Avv. Ilario Maio
XVIII - Cumulabilità della pensione ai superstiti con la retribuzione per lavoro dipendente.
Le pensioni ai superstiti sono, di norma, cumulabili con i redditi da lavoro.
La legge 21 dicembre 1978, n. 843, (articolo. 16, comma 3) aveva previsto che le pensioni ai superstiti erogate ad un unico titolare non erano cumulabili con i redditi da lavoro dipendente per la quota corrispondente agli eventuali aumenti di perequazione in cifra fissa, attribuiti a norma dell'art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, fatto comunque salvo l'importo di pensione corrispondente al trattamento minimo INPS.
L'incumulabilità degli aumenti di perequazione in cifra fissa opera anche sulla tredicesima mensilità di pensione (Circolare INPS 31 marzo 1995 n. 91).
Dal 1° gennaio 2001 per le pensioni ai superstiti liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, gli aumenti di perequazione in cifra fissa attribuiti a norma del predetto articolo 10, per quanto disposto dall’articolo 72, comma 1, della legge n.388, sono cumulabili con i redditi da lavoro dipendente.
Dalla predetta data, per i trattamenti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 72 della legge n. 388 risultano conseguentemente superati i limiti di cumulabilità imposti dalla previgente disciplina.
Gli importi dei trattamenti pensionistici in favore dei superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario solo in parte, secondo coefficienti di riduzioni previsti dalla legge n. 335 del 1995 (articolo 1, comma 41°, tabella F).
Sono previste tre percentuali di riduzione, pari a 75%, 60%, 50%, in relazione a tre distinte soglie di reddito, rapportate, rispettivamente a tre, quattro e cinque volte il trattamento minimo annuo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti gestito dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, applicando le predette percentuali si ha, rispettivamente, una perdita del 25%, 40% e 50% dell’intero importo della prestazione pensionistica.
La riduzione opera anche nei casi di pensioni ai superstiti liquidate con un’anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni (Circolare. Inps n. 20 del 2001).
I limiti di cumulo del reddito non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli di minore età, studenti ovvero inabili (art. 1, comma 41, legge n. 335 del 1995).
LaPrevidenza.it, 12/03/2013
3497880035
Diritto civile, danni da sangue infetto, da vaccino e da talidomide, con riferimento sia ai profili indennitari (...
Avvocato
Rapporti internazionali Italia - Svizzera