martedì, 13 ottobre 2026

La tutela Inail dei lavoratori italiani all'estero

Approfondimento a cura della D.ssa Silvana Toriello

 

Principi di tutela del lavoratore italiano all’estero
L’art. 35, comma quarto, della Costituzione “riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero”. La tutela del lavoratore italiano all’estero è garantita da una serie di disposizioni normative che, nel regolare il rapporto di lavoro, prevedono specifici adempimenti in campo previdenziale, assistenziale, sanitario, ed in materia di collocamento.
I principi cui per questa parte si ispira l’assicurazione obbligatoria sono i seguenti :
• tutela di tutti i lavoratori italiani, sia che operino in Italia che, ovunque, all’estero
• parità di tutela anche per i lavoratori stranieri, ma solo se operano in Italia alle dipendenze di aziende Italiane.
Determinanti sono state in questo ambito le decisioni della Corte Costituzionale ed in particolare :
• la decisione n. 369 del 19 dicembre 1985 con cui la Corte ha dichiarato l'incostituzionalità degli artt. 1 e 4 del T.U. per contrasto con l’articolo 35 comma 3 nella parte in cui, delimitando al territorio dello Stato nze di impre¬se italiitaliano l'efficacia dell'assicurazione obbligatoria esercitata dall'INAIL, lasciano privi di co¬pertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali i lavoratori italiani operanti alle dipendeane in Stati esteri con i quali non intercorra una convenzione internazionale di protezione sociale dal contenuto uniforme ai principi dettati dalla Costituzione italiana in materia di previdenza sociale.
• la decisione n. 880 del 26 luglio 1988, ha dichiarato illegittimi l'art. 1 e l'art. 4 del medesimo D.P.R. nella parte in cui non prevedono l'assicurazione obbligatoria a favore degli artigiani italiani che lavorano all'estero.
Prima dell’estensione del regime di tutela conseguente a dette due sentenze la tutela all’estero veniva realizzata in base al principio della territorialità della legislazione sociale, infatti la disciplina italiana in tema di previdenza e di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali era pacificamente ritenuta operativa solo nell'ambito del territorio nazionale.o in base ai regolamenti comunitari o in base a specifiche convenzioni che consentivano di estendere la tutela anche in altri Paesi . Con il il d.l. 317/1987, convertito nella legge 398/1987, è stata dettata una specifica disciplina della tutela previdenziale nei riguardi dei lavoratori italiani operanti in Paesi extracomunitari che non abbiano stipulato con l'Italia convenzioni in materia di sicurezza sociale. Nella stessa occasione, e per evitare di incorrere in una applicazione parziale del principio sancito dall'art. 35, comma 4, Cost., il legislatore ha dettato disposizioni dirette a tutelare anche le condizioni del rapporto di lavoro in senso stretto dei lavoratori espatriati. Per quanto concerne la tutela del lavoratore all’estero è necessario operare una distinzione tra attività svolta in ambito comunitario e attività svolta in ambito extracomunitario ma è anche opportuno ricordare che, in entrambi i casi i principi fondamentali che ne regolano la disciplina sono gli stessi. In particolare:
il principio della parità di trattamento in base al quale ciascuno Stato stipulante riconosce ai lavoratori stranieri, operanti sul proprio territorio nazionale, gli stessi diritti riservati ai cittadini residenti;
il principio della territorialità della legislazione applicabile, che prevede, come regola generale, l’applicazione della legislazione di sicurezza sociale del luogo dove viene effettivamente svolto il lavoro;
il principio della esportabilità delle prestazioni ad ulteriore garanzia del lavoratore migrante, in base al quale le prestazioni non siano soggette a riduzione, sospensione o soppressione per il fatto che l’avente diritto trasferisca la propria residenza in un altro Paese;
il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi in base al quale è consentito il cumulo dei periodi di occupazione, assicurazione e residenza compiuto dal lavoratore in virtù delle legislazioni dei vari Paesi, nella misura necessaria ed a condizione che non si sovrappongano. 

Torna all'indice degli argomenti

Allegato: LA TUTELA INAIL DEI LAVORATORI ITALIANI ALL.pdf
Invia per email
Pagina: 2 di 15 :   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

LaPrevidenza.it, 07/06/2010

Milano Finanza Osservatorio Partner
STUDIO LEGALE CAPPELLARO
mini sito

Via Piranesi 22, 20137, Milano (MI)

Cellulare:

3497880035

Servizi:

Diritto civile, danni da sangue infetto, da vaccino e da talidomide, con riferimento sia ai profili indennitari (...

MAURIZIO DANZA
mini sito

Via Devich 72, 00143, Roma (RM)

Telefono:

0664522748

Cellulare:

3383901238

Professione:

Professore Avvocato

Aree di attività:

Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...