mercoledì, 14 ottobre 2026

Pubblicata la legge di stabilità

Legge 27 dicembre 2013, n. 147

 

201. Al fine di contribuire alle spese per il sostegno di bambini  nuovi nati o adottati appartenenti a famiglie residenti a basso  reddito, e' istituito per l'anno 2014 presso la Presidenza del  Consiglio dei ministri un Fondo per i nuovi nati. Nel predetto Fondo  confluiscono le risorse, disponibili alla data di entrata in vigore  della presente legge, del Fondo per il credito per i nuovi nati, di  cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e  all'articolo 12 della legge 12 novembre 2001, n. 183, che e'  contestualmente soppresso. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze, sono stabiliti i criteri per l'erogazione dei contributi nei  limiti delle disponibilita' del Fondo, l'indicatore della situazione  economica equivalente (ISEE) di riferimento e le modalita' di  organizzazione e di funzionamento del Fondo.

202. La dotazione del fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del  decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,  dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' incrementata di 20 milioni di  euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

203. La dotazione del fondo di cui all'articolo 23, comma 11,  quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,  con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' incrementata  complessivamente di 40 milioni di euro per l'anno 2014, di cui 30  milioni di euro a valere sul Fondo di solidarieta' comunale, che  viene conseguentemente ridotto, e 10 milioni di euro a valere sulle  risorse del Fondo per il credito per i nuovi nati, di cui  all'articolo 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e  all'articolo 12 della legge 12 novembre 2001, n. 183, che a tal fine  sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere  riassegnate al citato fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del  decreto-legge n. 15 del 2012, iscritto nello stato di previsione del  Ministero dell'economia e delle finanze.

204. Per la realizzazione di iniziative complementari o strumentali  necessarie all'integrazione degli immigrati nei comuni, singoli o  associati, sedi di centri di accoglienza per richiedenti asilo con  una capienza pari o superiore a 3.000 unita', il Fondo nazionale per  le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del  decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con  modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e' incrementato  di 3 milioni di euro per l'anno 2014.

205. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a  4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con  modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto  della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle  persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano  anche relativamente all'esercizio finanziario 2014 con riferimento  alle dichiarazioni dei redditi 2013. Le disposizioni contenute nel  decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si  applicano anche all'esercizio finanziario 2014 e i termini ivi  stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono  aggiornati per gli anni: da 2009 a 2013, da 2010 a 2014 e da 2011 a  2015. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota  del cinque per mille nell'anno 2014 sono quantificate nell'importo di  euro 400 milioni. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di  ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.

206. All'articolo 48, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n.  222, dopo le parole: «conservazione di beni culturali» sono inserite  le seguenti: «, e ristrutturazione, miglioramento, messa in  sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico  degli immobili di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione  scolastica».

207. E' autorizzata la spesa complessiva di 126 milioni di euro per  l'anno 2014, destinata per 100 milioni di euro alle finalita' di cui  all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,  convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,  per 1 milione di euro per le finalita' di cui all'articolo 2, comma  552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e per 25 milioni di euro  per far fronte all'eccezionale necessita' di risorse finanziarie da  destinare ai lavoratori socialmente utili e a quelli di pubblica  utilita' della regione Calabria e altresi' ai lavoratori di cui alla  legge regionale della regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15.  Nell'ambito delle risorse destinate dal periodo precedente alla  regione Calabria, la regione provvede al pagamento degli arretrati  dell'anno 2013 relativi ai progetti dei lavoratori socialmente utili  e dei lavoratori di pubblica utilita'. Le risorse impegnate per le  finalita' di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della  legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono destinate, per l'anno 2014,  nella misura di 50 milioni di euro, agli enti pubblici della regione  Calabria al fine di stabilizzare, con contratto di lavoro a tempo  determinato, i lavoratori impegnati in attivita' socialmente utili,  in quelle di pubblica utilita', e i lavoratori di cui all'articolo 7  del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, al fine di avviare  un percorso di inserimento lavorativo dei suddetti lavoratori ai  sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,  nonche' in attuazione dei commi da 208 a 212 del presente articolo.  Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il  Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono  stabiliti le modalita' e i criteri di assegnazione delle risorse. Per  l'anno 2014 le assunzioni a tempo determinato finanziate a favore  degli enti pubblici della regione Calabria con le risorse di cui  all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre  2006, n. 296, possono essere effettuate in deroga all'articolo 9,  comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con  modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive  modificazioni, all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno  2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto  2008, n. 133, e successive modificazioni, e all'articolo 1, commi 557  e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive  modificazioni, fermo restando il rispetto del patto di stabilita'  interno. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno  per l'anno 2013, al solo fine di consentire la sottoscrizione dei  rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014, non  si applica la sanzione di cui al comma 26, lettera d), dell'articolo  31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.

208. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui  all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre  2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio  2009, n. 2, e' ridotto di 16 milioni di euro per l'anno 2014.

209. Al fine di razionalizzare la spesa per il finanziamento delle  convenzioni con lavoratori socialmente utili e nell'ottica di un definitivo superamento delle situazioni di precarieta'  nell'utilizzazione di tale tipologia di lavoratori, con decreto del  Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro del lavoro e  delle politiche sociali e con il Ministro dell'interno, da emanare  entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente  legge, previa ricognizione della normativa vigente in materia,  dell'entita' della spesa sostenuta a livello statale e locale e dei  soggetti interessati, si provvede a individuare le risorse  finanziarie disponibili, nei limiti della spesa gia' sostenuta e  senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,  destinate a favorire assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori  di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio  2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto  legislativo 7 agosto 1997, n. 280, anche se con rapporto di lavoro a  tempo determinato, ai sensi del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,  convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e  in particolare dell'articolo 4, comma 8, del medesimo decreto-legge  n. 101 del 2013.

210. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e'  vietata la stipulazione di nuove convenzioni per l'utilizzazione di  lavoratori socialmente utili di cui al comma 209, a pena di nullita'  delle medesime.

211. Le risorse finanziarie, nella misura individuale massima di  cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio  2000, n. 81, sono assegnate ai comuni, che hanno disponibilita' di  posti in dotazione organica relativamente alle qualifiche di cui  all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive  modificazioni, per incentivare l'assunzione a tempo indeterminato,  anche con contratto di lavoro a tempo parziale, dei soggetti di cui  ai commi 209 e 210, anche in deroga alla vigente normativa in materia  di facolta' assunzionali, ma in ogni caso nel rispetto del patto di  stabilita' interno e dell'articolo 1, comma 557, della legge 27  dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

212. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,  di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il  Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono  stabiliti le modalita' e i criteri di assegnazione delle risorse, con  priorita' per i comuni che assumano nei limiti delle facolta'  assunzionali stabilite dalla normativa vigente. In ogni caso i comuni  sono tenuti a dimostrare attraverso idonea documentazione l'effettiva  sussistenza di necessita' funzionali e organizzative per le  assunzioni, valutata la dimensione demografica dell'ente, l'entita'  del personale in servizio e la correlata spesa, nonche' l'effettiva  sostenibilita' dell'onere a regime assicurando la graduale riduzione  del personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31  maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30  luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, tenuto conto delle  proiezioni future della spesa di personale a seguito di cessazione.  213. Al comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto  2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013, n. 135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono fatte  salve le disposizioni previste dall'articolo 14, comma 24-ter, del  decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,  dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per consentire l'attuazione dei  processi di stabilizzazione di cui al presente articolo, in ogni caso  nel rispetto del patto di stabilita' interno. A tal fine gli enti  territoriali delle regioni a statuto speciale calcolano il complesso delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo  erogato dalle regioni, attribuite nei limiti dei risparmi di spesa  realizzati a seguito dell'adozione delle misure di razionalizzazione  e revisione della spesa di cui al primo periodo; la verifica del  rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562,  della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 76, commi 4 e  7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive  modificazioni, e' ultimata tenendo conto di dati omogenei. In caso di  mancato rispetto del patto di stabilita' interno e successive  modificazioni per l'anno 2013, al solo fine di consentire la proroga  dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014,  non si applica la sanzione di cui alla lettera d) del comma 26  dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive  modificazioni. Per l'anno 2014, permanendo il fabbisogno  organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad  assicurare i servizi gia' erogati, la proroga dei rapporti di lavoro  a tempo determinato, fermo quanto previsto nei periodi precedenti,  puo' essere disposta in deroga ai termini e vincoli di cui al comma 9  del presente articolo».

214. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo  2, comma 551, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, finanziati a  valere sulle risorse di cui all'articolo 41, comma 16-terdecies,  ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,  convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14,  possono essere prorogati, alla scadenza, anche in deroga alle  disposizioni di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25  giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6  agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, nonche' a quelle di  cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 12,  e successive modificazioni, nelle more dell'adozione del decreto di  cui al comma 209 del presente articolo e tenuto conto dei vincoli  previsti dal patto di stabilita'.

215. Al fine di favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori  di ammortizzatori sociali anche in regime di deroga e di lavoratori  in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera  c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive  modificazioni, presso il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali e' istituito il Fondo per le politiche attive del lavoro, con  una dotazione iniziale pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a  20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Con  successivo decreto di natura non regolamentare del Ministero del  lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni  dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le  province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le  iniziative, anche sperimentali, finanziabili a valere sul Fondo di  cui al primo periodo e volte a potenziare le politiche attive del  lavoro, tra le quali, ai fini del finanziamento statale, puo' essere  compresa anche la sperimentazione regionale del contratto di  ricollocazione, sostenute da programmi formativi specifici.

216. All'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.  133, le parole: «di cittadinanza italiana» sono sostituite dalle  seguenti: «cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea  ovvero familiari di cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione  europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno  permanente, ovvero stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE  per soggiornanti di lungo periodo,». Il Fondo di cui all'articolo 81,  comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' incrementato,  per l'anno 2014, di 250 milioni di euro. In presenza di risorse  disponibili in relazione all'effettivo numero dei beneficiari, con  decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e'  determinata una quota del Fondo da riservare all'estensione su tutto  il territorio nazionale, non gia' coperto, della sperimentazione di  cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,  convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Con  il medesimo decreto sono stabiliti le modalita' di prosecuzione del  programma carta acquisti, di cui all'articolo 81, commi 29 e  seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in funzione  dell'evolversi delle sperimentazioni in corso, nonche' il riparto  delle risorse ai territori coinvolti nell'estensione della  sperimentazione di cui al presente comma. Per quanto non specificato  nel presente comma, l'estensione della sperimentazione avviene  secondo le modalita' attuative di cui all'articolo 3, commi 3 e 4,  del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con  modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Il Fondo di cui  all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,  convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'  incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016  ai fini della progressiva estensione su tutto il territorio  nazionale, non gia' coperto, della sperimentazione di cui  all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,  con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, intesa come  sperimentazione di un apposito programma di sostegno per l'inclusione  attiva, volto al superamento della condizione di poverta',  all'inserimento e al reinserimento lavorativi e all'inclusione  sociale.

217. Per il finanziamento del Piano d'azione straordinario contro  la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 5 del  decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni,  dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche  relative ai diritti e alle pari opportunita' e' incrementato di 10  milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

218. Il Fondo nazionale per le attivita' delle consigliere e dei  consiglieri di parita', di cui all'articolo 18 del codice delle pari  opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11  aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni, e' rifinanziato,  nella misura di 500.000 euro per l'anno 2014, a valere sul Fondo  sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1,  lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,  con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

219. Al fine di potenziare le iniziative e le misure in favore dei  giovani, dei lavoratori disoccupati e svantaggiati, nonche' al fine  di determinare le condizioni per una migliore occupabilita':  a) all'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 28 giugno 2013, n.  76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99,  dopo le parole: «A valere sulle risorse programmate nell'ambito dei  programmi operativi regionali 2007-2013» sono inserite le seguenti:  «nonche' a valere sulle eventuali riprogrammazioni delle risorse del  Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, gia' destinate ai Programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali  europei, nella misura in cui il finanziamento dell'incentivo sia  coerente con gli obiettivi del Piano di Azione Coesione e nel  rispetto delle procedure di riprogrammazione previste per il Piano»;  b) all'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,  convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, sono  apportate le seguenti modificazioni:  1) al comma 1, all'alinea, dopo la parola: «giovani» sono inserite  le seguenti: «, assicurando prioritariamente il finanziamento delle  istanze positivamente istruite nell'ambito delle procedure indette  dagli avvisi pubblici "Giovani per il sociale" e "Giovani per la  valorizzazione di beni pubblici"»; alla lettera b), le parole da: «e  da soggetti» fino a: «n. 159» sono soppresse;  2) al comma 1-bis, le parole: «alle lettere a) e b)», ovunque  ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera a)»;  c) al fine di agevolare l'accesso al Fondo sociale europeo, su  richiesta degli operatori e nei limiti delle disponibilita'  finanziarie a tal fine preordinate sul Fondo di rotazione per la  formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo di cui  all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, il Ministero  del lavoro e delle politiche sociali puo' erogare ai soggetti  pubblici o a totale partecipazione pubblica titolari di progetti  compresi nei programmi di politica comunitaria, che ne facciano  richiesta, anticipazioni sui contributi spettanti a carico del  bilancio dell'Unione europea. L'importo dell'anticipazione di cui al  precedente periodo non puo' superare il 40 per cento di quanto  complessivamente spettante a titolo di contributi nazionali e  comunitari. A seguito della certificazione da parte dell'operatore  richiedente circa l'avvenuta attuazione del progetto, si provvede  alle dovute compensazioni con il Fondo sociale europeo. Nel caso di  mancata attuazione del progetto nel termine da esso previsto, o  espressamente prorogato, nonche' di non riconoscimento definitivo  della spesa da parte dell'Unione europea si provvedera' al recupero  delle somme anticipate con gli interessi nella misura legale, nonche'  delle eventuali penalita';  d) allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi  per l'impiego, nonche' l'avvio del Piano per l'attuazione della  raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013  sull'istituzione di una «Garanzia per i giovani», le province, fermo  restando il rispetto della vigente normativa in materia di  contenimento della spesa complessiva di personale, hanno facolta' di  prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di  collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili  per la realizzazione di attivita' di gestione dei fondi strutturali e  di interventi da essi finanziati, a valere su piani e programmi  programmati e da programmare nell'ambito della programmazione dei  fondi strutturali europei. Allo scopo di consentire il temporaneo  finanziamento delle proroghe di cui al primo periodo della presente  lettera, in attesa della successiva imputazione ai programmi  operativi regionali, il Ministero del lavoro e delle politiche  sociali puo' erogare alle regioni che ne facciano richiesta  anticipazioni sui contributi da programmare a carico del bilancio  dell'Unione europea, nei limiti di 30 milioni di euro a valere sul  Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al  fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre  1978, n. 845.

220. Al fine di contribuire al funzionamento dell'Istituto  nazionale di genetica molecolare (INGM) di cui all'articolo 1, comma  1, lettera b), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito,  con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, e in particolare al fine di potenziare l'attivita' di ricerca da esso  svolta, a decorrere dal 2014 e' autorizzata la spesa di 1.000.000 di  euro.

221. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e' autorizzata la  spesa di 2 milioni di euro a favore dell'Istituto Giannina Gaslini di  Genova.

222. Al fine di adempiere agli obblighi in materia di assistenza  sanitaria all'estero, gli specifici stanziamenti di cui al decreto  del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, iscritti  nello stato di previsione del Ministero della salute, sono  incrementati, per l'anno 2014, di 121 milioni di euro. A valere su  tali risorse, nelle more dell'adozione delle norme di attuazione e  del regolamento di cui rispettivamente ai commi 85 e 86 dell'articolo  1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero della salute  provvede anche agli adempimenti connessi all'assistenza sanitaria in  forma indiretta, con le procedure indicate all'articolo 7 del citato  decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980, ferma  restando la successiva imputazione degli oneri alle regioni e alle  province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le procedure  contabili di cui ai citati commi 85 e 86. Il termine del 30 aprile  2013 di cui al medesimo comma 86 e' prorogato al 31 dicembre 2014.

223. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte europea  dei diritti dell'uomo del 3 settembre 2013 (Requête no. 5376/11),  recante l'obbligo di liquidazione ai titolari dell'indennizzo di cui  alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, degli importi maturati a titolo  di rivalutazione dell'indennita' integrativa speciale,  l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 2, della legge  25 febbraio 1992, n. 210, e' incrementata di euro 50 milioni per  ciascuno degli anni 2014 e 2015.

224. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22  giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto 2012, n. 134, e' rifinanziato di 10 milioni di euro per l'anno  2014.

225. A decorrere dal 1º gennaio 2014 si applica per le aziende  farmaceutiche il sistema di cui all'articolo 1, comma 796, lettera  g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

226. A decorrere dall'anno 2014, ai fini del calcolo dell'eventuale  ripiano a carico delle aziende farmaceutiche, l'Agenzia italiana del  farmaco (AIFA) applica i criteri di cui all'articolo 5 del  decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,  dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni,  operando anche la compensazione tra le aziende farmaceutiche che  costituiscono societa' controllate ai sensi dell'articolo 2359 del  codice civile. Nell'applicare i citati criteri per il calcolo  dell'eventuale ripiano a carico dell'azienda interessata, derivante  dal superamento del limite di spesa farmaceutica territoriale, l'AIFA  effettua la compensazione degli importi in capo alla societa'  controllante. L'AIFA, inoltre, per garantire la compiuta attuazione  dei criteri di cui all'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012,  n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.  135, e successive modificazioni, per il calcolo dell'eventuale  ripiano a carico dell'azienda interessata, derivante dal superamento  del limite di spesa farmaceutica ospedaliera, effettua la  compensazione degli importi in capo alla societa' controllante. Ai  fini dell'attuazione del presente comma, le societa' controllanti e le societa' controllate informano l'AIFA dell'esistenza del rapporto  di cui all'articolo 2359 del codice civile mediante  autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna  societa'.

227. La disposizione di cui al comma 225 si applica, su richiesta  delle imprese interessate, anche ai farmaci immessi in commercio dopo  il 31 dicembre 2006.

228. All'articolo 15, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  sono apportate le seguenti modificazioni:  a) alla lettera h), dopo le parole: «relativi ai medicinali» sono  inserite le seguenti: «non orfani e a quelli»;  b) alla lettera i), dopo le parole: «relativi ai medicinali» sono  inserite le seguenti: «non orfani e a quelli»;  c) dopo la lettera i) e' inserita la seguente:  «i-bis) le disposizioni della lettera i) si applicano anche ai  farmaci che rispettano i requisiti previsti dal citato regolamento  (CE) n. 141/2000 e che sono elencati nella circolare dell'Agenzia  europea per i medicinali EMEA/7381/01/en del 30 marzo 2001, nonche'  ad altri farmaci, da individuarsi, con apposita delibera dell'AIFA,  tra quelli gia' in possesso dell'autorizzazione all'immissione in  commercio, destinati alla cura di malattie rare e che soddisfano i  criteri stabiliti dall'articolo 3 del medesimo regolamento (CE) n.  141/2000, e successive modificazioni, ancorche' approvati prima della  data di entrata in vigore del suddetto regolamento;».

229. Il Ministro della salute, con decreto da adottare entro due  mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti  l'Istituto superiore di sanita' e la Conferenza permanente per i  rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di Bolzano, prevede anche in via sperimentale di effettuare, nel  limite di cinque milioni di euro, lo screening neonatale per la  diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie per la cui  terapia, farmacologica o dietetica, esistano evidenze scientifiche di  efficacia terapeutica o per le quali vi siano evidenze scientifiche  che una diagnosi precoce, in eta' neonatale, comporti un vantaggio in  termini di accesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione,  anche di tipo dietetico. Entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore della presente legge, il Ministro della salute definisce  l'elenco delle patologie di cui al primo periodo. Al fine di favorire  la massima uniformita' dell'applicazione sul territorio nazionale  della diagnosi precoce neonatale e l'individuazione di bacini di  utenza ottimali proporzionati all'indice di natalita', e' istituito  presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali  (Age.na.s.) un Centro di coordinamento sugli screening neonatali  composto: dal direttore generale dell'Age.na.s. con funzione di  coordinatore; da tre membri designati dall'Age.na.s, dei quali almeno  un esperto con esperienza medico-scientifica specifica in materia; da  un membro di associazioni dei malati affetti da patologie metaboliche  ereditarie; da un rappresentante del Ministero della salute; da un  rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La  partecipazione dei soggetti di cui al terzo periodo e' a titolo  gratuito. Conseguentemente il livello del finanziamento del Servizio  sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato e'  incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

230. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi  strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con  modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive  modificazioni, e' ridotta di 2 milioni di euro per ciascuno degli  anni 2014, 2015 e 2016.

231. Nel capo V, sezione II, del codice dell'amministrazione  digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo  l'articolo 62-bis e' aggiunto il seguente:  «Art. 62-ter. -- (Anagrafe nazionale degli assistiti). -- 1. Per  rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del  settore sanitario, accelerare il processo di automazione  amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche  amministrazioni, e' istituita, nell'ambito del sistema informativo  realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione  di quanto disposto dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre  2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003, n. 326, l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA).  2. L'ANA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze,  in accordo con il Ministero della salute in relazione alle specifiche  esigenze di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA),  nel rispetto delle previsioni di cui al comma 5 dell'articolo 62 del  presente decreto, subentra, per tutte le finalita' previste dalla  normativa vigente, alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti  tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, ai sensi dell'articolo  7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, che mantengono la titolarita'  dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento.  3. L'ANA assicura alla singola azienda sanitaria locale la  disponibilita' dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle  funzioni di propria competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa  contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative  finalita' istituzionali, secondo le modalita' di cui all'articolo 58,  comma 2, del presente decreto.  4. Con il subentro dell'ANA, l'azienda sanitaria locale cessa di  fornire ai cittadini il libretto sanitario personale previsto  dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. E' facolta'  dei cittadini di accedere in rete ai propri dati contenuti nell'ANA,  secondo le modalita' di cui al comma 1 dell'articolo 6 del presente  decreto, ovvero di richiedere presso l'azienda sanitaria locale  competente copia cartacea degli stessi.  5. In caso di trasferimento di residenza del cittadino, l'ANA ne  da' immediata comunicazione in modalita' telematica alle aziende  sanitarie locali interessate dal trasferimento. L'azienda sanitaria  locale nel cui territorio e' compresa la nuova residenza provvede  alla presa in carico del cittadino, nonche' all'aggiornamento  dell'ANA per i dati di propria competenza. Nessun'altra comunicazione  in merito al trasferimento di residenza e' dovuta dal cittadino alle  aziende sanitarie locali interessate.  6. L'ANA assicura al nuovo sistema informativo sanitario nazionale  realizzato dal Ministero della salute in attuazione di quanto  disposto dall'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con  le modalita' definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri di cui al comma 7, l'accesso ai dati e la disponibilita'  degli strumenti funzionali a garantire l'appropriatezza e l'efficacia  delle prestazioni di cura erogate al cittadino, nonche' per le  finalita' di cui all'articolo 15, comma 25-bis, del decreto-legge 6  luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto 2012, n. 135.  7. Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del  Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del  Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti:  a) i contenuti dell'ANA, tra i quali devono essere inclusi il  medico di medicina generale, il codice esenzione e il domicilio;  b) il piano per il graduale subentro dell'ANA alle anagrafi e  agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie  locali, da completare entro il 30 giugno 2015;  c) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, i criteri  per l'interoperabilita' dell'ANA con le altre banche dati di  rilevanza nazionale e regionale, nonche' le modalita' di cooperazione  dell'ANA con banche dati gia' istituite a livello regionale per le  medesime finalita', nel rispetto della normativa sulla protezione dei  dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettivita', ai  sensi del presente decreto».

232. Dopo la lettera f) del comma 3-bis dell'articolo 60 del codice  di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' aggiunta la  seguente:  «f-bis) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA)».

233. I commi 89, 90, 91, 92, 92-bis, 92-ter, 92-quater e 93  dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive  modificazioni, sono abrogati. Nell'ambito dei processi di  riorganizzazione del Ministero della salute, di cui all'articolo 2  del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con  modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive  modificazioni, si provvede alla concentrazione dell'esercizio delle  funzioni statali in materia di assistenza sanitaria al personale  navigante e aeronavigante presso gli uffici di sanita' marittima,  aerea e di frontiera (USMAF), anche ai fini della razionalizzazione  della rete ambulatoriale del Ministero della salute mediante la  progressiva unificazione delle strutture presenti sul territorio. A  decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di  riorganizzazione adottati ai sensi del periodo precedente, gli uffici  dirigenziali di livello non generale del Ministero della salute e la  relativa dotazione organica sono ridotti di una unita'.  Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o  maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

234. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n.  191, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per gli anni 2012 e  2013, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui  al primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il  Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota  premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di  riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province  autonome. Limitatamente all'anno 2013, la percentuale indicata  all'articolo 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e'  pari allo 0,30 per cento».

235. All'articolo 49-quater del decreto-legge 21 giugno 2013, n.  69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,  sono apportate le seguenti modificazioni:  a) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «da parte del  Ministero dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti:  «ai sensi del comma 2-bis»;  b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:  «2-bis. In caso di mancata o insufficiente individuazione di idonee e congrue misure di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione  maggiorata degli interessi di cui al comma 2, lettera a), il  Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trattenere  la relativa quota parte a valere sulle somme a qualunque titolo  dovute dallo Stato alla Croce Rossa italiana o all'Associazione  italiana della Croce Rossa, fino a concorrenza della rata dovuta.  Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c),  del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, i proventi  derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare della Croce  Rossa italiana e dell'Associazione italiana della Croce Rossa sono  prioritariamente destinati al rimborso dell'anticipazione di cui al  comma 1 del presente articolo».

236. Le organizzazioni riconosciute non lucrative di utilita'  sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre  1997, n. 460, e successive modificazioni, che effettuano, a fini di  beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti  alimentari, ceduti dagli operatori del settore alimentare, inclusi  quelli della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica,  nonche' i citati operatori del settore alimentare che cedono  gratuitamente prodotti alimentari devono garantire un corretto stato  di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti,  ciascuno per la parte di competenza. Tale obiettivo e' raggiunto  anche mediante la predisposizione di specifici manuali nazionali di  corretta prassi operativa in conformita' alle garanzie speciali  previste dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 852/2004 del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e successive  modificazioni, validati dal Ministero della salute.

237. Le disposizioni del comma 236 non si applicano alla  distribuzione gratuita di prodotti alimentari di proprieta' degli  operatori del settore alimentare effettuata dai medesimi direttamente  agli indigenti.

238. Al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n.  133, le parole: «e da questi ritirati presso i luoghi di esercizio  dell'impresa,» sono soppresse.

239. Dall'attuazione dei commi 236, 237 e 238 non devono derivare  nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

240. Alla copertura degli oneri relativi alla quota di  cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi  cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione  2014/2020, a valere sulle risorse dei fondi strutturali, del Fondo  europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo  per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), a titolarita' delle  regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, concorre il  Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, nella  misura massima del 70 per cento degli importi previsti nei piani  finanziari dei singoli programmi. La restante quota del 30 per cento  e' a carico dei bilanci delle regioni e delle province autonome,  nonche' degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti ai  programmi.

241. Per gli interventi di cui al comma 240, a titolarita' delle  Amministrazioni centrali dello Stato, alla copertura degli oneri  relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica si  provvede, integralmente, con le disponibilita' del Fondo di rotazione  di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.

242. Il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n.  183, concorre, nei limiti delle proprie disponibilita', al  finanziamento degli oneri relativi all'attuazione degli interventi  complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi  strutturali dell'Unione europea 2014/2020, inseriti nell'ambito della  programmazione strategica definita con l'Accordo di partenariato  2014/2020 siglato con le autorita' dell'Unione europea. Al fine di  massimizzare le risorse destinabili agli interventi complementari di  cui al presente comma, le regioni e le province autonome di Trento e  di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli stessi con  risorse a carico dei propri bilanci.

243. Il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n.  183, e' autorizzato, nel limite di 500 milioni di euro annui a valere  sulle proprie disponibilita', a concedere anticipazioni delle quote  comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a  titolarita' delle Amministrazioni centrali dello Stato cofinanziati  dall'Unione europea con i fondi strutturali, il FEASR ed il FEAMP,  nonche' dei programmi complementari di cui al comma 242. Le risorse  cosi' anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte  comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti  risorse dell'Unione europea in favore del programma interessato. Per  la parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a  valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo  stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa.  Per i programmi complementari, le anticipazioni sono reintegrate al  Fondo a valere sulle quote riconosciute per ciascun programma a  seguito delle relative rendicontazioni di spesa.

244. Il recupero, nei confronti delle Amministrazioni e degli altri  organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente  erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n.  183, puo' essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi,  anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle  medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per  altri interventi, a carico delle disponibilita' del predetto Fondo di  rotazione.

245. Il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione  europea per il periodo 2014/2020, a valere sui fondi strutturali, sul  FEASR e sul FEAMP, nonche' degli interventi complementari previsti  nell'ambito dell'Accordo di partenariato finanziati dal Fondo di  rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, ai sensi del  comma 242, e' assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze  -- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso le  specifiche funzionalita' del proprio sistema informativo. A tal fine,  le Amministrazioni centrali, le regioni e le province autonome di  Trento e di Bolzano assicurano, per gli interventi di rispettiva  competenza, la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica  e procedurale a livello di singolo progetto, secondo le specifiche  tecniche definite congiuntamente tra il Dipartimento della Ragioneria  generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e le  Amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento  per i singoli fondi.

246. Lo schema di Accordo di partenariato per gli anni 2014-2020,  prima della stipulazione con le autorita' dell'Unione europea, e'  trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle  Commissioni parlamentari competenti per materia, corredato di una  relazione che illustra le scelte strategiche da perseguire. Il parere  deve essere espresso entro venti giorni dalla data di trasmissione dello schema di cui al primo periodo. Decorso inutilmente il termine  per l'espressione del parere, l'accordo puo' essere comunque  stipulato.

247. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno  2011, n. 123, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:  «g-bis) contratti passivi, convenzioni, decreti ed altri  provvedimenti riguardanti interventi a titolarita' delle  Amministrazioni centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in  parte con risorse dell'Unione europea, ovvero aventi carattere di  complementarita' rispetto alla programmazione dell'Unione europea,  giacenti sulla contabilita' del Fondo di rotazione di cui  all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Restano ferme le  disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041, per la  rendicontazione dei pagamenti conseguenti agli atti assoggettati al  controllo di cui al periodo precedente».

248. Le amministrazioni statali titolari di programmi di sviluppo  cofinanziati con fondi dell'Unione europea che intendano ricorrere ad  una centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 33 del codice di  cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le  acquisizioni di beni e di servizi finalizzate all'attuazione degli  interventi relativi ai detti programmi, si avvalgono di Consip Spa,  stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei relativi  rapporti. Le restanti amministrazioni titolari di programmi di  sviluppo cofinanziati hanno facolta' di avvalersi di Consip Spa ai  sensi e con le modalita' di cui al primo periodo.

249. A valere sulle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui  alla legge 16 aprile 1987, n. 183, sono destinate, fino al limite di  60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, risorse  a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal  Ministero degli affari esteri, in coerenza ed a complemento della  politica di cooperazione dell'Unione europea. Le somme annualmente  individuate sulla base delle azioni finanziabili ai sensi del  presente comma sono versate dal Fondo di rotazione all'entrata del  bilancio dello Stato per essere destinate al pertinente capitolo di  spesa del Ministero degli affari esteri, che provvede al relativo  utilizzo in favore delle azioni stesse.

250. Al pagamento delle somme di denaro conseguenti alle pronunce  di condanna emesse nei confronti dello Stato per mancato o ritardato  recepimento nell'ordinamento di direttive o di altri provvedimenti  dell'Unione europea la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede  a valere sullo stanziamento appositamente iscritto nello stato di  previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. La  disposizione di cui al presente comma si applica anche alle pronunce  gia' depositate o notificate alla data di entrata in vigore della  presente legge. Ai titoli giudiziari di cui al presente comma si  applicano le disposizioni contenute nell'articolo 5-quinquies, commi  da 1 a 4, della legge 24 marzo 2001, n. 89.

251. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di  cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004,  convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, e'  incrementato di 283 milioni di euro per l'anno 2014.

252. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27  dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' incrementato di  614 milioni di euro per l'anno 2014. 

253. Per le finalita' di cui alla lettera c) del comma 1  dell'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, e' autorizzata la  spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016,  per l'istituzione in via sperimentale di un contingente di corpi  civili di pace destinato alla formazione e alla sperimentazione della  presenza di 500 giovani volontari da impegnare in azioni di pace non  governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto o nelle  aree di emergenza ambientale. All'organizzazione del contingente si  provvede ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile  2002, n. 77.

254. Per gli interventi di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del  decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni,  dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, l'erogazione dei contributi  avviene nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio,  sulla base del fabbisogno per il 2014 presentato dagli enti locali e  previa verifica dell'utilizzo delle risorse disponibili. Il CIPE puo'  autorizzare gli enti medesimi all'attribuzione dei contributi in  relazione alle effettive esigenze di ricostruzione. A tali erogazioni  si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del citato articolo  7-bis.

255. Nella ripartizione delle risorse di cui all'articolo 7-bis,  comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con  modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, come rifinanziate  dalla presente legge, il CIPE, sulla base delle esigenze rilevate  dagli uffici speciali per la ricostruzione, puo' destinare quota  parte delle risorse stesse anche al finanziamento degli interventi  per assicurare la ricostruzione e la riparazione degli immobili  pubblici e la copertura delle spese obbligatorie, connesse alle  funzioni essenziali da svolgere nei territori della regione Abruzzo,  colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, nonche' la  prosecuzione degli interventi di riparazione e ricostruzione relativi  all'edilizia privata e pubblica nei comuni della regione Abruzzo  situati al di fuori del cratere sismico.

256. Al fine di permettere il completamento degli interventi di  ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e  Basilicata, e' autorizzata la spesa in conto capitale di 7,5 milioni  di euro per l'anno 2014 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015. I  relativi pagamenti effettuati da ciascuna regione sono esclusi dal  patto di stabilita' interno, nei limiti di 2 milioni di euro  nell'anno 2014, di 6,3 milioni di euro nell'anno 2015 e di 1,7  milioni di euro nell'anno 2016 per la regione Calabria e di 1 milione  di euro nell'anno 2014, di 3,2 milioni di euro nell'anno 2015 e di  0,8 milioni di euro nell'anno 2016 per la regione Basilicata.

257. Per l'anno 2014, il fondo per il finanziamento ordinario delle  universita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge  24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 150 milioni di euro.

258. Per il finanziamento di interventi in favore dei collegi  universitari di merito legalmente riconosciuti di cui all'articolo 17  del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e' autorizzata una  spesa integrativa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014,  2015 e 2016.

259. Al fine di garantire il mantenimento dei livelli di intervento  per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti  capaci, meritevoli e privi di mezzi, a decorrere dall'anno 2014 il  Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29  marzo 2012, n. 68, e' incrementato nella misura di 50 milioni di  euro.

260. Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 47, della legge  22 dicembre 2008, n. 203, e' autorizzata la spesa di 220 milioni di  euro per l'anno 2014. Le predette spese sono escluse dal patto di  stabilita' interno nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2014.  Conseguentemente il Fondo per la compensazione degli effetti  finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti  all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,  comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con  modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive  modificazioni, e' ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2014.

261. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,  il «Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria»  con la dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 40 milioni di  euro per l'anno 2015 e 30 milioni di euro per l'anno 2016, destinato  ad incentivare, in conformita' con il regolamento (CE) n. 1998/2006  della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di  importanza minore (de minimis), gli investimenti delle imprese  editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione  tecnologica e digitale e all'ingresso di giovani professionisti  qualificati nel campo dei nuovi media ed a sostenere le  ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali. Con decreto  del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del sottosegretario  di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per  l'informazione, la comunicazione e l'editoria, da adottare entro il  31 marzo di ciascun anno del triennio, di concerto con il Ministro  del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo  economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le  organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori  comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale nel settore  delle imprese editrici e delle agenzie di stampa, e' definita, previa  ricognizione annuale delle specifiche esigenze di sostegno delle  imprese, la ripartizione delle risorse del predetto Fondo.

262. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le  misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative  agli anni 2012 e 2013, e' autorizzata la spesa di 35 milioni di euro  per l'anno 2014, aggiuntivi rispetto alle risorse gia' assegnate nel  bilancio.

263. Per garantire il funzionamento della flotta aerea antincendio  del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il programma «Prevenzione  dal rischio e soccorso pubblico» dello stato di previsione della  spesa del Ministero dell'interno e' integrato di 5 milioni di euro a  decorrere dall'anno 2014. Le risorse derivanti dall'alienazione dei  velivoli della flotta di Stato affluiscono all'entrata del bilancio  dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato  di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze finalizzato  alle esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il  potenziamento del concorso aereo di Stato per il contrasto agli  incendi boschivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'  autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti  variazioni di bilancio.

264. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui  all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009, n.  78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a decorrere dal 1º gennaio 2014, il piano di impiego di cui  all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23  maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato fino al 31 dicembre 2014.  Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi  1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con  modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive  modificazioni. A tal fine e' autorizzata la spesa di 41,4 milioni di  euro per l'anno 2014, con specifica destinazione di 40 milioni di  euro per il personale di cui al comma 74 e di 1,4 milioni di euro per  il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n.  78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del  2009.

265. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di  cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307, e' ridotto di 1,4 milioni di euro per l'anno 2014.

266. Il fondo di cui all'articolo 616 del codice di cui al decreto  legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, e'  finanziato per l'importo di 30 milioni di euro per l'anno 2014.

267. Al fine di incrementare la costituzione di parte civile  dell'Agenzia delle entrate nei procedimenti penali aventi ad oggetto  reati tributari, di assicurare l'assistenza delle amministrazioni  dello Stato e degli enti patrocinati nei procedimenti di mediazione  obbligatoria, nonche' di garantire l'indispensabile attivita' di  consulenza in via breve in favore dell'Unita' tecnica-amministrativa  di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio  dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2011, in relazione all'imponente  contenzioso in gestione, l'Avvocatura dello Stato e' autorizzata ad  effettuare, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste dalla  normativa vigente e sempre nel rispetto del ruolo organico vigente,  ulteriori assunzioni di procuratori dello Stato entro il limite di  spesa di euro 845.000 a decorrere dall'anno 2014. In dipendenza di  tali ulteriori assunzioni e per garantire la suddetta attivita' di  consulenza, la citata Unita' e' autorizzata ad avvalersi, nel limite  delle risorse finanziarie disponibili, di quattro avvocati o  procuratori dello Stato, di cui almeno due in posizione di fuori  ruolo.

268. Al fine di non disperdere la professionalita' acquisita dal  personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato  assunto a seguito di superamento di apposita procedura selettiva  pubblica, per titoli ed esami, nonche' per fare fronte agli  accresciuti compiti derivanti dalla partecipazione alle attivita' di  cooperazione fra autorita' di protezione di dati dell'Unione europea,  il ruolo organico di cui all'articolo 156, comma 2, del codice di cui  al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come incrementato in  attuazione dell'articolo 1, comma 542, della legge 27 dicembre 2006,  n. 296, e' incrementato di dodici unita', previa contestuale  riduzione nella medesima misura del contingente di cui al comma 5 del  predetto articolo 156 del codice di cui al decreto legislativo n. 196  del 2003.

269. Per le finalita' di cui al comma 268, il Garante di cui  all'articolo 153 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno  2003, n. 196, indice, entro il 31 dicembre 2016, nei limiti delle  proprie disponibilita' finanziarie, anche attingendo dalle risorse di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,  come modificato dal comma 416 del presente articolo, una o piu'  procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo  indeterminato del personale in servizio presso l'Ufficio di cui  all'articolo 156 del predetto codice di cui al decreto legislativo n.  196 del 2003 a seguito di superamento di apposita procedura selettiva  pubblica, per titoli ed esami, che, alla data di pubblicazione del  bando, abbia maturato almeno tre anni di anzianita' con contratto di  lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dello stesso  Garante.

270. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero della  difesa, il Fondo per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei  carabinieri con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere  dall'anno 2014. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare,  anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle  finanze, si provvede alla ripartizione del Fondo nell'ambito del  programma di spesa «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa  e la sicurezza» del centro di responsabilita' «Arma dei Carabinieri».

271. L'articolo 2195 del codice di cui al decreto legislativo 15  marzo 2010, n. 66, e' sostituito dal seguente:  «Art. 2195. -- (Contributi a favore di Associazioni  combattentistiche) -- 1. Per il sostegno delle attivita' di  promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle  Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n.  93, sottoposte alla vigilanza del Ministero della difesa, e'  autorizzata la spesa di euro 1.000.000 annui per ciascuno degli anni  2014, 2015 e 2016. Il Ministro della difesa provvede con proprio  decreto alla ripartizione di tali risorse, con le modalita' di cui  alla legge 28 dicembre 1995, n. 549».

272. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di  iniziative per le celebrazioni del settantesimo anniversario della  Resistenza e della Guerra di liberazione, e' istituito, presso la  Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo, con una dotazione  pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015,  destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione  italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane.

273. Per assicurare il tempestivo adempimento degli indifferibili  impegni connessi con l'organizzazione e lo svolgimento del semestre  di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea del 2014 e  con il funzionamento della delegazione per la Presidenza, e'  autorizzata la spesa di euro 56.000.000 per l'anno 2014 e di euro  2.000.000 per l'anno 2015. La Presidenza del Consiglio dei ministri  trasmette ai competenti organi parlamentari, prima dell'inizio del  semestre di Presidenza italiana e, in ogni caso, entro il 30 maggio  2014, una nota puntuale sul riparto delle risorse, suddivisa per  finalita' e iniziative. Le somme non impegnate nell'esercizio  finanziario di competenza possono essere impegnate nel corso  dell'esercizio finanziario successivo. Alle spese di cui al presente  comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma  15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per lo svolgimento  delle attivita' di comunicazione del semestre di Presidenza italiana  del Consiglio dell'Unione europea del 2014, nell'ambito  dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2014 di cui al primo periodo,  sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri 2 milioni  di euro; a tale fine, si applicano le deroghe alle limitazioni di  spesa e di assunzione temporanea di personale previste dal presente comma. Le attivita', gli interventi, la gestione finanziaria e del  personale posti in essere dalla delegazione restano disciplinati  dalla legge 5 giugno 1984, n. 208. All'atto del collocamento fuori  ruolo del personale di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge  5 giugno 1984, n. 208, e' reso indisponibile per tutta la durata del  collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica  dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista  finanziario. L'articolo 1, terzo comma, della legge 5 giugno 1984, n.  208, si interpreta nel senso che, nei limiti temporali di  operativita' della delegazione e nell'ambito dello stanziamento di  cui al presente comma, le spese sostenute dalla delegazione per  consumi intermedi, nonche' per il noleggio e la manutenzione di  autovetture e per l'acquisto di mobili e arredi non sono computate ai  fini del calcolo dei limiti di spesa per il Ministero degli affari  esteri derivanti dall'applicazione della normativa vigente. Nei  limiti temporali e nell'ambito dello stanziamento di cui al presente  comma, si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 7,  commi 1, 4 e 6, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227,  convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2013, n. 12.  Ai componenti della delegazione di cui al presente comma e'  corrisposta, se inviati in missione all'estero, l'indennita' di cui  al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941. Fermo restando quanto  previsto all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre  2009, n. 150, nell'ambito delle risorse di cui al presente comma, al  personale di qualifica non dirigenziale componente la delegazione  puo' essere corrisposto un contributo fisso onnicomprensivo,  sostitutivo di ogni altro pagamento o maggiorazione per i particolari  carichi di lavoro e orario di servizio connessi con l'attivita' della  delegazione, da svolgere anche in sedi diverse da quella  dell'Amministrazione centrale. Per le straordinarie esigenze di  servizio della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione  europea connesse con il semestre di Presidenza italiana del Consiglio  dell'Unione europea, e' autorizzata per l'anno 2014, a valere sulle  risorse di cui al primo periodo del presente comma e nei limiti di  1.032.022 euro, la spesa per l'assunzione di personale con contratto  temporaneo ai sensi dell'articolo 153 del decreto del Presidente  della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in deroga ai limiti  quantitativi previsti dalla medesima disposizione. Per le iniziative  connesse con il semestre di Presidenza italiana del Consiglio  dell'Unione europea, di competenza di Amministrazioni centrali  diverse dal Ministero degli affari esteri, e' istituito presso lo  stato di previsione della spesa del medesimo Ministero un fondo con  una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartire tra  i Ministeri interessati con decreto del Ministro dell'economia e  delle finanze, su proposta del Ministro degli affari esteri, di  concerto con il Ministro per gli affari europei. Alle relative spese  si applicano le disposizioni contenute nel presente comma, ivi  comprese le deroghe alle limitazioni di spesa previste dalla  normativa vigente.

274. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito  degli ordinari stanziamenti di bilancio e nel limite di 5 milioni di  euro, all'organizzazione del vertice dei Capi di Stato e di governo  dell'Unione europea sull'occupazione giovanile e dell'Asia -- Europe  Summit che si terranno in Italia nel 2014. Le spese per  l'organizzazione dei vertici sono escluse dall'applicazione dei  limiti di spesa di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio  2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio  2010, n. 122, e successive modificazioni.

275. Al fine di garantire la prosecuzione delle attivita' di cura, formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello  nazionale che internazionale, dalla fondazione Istituto mediterraneo  di ematologia (IME), di cui all'articolo 2, comma 2, del  decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni,  dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, e' autorizzata la spesa di 3,5  milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014.

276. Al fine di proseguire le attivita' dell'Associazione nazionale  privi della vista ed ipovedenti (ANPVI ONLUS), organizzazione non  lucrativa di utilita' sociale riconosciuta con decreto del Presidente  della Repubblica n. 126 del 13 febbraio 1981, e in particolare le  attivita' del Centro autonomia e mobilita' e della scuola cani guida  per ciechi di Campagnano di Roma, e' autorizzata la spesa di 300.000  euro per l'anno 2014.

277. Per ampliare il panorama dei servizi culturali per i non  vedenti ed ipovedenti dell'Italia meridionale, delle isole maggiori e  dei Paesi del Mediterraneo, nonche' per le finalita' di cui al comma  1 dell'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, e successive  modificazioni, la Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita»  stipula un'apposita convenzione con il Polo tattile multimediale  della Stamperia regionale Braille ONLUS di Catania. Per le finalita'  di cui al presente comma e' erogato un contributo straordinario di  800.000 euro per l'anno 2014, da destinare al funzionamento del Polo  tattile multimediale.

278. E' autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 100 milioni di  euro da assegnare all'Agenzia delle entrate quale contributo  integrativo alle spese di funzionamento.

279. All'articolo 63, secondo comma, del decreto del Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive  modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) al terzo periodo, dopo le parole: «previsto dal terzo comma»  sono inserite le seguenti: «, a soggetti iscritti alla data del 30  settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di  commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria  tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in  economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria»;  b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando la procura  e' rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale o  di una societa' di servizi di cui all'articolo 11 del regolamento di  cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164,  essa deve essere autenticata dal responsabile dell'assistenza fiscale  del predetto centro o dal legale rappresentante della predetta  societa' di servizi».

280. All'articolo 7, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno  1997, n. 218, le parole: «, ovvero, quando la procura e' rilasciata  ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve  essere autenticata dal responsabile del predetto centro» sono  soppresse.

281. La disciplina prevista in materia di prezzi di trasferimento  praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma  7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del  Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive  modificazioni, deve intendersi applicabile alla determinazione del  valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle  attivita' produttive anche per i periodi d'imposta successivi a  quello in corso alla data del 31 dicembre 2007. 

282. La sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto  legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica alle rettifiche  del valore della produzione netta di cui al comma 281.

283. La non applicazione delle sanzioni di cui al comma 282 e'  limitata ai periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data  del 31 dicembre 2007 fino al periodo d'imposta per il quale, alla  data di entrata in vigore della presente legge, siano decorsi i  termini per la presentazione della relativa dichiarazione.

284. Le disposizioni dei commi 282 e 283 non si applicano se la  sanzione e' gia' stata irrogata con provvedimento divenuto definitivo  anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

285. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di  cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.  282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.  307, e' incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 47,5  milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 ed e' ridotto di 20  milioni di euro per l'anno 2015.

286. Per consentire la realizzazione della riforma del catasto in  attuazione della delega in materia fiscale, e' autorizzata la spesa  di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 40 milioni di euro per  ciascuno degli anni dal 2015 al 2019.

287. Al fine di rimborsare le somme versate all'entrata del  bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 6  luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15  luglio 2011, n. 111, in attuazione della sentenza della Corte  costituzionale n. 116 del 5 giugno 2013, e' istituito un apposito  fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2014 e 60  milioni di euro per l'anno 2015.

288. Il Ministero della giustizia e' autorizzato nell'anno 2014, in  aggiunta alle facolta' assunzionali previste dalla normativa vigente,  ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso gia' concluso  alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine e'  autorizzata la spesa di 18,6 milioni di euro per l'anno 2014, di 25,3  milioni di euro per l'anno 2015 e di 31,2 milioni di euro a decorrere  dall'anno 2016.

289. All'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011,  n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,  n. 148, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo: «Le suddette permute riguardanti nuovi immobili destinati a  carceri o ad uffici giudiziari delle sedi centrali di corte d'appello  di cui al periodo precedente, hanno carattere di assoluta priorita'.  A tal fine e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascun  anno, a decorrere dall'anno 2016, destinata a tali procedure di  permuta in cui siano ricompresi immobili demaniali gia' in uso  governativo che verrebbero utilizzati in regime di locazione».

290. Al fine di non ostacolare l'attuazione in corso della  revisione delle circoscrizioni giudiziarie, i giudici onorari di  tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31  dicembre 2013 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma a  norma dell'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento  giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonche' i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2014 e  per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma a norma  dell'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e  successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio  delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della  magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2014;  conseguentemente all'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo  19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2013»  sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2014».

291. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009,  n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n. 25, dopo le parole: «turistico-ricreative» sono inserite le  seguenti: «, ad uso pesca, acquacoltura ed attivita' produttive ad  essa connesse,».

292. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e  forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della presente legge, si provvede all'incremento dei consumi medi  standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui  al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26  febbraio 2002, recante determinazione dei consumi medi dei prodotti  petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento,  nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai  fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione  dell'accisa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo  2002, nei limiti di spesa pari a 4 milioni di euro per l'anno 2014, a  21 milioni di euro per l'anno 2015 e a 16 milioni di euro a decorrere  dall'anno 2016.

293. A valere sulle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 12  della legge 27 ottobre 1966, n. 910, l'importo di 5 milioni di euro  e' versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2014 ed e'  riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del  Ministero dell'economia e delle finanze al fine di provvedere al  rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione  della produzione bieticolosaccarifera di cui all'articolo 1, comma  1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale competenza di una  parte del quarto anno del quinquennio previsto dalla normativa  europea.

294. A favore degli italiani nel mondo sono disposti i seguenti  interventi:  a) per un ammontare pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014, per  le elezioni per il rinnovo dei Comites e del CGIE;  b) per un ammontare pari a 1 milione di euro per l'anno 2014, per  il sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana  all'estero;  c) per un ammontare pari a 600.000 euro per l'anno 2014, per il  rifinanziamento delle attivita' di assistenza, diretta e indiretta,  degli italiani residenti all'estero in condizioni di indigenza;  d) per un ammontare pari a 200.000 euro per l'anno 2014, per il  Museo dell'emigrazione italiana con sede in Roma;  e) per un ammontare pari a 200.000 euro per l'anno 2014, in  favore delle agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli  italiani residenti all'estero;  f) per un ammontare pari a 1 milione di euro per l'anno 2014, ad  integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in  favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del  decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.

295. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,  convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  sono apportate le seguenti modificazioni:  a) il comma 7 e' sostituito dal seguente:  «7. All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) sono  attribuite le attivita' a carattere tecnico-operativo relative al  coordinamento di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento (CE) n.  1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005. A tal fine, l'Agenzia  agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti  della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA ed  al FEASR ed e' responsabile nei confronti dell'Unione europea degli  adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla  politica agricola comune, nonche' degli interventi sul mercato e  sulle strutture del settore agricolo, finanziati dal FEAGA e dal  FEASR. Resta ferma la competenza del Ministero delle politiche  agricole alimentari e forestali nella gestione dei rapporti con la  Commissione europea afferenti, in seno al Comitato dei fondi  agricoli, alle attivita' di monitoraggio dell'evoluzione della spesa,  di cui al citato regolamento (CE) n. 1290/2005, relativo al  finanziamento della politica agricola comune, nonche' alle fasi  successive alla decisione di liquidazione dei conti adottata ai sensi  della vigente normativa europea. In materia l'Agenzia assicura il  necessario supporto tecnico fornendo, altresi', gli atti dei  procedimenti»;  b) i commi 9, 10, 11 e 12 sono abrogati.

296. Le somme di cui all'articolo 18, comma 11, della legge 23  luglio 2009, n. 99, iscritte nel bilancio dell'Agenzia per le  erogazioni in agricoltura (AGEA) e non ancora utilizzate, possono  essere destinate negli anni 2014 e 2015 alle finalita' di cui  all'articolo 18, commi 1 e 2, della medesima legge n. 99 del 2009.

297. Per il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale, con  particolare riferimento all'emergenza provocata dal batterio Xylella  fastidiosa e al potenziamento dei sistemi di monitoraggio e  controllo, ivi compresi i controlli sulle sementi provenienti da  organismi geneticamente modificati, e' autorizzata la spesa di 5  milioni di euro per l'anno 2014, da ripartire con decreto del  Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Al relativo  onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante  corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo  12 della legge 27 ottobre 1996, n. 910, che, a tale fine, sono  versate all'entrata del bilancio dello Stato.

298. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  e' autorizzato per l'anno 2014 ad effettuare le operazioni di  pagamento e riscossione relative alle competenze dell'ex Agenzia per  lo sviluppo del settore ippico (ASSI) trasferite al Ministero stesso  ai sensi dell'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  mediante l'utilizzo dei conti correnti gia' intestati alla medesima  Agenzia, attraverso un dirigente delegato. Le operazioni effettuate  sono oggetto di rendicontazione al termine dell'esercizio  finanziario.

299. Per il finanziamento della Fondazione Memoriale della Shoah di  Milano per la realizzazione del progetto «Binario 21» e' autorizzata  la spesa di 900.000 euro per l'anno 2014.

300. Al fine di sviluppare le ricerche storiche e la divulgazione  sulla legislazione persecutoria e sulla deportazione degli ebrei  d'Italia, nonche' sugli ebrei salvati, anche predisponendo banche  dati informatiche per il Museo nazionale dell'Ebraismo italiano e  della Shoah di cui alla legge 17 aprile 2003, n. 91, e per altre  strutture a carattere museale, e' attribuito alla Fondazione Centro  di documentazione ebraica contemporanea un contributo di 100.000 euro  per l'anno 2014.
Invia per email
Pagina: 3 di 8 :   1 2 3 4 5 6 7 8

LaPrevidenza.it, 04/01/2014

Milano Finanza Osservatorio Partner
GIANFRANCO NUNZIATA
mini sito

Irno 11, 84100, Salerno (SA)

Telefono:

089757100

Cellulare:

3287451985

Professione:

Avvocato

Aree di attività:

Diritto del Lavoro, Diritto Scolastico, Diritto Sindacale, Diritto previdenziale

MAURIZIO RICIGLIANO
mini sito

Via Matese, 81016, Piedimonte Matese (CE)

Telefono:

0823911023

Cellulare:

3356042932

Professione:

Avvocato

Aree di attività:

Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale - Diritto Agrario - Magistrato Onorario presso Sezione Lavoro e Previ...