Avv. Ilario Maio
XXI- Pensione supplementare e indennità una tantum.
La tutela previdenziale in favore dei superstiti del lavoratore assicurato prevede una forma di tutela anche per i casi un cui il lavoratore al momento dell'evento morte non abbai maturato i requisiti assicurativi e contributivi per la pensione ai superstiti.
In assenza dei requisiti di assicurazione e contribuzione previsti dalla legge, i superstiti del lavoro iscritto all'assicurazione generale obbligatoria, che risultino destinatari di una pensione ai superstiti a carico di un fondo di previdenza esclusivo, sostitutivo o esonerativo dell'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, hanno diritto ad una pensione supplementare proporzionata ai contributi accreditati nella gestione obbligatoria INPS.
Nei casi in cui non sorge il diritto a pensione ai superstiti per difetto del minimo della contribuzione richiesta, in caso di morte dell'assicurato, ai medesimi superstiti, che non abbaino diritto a rendite per infortunio sul lavoro o malattia professionale in conseguenza della morte del lavoratore assicurato e, che si trovino in condizioni reddituali per avere diritto all'assegno sociale, compete una indennità una tantum, pari all'importo dell'assegno sociale, moltiplicato per il numero delle annualità di contribuzione accreditata a favore dell'assicurato, da ripartire tra i superstiti in base ai criteri operanti per la pensione ai superstiti (art. 1, comma 20, legge n. 335 del 19995).
L’Indennità una tantum spetta al coniuge o, in assenza, ai figli di lavoratore deceduto, senza i requisiti richiesti per la pensione, che siano privi di reddito purché, nel quinquennio precedente la morte, il defunto abbia almeno un anno di contributi
Per i periodi inferiori all'anno, l’indennità è calcolata in proporzione alle settimane coperte da contribuzione.
Il coniuge superstite, che passi a nuove nozze e perde il diritto alla pensione, ha diritto all'erogazione di una indennità una tantum di importo pari a due annualità della pensione perduta (viene corrisposta per una sola volta una somma pari a 26 volte l'importo mensile percepito al momento del matrimonio).
LaPrevidenza.it, 12/03/2013
Avvocato
089757100
3287451985
Avvocato
Diritto del Lavoro, Diritto Scolastico, Diritto Sindacale, Diritto previdenziale