mercoled́, 14 ottobre 2026

Le prestazioni previdenziali in favore dei superstiti. Cumulabilità, pensione privilegiata e supplementare

Avv. Ilario Maio

 

 

 

XX- La pensione privilegiata in favore dei superstiti.

 

I superstiti dell'iscritto nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e successive modificazioni ed integrazioni, (il coniuge, i figli superstiti, i genitori superstiti di età superiore a 65 anni, i fratelli celibi e le sorelle nubili superstiti) hanno diritto alla pensione privilegiata indiretta per inabilità purché:

 

-  la morte dell'iscritto risulti in rapporto causale diretto con finalità di servizio;

 

-  dalla morte dell'iscritto non derivi ai superstiti il diritto a rendita a carico dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, ovvero a trattamenti a carattere continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di altri enti pubblici.

 

Poiché, per espressa previsione normativa, il diritto alla pensione privilegiata indiretta di inabilità è riconosciuto esclusivamente ai superstiti dei lavoratori iscritti all’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, da tale diritto restano esclusi i superstiti di lavoratori iscritti alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, nonché di lavoratori iscritti a regimi esonerativi ed esclusivi della precitata assicurazione.

Per il conseguimento della prestazione, non è prevista alcuna anzianità assicurativa  e contributiva in quanto il diritto alla prestazione sorge anche in mancanza dei requisiti previsti dall'art. 4, legge n. 222/84  essendo sufficiente che la morte dell’iscritto risulti in rapporto causale diretto con finalità di servizio.

La pensione privilegiata indiretta per inabilità assume un ruolo suppletivo rispetto alla rendita INAIL (rendita vitalizia ai superstiti), perché prevede la tutela anche per le attività escluse da quest'ultima.

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LaPrevidenza.it, 12/03/2013

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