimento, nonche' di interruzione del servizio  per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi  che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorita'  sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

657. Nelle zone in cui non e' effettuata la raccolta, la TARI e'  dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da  determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza  dal piu' vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o  di fatto servita.

658. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per  la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.

659. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto  legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, puo' prevedere riduzioni  tariffarie ed esenzioni nel caso di:  a) abitazioni con unico occupante;  b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro  uso limitato e discontinuo;  c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad  uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;  d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la  dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero;  e) fabbricati rurali ad uso abitativo.

660. Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo  52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori  riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a)  ad e) del comma 659. La relativa copertura puo' essere disposta  attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In  questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il  ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' generale del comune  stesso.

661. Il tributo non e' dovuto in relazione alle quantita' di  rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al  recupero.

662. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da  soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza  autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni  stabiliscono con il regolamento le modalita' di applicazione della  TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione e'  temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel  corso dello stesso anno solare.

663. La misura tariffaria e' determinata in base alla tariffa  annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo  percentuale non superiore al 100 per cento.

664. L'obbligo di presentazione della dichiarazione e' assolto con  il pagamento della TARI da effettuare con le modalita' e nei termini  previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree  pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui  all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a  partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

665. Per tutto quanto non previsto dai commi da 662 a 666 si  applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI  annuale.

666. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per  l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene  dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30  dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla  superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato  nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del  tributo.

667. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di  entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17,  comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela  del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia  e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie  locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei  comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantita' di rifiuti  conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione  caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione  del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello  di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei  costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei  rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto  dell'Unione europea.

668. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale  della quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono,  con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446  del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura  corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa puo' tenere conto dei criteri determinati con il  regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27  aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva e' applicata e riscossa  dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la  detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa  l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale  propria, di aree scoperte nonche' di quelle edificabili, a qualsiasi  uso adibiti.

670. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o  accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni  condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano  detenute o occupate in via esclusiva.

671. La TASI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi  titolo le unita' immobiliari di cui al comma 669. In caso di  pluralita' di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido  all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

672. In caso di locazione finanziaria, la TASI e' dovuta dal  locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la  durata del contratto; per durata del contratto di locazione  finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della  stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata  dal verbale di consegna.

673. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei  mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI e' dovuta soltanto  dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprieta',  usufrutto, uso, abitazione e superficie.

674. Nel caso di locali in multiproprieta' e di centri commerciali  integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile  del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di  uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai  singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di  questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto  tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

675. La base imponibile e' quella prevista per l'applicazione  dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del  decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,  dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

676. L'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille. Il  comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi  dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, puo'  ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676,  puo' determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in  base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per  ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima  consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata  al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle  diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non  puo' eccedere il 2,5 per mille.

678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,  con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive  modificazioni, l'aliquota massima della TASI non puo' comunque  eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.

679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto  legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, puo' prevedere riduzioni ed  esenzioni nel caso di:  a) abitazioni con unico occupante;  b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro  uso limitato e discontinuo;  c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad  uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;  d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la  dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero;  e) fabbricati rurali ad uso abitativo;  f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di  rifiuti e superficie stessa.

680. E' differito al 24 gennaio 2014 il versamento di cui  all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133.  Alla stessa data del 24 gennaio 2014, e' comunque effettuato il  versamento della maggiorazione standard della TARES, di cui al comma  13 dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,  ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013. I comuni inviano  il modello di pagamento precompilato, in tempo utile per il  versamento della maggiorazione.  681. Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' occupata da un  soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unita'  immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma  obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura,  stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per  cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando  l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte e'  corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare.

682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del  decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la  disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:  a) per quanto riguarda la TARI:  1) i criteri di determinazione delle tariffe;  2) la classificazione delle categorie di attivita' con omogenea  potenzialita' di produzione di rifiuti;  3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;  4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che  tengano conto altresi' della capacita' contributiva della famiglia,  anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;  5) l'individuazione di categorie di attivita' produttive di  rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficolta' di  delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di  riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attivita' viene  svolta;  b) per quanto riguarda la TASI:  1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresi'  della capacita' contributiva della famiglia, anche attraverso  l'applicazione dell'ISEE;  2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione  analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui  copertura la TASI e' diretta.

683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato  da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le  tariffe della TARI in conformita' al piano finanziario del servizio  di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il  servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra  autorita' competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le  aliquote della TASI, in conformita' con i servizi e i costi  individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e  possono essere differenziate in ragione del settore di attivita'  nonche' della tipologia e della destinazione degli immobili.

684. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione  relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo  alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e  delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in  comune di un'unita' immobiliare, la dichiarazione puo' essere  presentata anche da uno solo degli occupanti.

685. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal  comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreche' non si  verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un  diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va  presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui  sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le  informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica  interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle  unita' immobiliari a destinazione ordinaria devono essere  obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di  ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

686. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme  le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo  smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo  15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene  ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5  febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto  legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui  rifiuti e sui servizi (TARES).

687. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le  disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione  dell'IMU.

688. Il versamento della TASI e della TARI e' effettuato, in deroga  all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le  disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio  1997, n. 241, nonche' tramite apposito bollettino di conto corrente  postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato  articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalita'  di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di  pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le  scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due  rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con  riferimento alla TARI e alla TASI. E' comunque consentito il  pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.  Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del  Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza  Stato-citta' e autonomie locali e le principali associazioni  rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalita' per la  rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione,  distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del  Ministero dell'economia e delle finanze.

689. Con uno o piu' decreti del direttore generale del Dipartimento  delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di  concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita  l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le  modalita' di versamento, assicurando in ogni caso la massima  semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati,  e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento  preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

690. La IUC e' applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per  la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che e' applicata e  riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei  rifiuti urbani.

691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto  legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione  della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai  quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei  rifiuti, nonche' la gestione dell'accertamento e della riscossione  della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta  attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU. I  comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668  disciplinano, con proprio regolamento, le modalita' di versamento del  corrispettivo.

692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono  attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attivita'  organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i  provvedimenti afferenti a tali attivita', nonche' la rappresentanza  in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

693. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli  obblighi tributari, il funzionario responsabile puo' inviare  questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici  pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione  da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree  assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato  e con preavviso di almeno sette giorni.

694. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro  impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento puo' essere  effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729  del codice civile.

695. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC  risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto  legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

696. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si  applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo  non versato, con un minimo di 50 euro.

697. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal  50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo  di 50 euro.

698. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al  questionario di cui al comma 693, entro il termine di sessanta giorni  dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a  euro 500.

699. Le sanzioni di cui ai commi 696, 697 e 698 sono ridotte ad un  terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso,  interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo,  se dovuto, della sanzione e degli interessi.

700. Resta salva la facolta' del comune di deliberare con il  regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei  principi stabiliti dalla normativa statale.
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