Approfondimento a cura della D.ssa Silvana Toriello
IL REGOLAMENTO (CE) N. 987/2009
Il Regolamento di applicazione (CE) n. 987/09, sul piano delle procedure, si discosta solo parzialmente dal precedente Regolamento (CEE) n. 574/72, accorpando in pochi articoli gli aspetti procedurali. Tuttavia anche tali articoli vanno letti alla luce del principio di rafforzamento della collaborazione amministrativa, stabilito all’articolo 76 del Regolamento (CE) n. 883/04.
L’innovazione di maggior rilievo è la dematerializzazione degli scambi di informazione tra gli Stati membri, le Istituzioni e gli Organismi di collegamento, per la realizzazione della quale è stato predisposto un nuovo sistema di comunicazione europeo denominato EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information).
Tale sistema consente lo scambio di informazioni attraverso documenti elettronici strutturati denominati SEDs (Standard Electronic Documents).
Disposizioni di particolare importanza per l’Istituto sono contenute nel Capo II, dedicato alle prestazioni in caso di infortuni sul lavoro e malattie professionali (articoli da 33 a 41), oltre alle fattispecie normative inserite in altri Capi e che comunque riguardano l’attività istituzionale.
In particolare:
• ai fini dell’applicazione dell’art. 36 del Regolamento (CE) n. 883/04, la procedura da seguire per accertare il diritto alle prestazioni in natura ed in denaro richiama le norme generali sulle prestazioni di malattia contenute negli articoli da 24 a 27 dello stesso Regolamento, che si applicano, mutatis mutandis, al settore infortuni sul lavoro e malattie professionali (art. 33).
E' interessante sottolineare che i citati articoli individuano le procedure che la persona assicurata deve seguire per far valere il proprio diritto alle prestazioni, quelle che devono seguire le Istituzioni dello Stato membro di residenza e quelle dell’Istituzione competente. Non vi sono modifiche sostanziali per le attività che riguardano l’accertamento del diritto da parte delle Istituzioni.
o le procedure relative agli infortuni sul lavoro o alle malattie professionali verificatisi in uno Stato membro diverso da quello competente sono riunite, semplificate (art. 34) e riguardano:
o la notifica di un infortunio o la diagnosi di una malattia professionale, facendo salve le regole esistenti nel Paese dove si è verificato l’infortunio o è stata accertata la malattia professionale
o la trasmissione dei certificati medici all’Istituzione competente
o la possibilità per l’Istituzione competente di svolgere indagini sul territorio dello Stato membro in cui è avvenuto l’infortunio in itinere (par. 3)
o la relazione finale sulle cure prestate ed il rimborso dei relativi onorari in base alle tariffe dell’Istituzione competente
o la notifica della decisione adottata all’Istituzione del luogo di dimora o di residenza
• per la contestazione del carattere professionale dell’infortunio o della malattia le disposizioni non si discostano dalle precedenti: è previsto infatti l’obbligo di comunicazione da parte dell’Istituzione competente della decisione definitiva (art. 35).
Il diritto alle prestazioni è comunque garantito con le seguenti modalità:
- nel caso in cui il carattere professionale non venga accertato, le prestazioni in natura continueranno ad essere erogate come prestazioni di malattia
- nel caso contrario le prestazioni erogate saranno considerate sin dal primo giorno come prestazioni per infortunio sul lavoro o malattia professionale.
• in caso di esposizione al rischio in più Stati membri (art. 36), l’Istituzione che ha ricevuto la dichiarazione dallo Stato membro dove da ultimo è stato esposto il lavoratore colpito da malattia professionale, deve constatare se l’attività che può provocare la malattia è stata svolta sul suo territorio. Se la legislazione di tale Stato non prevede il riconoscimento del carattere professionale della malattia, l’Istituzione deve trasmettere il dossier all’Istituzione dello Stato membro dove la persona ha esercitato un’attività che può provocare la malattia.
Questa procedura viene ripetuta fino all’Istituzione corrispondente dello Stato membro sotto la cui legislazione la persona interessata ha svolto un’attività che può provocare la malattia professionale considerata.
• lo scambio delle informazioni e il versamento di anticipi in caso di ricorso contro una decisione di rifiuto (art. 37)
• in caso di aggravamento della malattia professionale l’interessato è tenuto a seguire la procedura indicata dall’art. 38. Per ottenere informazioni, le Istituzioni devono rivolgersi a quelle precedentemente individuate come competenti.
• per la valutazione del grado di inabilità sopravvenute anteriormente o posteriormente all’assoggettamento ad un altro Stato membro (art. 39): anche in questo caso la collaborazione amministrativa tra Istituzioni è essenziale per accertare il diritto e stabilire il grado di inabilità.
• la presentazione della domandadi rendita o di indennità supplementari che la persona interessata (o i suoi superstiti) presenta all’Istituzione competente o all’Istituzione del luogo di residenza, che la trasmette all’Istituzione competente attraverso le nuove procedure informatizzate, è disciplinata dall’art. 40.
• le disposizioni particolari degli Stati membri, relative alle prestazioni speciali indicate in un apposito allegato, sono disciplinate dall’art. 41.
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LaPrevidenza.it, 07/06/2010
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Professore Avvocato
Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...