Approfondimento a cura della D.ssa Silvana Toriello
IL REGOLAMENTO (CE) N. 883/2004
Il Regolamento (CE) n. 883/04 non ha mutato le regole fondamentali contenute nel precedente Regolamento (CEE) n. 1408/71 ma, attualizzandole, le ha rese pienamente efficaci.
Infatti, tutti i cittadini dell’Unione Europea - siano essi lavoratori subordinati o autonomi, pensionati, dipendenti pubblici, studenti o persone non attive - conservano i loro diritti in materia di prestazioni sociali quando si spostano all’interno della stessa UE.
In particolare, di seguito si indicano i principi fondamentali e le più rilevanti novità sotto il profilo sostanziale e applicativo:
- regolamentazione in termini soggettivi (ratione personae) e non con riferimento all’attività (si parla di persona e non più di lavoratore): tutte le persone che risiedono nel territorio di uno Stato membro (apolidi, rifugiati che sono o sono stati soggetti alla legislazione di sicurezza sociale di uno degli Stati membri, ed i loro familiari e superstiti) sono soggette agli obblighi e sono ammesse ai benefici previsti della legislazione di ciascuno Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di tale Stato
- estensione delle disposizioni a tutti i cittadini degli Stati membri soggetti alla legislazione di sicurezza sociale di uno Stato membro (popolazione attiva e non attiva)
- rafforzamento del principio generale della parità di trattamento dei cittadini di tutti gli Stati membri, che si traduce nella piena equiparazione, in materia di sicurezza sociale, tra cittadini e stranieri. Questo principio è stato integrato con l’inserimento di una disposizione che prevede l’assimilazione di prestazioni, redditi, fatti ed avvenimenti (di rilevante importanza per i lavoratori frontalieri)
- abolizione della figura del lavoratore stagionale
- riconoscimento della totalizzazione dei periodi assicurativi negli Stati membri per i diritti alle prestazioni: i periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza maturati nel quadro della legislazione di uno Stato membro vengono presi in considerazione in tutti gli altri Stati membri. Per l’acquisizione del diritto alle prestazioni lo Stato membro deve tener conto dei periodi di assicurazione, di occupazione, di lavoro autonomo o di residenza maturati in un altro Stato membro
- modifica di alcune disposizioni concernenti la disoccupazione: è stato previsto il mantenimento per un certo periodo (tre mesi prorogabili a sei) del diritto alle prestazioni di disoccupazione per il disoccupato che si reca in un altro Stato membro per cercarvi lavoro
- rafforzamento ed estensione del principio dell’esportabilità delle prestazioni in natura (fatte salve le eccezioni previste)
- introduzione del principio di buona amministrazione: le Istituzioni sono tenute a rispondere a tutte le domande entro termini ragionevoli ed a comunicare alle persone interessate qualsiasi informazione necessaria per far valere i diritti loro conferiti dalle norme regolamentari
- sostegno della mobilità dei lavoratori frontalieri e dei disoccupati: i lavoratori frontalieri che sono diventati disoccupati possono iscriversi agli uffici del lavoro sia dello Stato membro di residenza che dello Stato membro di ultima occupazione. Tuttavia, hanno diritto alle prestazioni solo da parte dello Stato membro di residenza
- competenza dello Stato membro nel quale la persona svolge la propria attività lavorativa (lex loci laboris)
- modificazione della disciplina del distacco: la persona che esercita un’attività subordinata in uno Stato membro per conto di un datore di lavoro che vi esercita abitualmente le sue attività ed è da questo distaccata per svolgervi un lavoro per suo conto in un altro Stato membro, rimane soggetta alla legislazione del primo Stato membro, purché l’attività stessa non superi i 24 mesi e non sia inviata in sostituzione di un’altra persona. La stessa disposizione si applica per il lavoratore autonomo
previsione di norme particolari per:
• i pubblici dipendenti , che sono soggetti alla legislazione dello Stato membro al quale appartiene l’Amministrazione da cui dipendono
• la persona che esercita abitualmente un’attività subordinata in due o più Stati membri ,cheè soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza, se in questo esercita una parte sostanziale della sua attività; diversamente, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel quale il datore di lavoro ha la sua sede o il suo domicilio
• la persona che esercita un’attività autonoma , che è soggetta alla legislazione dello Stato membro di residenza, se in questo esercita una parte sostanziale della sua attività; diversamente, è soggetta alla legislazione dello Stato membro in cui si trova il centro di interessi delle sue attività
• i lavoratori frontalieri pensionati , chefruiscono di cure mediche nell’ultimo Stato di occupazione, nella misura in cui si tratta della prosecuzione di cure iniziate in detto Stato. Coloro che hanno lavorato per due anni nel quinquennio precedente al pensionamento per vecchiaia o invalidità, possono continuare a fruire delle prestazioni in natura (cure mediche) senza restrizioni nell’ultimo Stato di occupazione, a condizione che gli Stati membri interessati abbiano optato in tal senso.
Per quanto attiene all’ambito degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali il Regolamento (CE) n. 883/04:
modificala tematica delle prestazioni in natura e in denaro (art. 36)
non prevede espressamente l’infortunio in itinere, fattispecie disciplinata nel Regolamento di applicazione n. 987/09 (art. 34, par. 3)
non disciplina la silicosi (o pneumoconiosi sclerogena) : conseguentemente, dall’entrata in vigore del complesso normativo non saranno più aperte pratiche relative alle ripartizioni a rischio misto, ad eccezione degli Stati che hanno aderito all’accordo sullo Spazio Economico Europeo - SEE (Liechtenstein, Islanda e Norvegia) e della Svizzera (art. 38).
Il Regolamento (CE) n. 883/04 abroga il Regolamento (CEE) n. 1408/71. Quest’ultimo, tuttavia, resta in vigore, e ne sono mantenuti i relativi effetti giuridici, ai fini:
del Regolamento (CE) n. 859/03 del Consiglio,concernente i cittadini di Paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità
del Regolamento (CE) n. 1661/85 del Consiglio, che fissa gli adeguamenti tecnici della regolamentazione comunitaria in materia di sicurezza sociale dei lavoratori migranti per quanto riguarda la Groenlandia
dell’Accordo sullo Spazio Economico Europeo (SEE) per il Liechtenstein, l’Islanda e la Norvegia
dell’Accordo tra la Comunità Europea e i suoi Stati membri, da una parte,e la Confederazione Svizzera,dall’altra, sulla libera circolazione delle persone degli
altri accordi che contengono un riferimento al Regolamento (CEE) n. 1408/71 fino a quando detti accordi non sono modificati in funzione del Regolamento (CE) n. 883/2004.
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LaPrevidenza.it, 07/06/2010
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