Avv. Ilario Maio
XIX- Cancellazione del divieto di cumulo tra i trattamenti di reversibilità e la rendita ai superstiti erogata dall'INAIL
Tra le altre ipotesi di incumulabilità, la legge n. 335 del 1995 (art. 1, comma 43) aveva previsto che le pensioni di inabilità, di reversibilità e l'assegno ordinario di invalidità a carico dell'assicurazione Generale obbligatoria per l'invalidità vecchiaia ed i superstiti, liquidati in conseguenza di infortunio sul lavoro o malattia professionale, non fossero cumulabili con la rendita vitalizia liquidata dall'INAIL per lo stesso evento invalidante fino a concorrenza della rendita stessa . Il presupposto dell'incumulabilità era costituito dal fatto che l'INAIL liquidasse una rendita vitalizia in conseguenza di infortunio o malattia professionale che determini la morte dell'assicurato e che dallo stesso evento tragga origine la pensione in godimento. Poiché l'incumulabilità operava fino a concorrenza della stessa rendita, se la rendita INAIL in concreto risultava di importo inferiore rispetto alla pensione erogata dall'INPS, il titolare aveva di diritto a percepire la differenza tra le due prestazioni.
Restavano, in ogni caso, intangibili i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della legge di riforma, con la cristallizzazione degli stessi e riassorbimento sui futuri miglioramenti, Il divieto di cumulo della pensione di reversibilità è stato cancellato dalla legge, art. 73, commi 1 e 2, legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001), a decorrere dal primo luglio 2001. La norma che elimina il cumulo, spiega i suoi effetti sulle rate di pensione di reversibilità maturate successivamente al 30 giugno 2001, anche se la pensione stessa ha decorrenza anteriore.
Occorre però aggiungere che la cancellazione del divieto di cumulo per il periodo dal primo luglio 2000 al 30 giugno 2001 era già stato operato con un precedente intervento legislativo .
Si tratta dell’art. 1, comma 2, decreto legge n. 346/2000, non convertito in legge, ma i cui effetti sono stati fatti salvi dall’art. 78 comma 33 della legge 388 del 2000
Pertanto, l'importo delle rate delle pensioni ai superstiti decorrenti dal 1° luglio 2000 sono cumulabili con la rendita vitalizia INAIL.
La norma sulla incumulabilità, in concreto, ha cessato di spiegare effetti al 30 giugno 2000.
LaPrevidenza.it, 12/03/2013
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