Tribunale Vicenza, sez. lav., Sentenza 4.1.2007, n. 321 - Avv. Tiziana Cantarella
“Occorre […] procedere alla determinazione del danno secondo i criteri civilistici, per poi effettuare un raffronto fra l’importo che ne risulta e l’ammontare delle prestazioni erogate dall’Inail, riconoscendo in favore del lavoratore l’eventuale differenza. Tuttavia, per l’ipotesi di invalidità pari o superiore al 16%, in cui l’Inail eroga una rendita riferita per una quota al danno biologico e per l’altra alle conseguenze patrimoniali dell’inabilità permanente, il raffronto deve essere operato non posta per posta, ma avuto riguardo all’ammontare complessivo dei rispettivi ristori, atteso il disposto dei commi 6° e 7° dell’art. 10 del DPR n. 1124/1965 (v. Cass. N. 10035 del 25.5.2004) e considerato inoltre che una diversa soluzione è suscettibile di comportare un ristoro superiore all’ammontare del danno effettivamente patito”.
LaPrevidenza.it, 06/05/2007
3497880035
Diritto civile, danni da sangue infetto, da vaccino e da talidomide, con riferimento sia ai profili indennitari (...
0664522748
3383901238
Professore Avvocato
Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...