Cassazione, sez.civile, Sentenza 17.1.2008 n. 870
La giurisprudenza di questa Corte distingue il caso in cui la morte segua immediatamente o quasi alle lesioni da quello in cui tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo; nel primo caso esclude la configurabilità del danno biologico in quanto la morte non costituisce la massima lesione possibile del diritto alla salute, incidendo sul diverso bene giuridico della vita (da ultimo Cass. 13.1.2006, n. 517); la ammette, viceversa, nel secondo caso, essendovi un'effettiva compromissione dell'integrità psico - fisica del soggetto che si protrae per la durata della vita, e ne riconosce la trasmissibilità agli eredi (ex plurimis Cass. 21.7.2004, n. 13585; Cass. 21.2.2004, n. 3549).
LaPrevidenza.it, 31/03/2008
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