Nel computo percentuale della reversibilità ai coniugi superstiti è valutabile la convivenza more uxorio
Corte di Cassazione Sez. Lavoro - Sent. del 11.11.2011, n. 23670 - Dr.ssa Mariagabriella Corbi
In presenza di una ex moglie ed una moglie la percentuale di pensione di reversibilità tiene conto sì di quanto previsto dal terzo comma dell’articolo 9 della legge 898 del 1970, così come modificato dalla L. 74 del 1987 che cita: “qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell’assegno di cui all’articolo 5 nel caso in cui l’ex coniuge abbia contratto nuove nozze e vi sia, di conseguenza, un ex equo tra coniuge divorziato e coniuge superstite”, ma anche delle finalità solidaristiche enunciate dall’art 5 della stessa legge .
E’ il caso di una vedova di un avvocato il cui matrimonio è durato alcuni mesi rispetto al precedente rapporto coniugale con la prima moglie di 12 anni. Venendo a mancare il de cuius il Tribunale di Rovigo attribuiva alla ex moglie l’80% della pensione di reversibilità. Successivamente la Corte d’Appello di Venezia confermava l’equità della ripartizione perchè:
“ - non poteva ritenersi che la (prima moglie) avesse rinunciato all’assegno divorzile solo per effetto del suo mancato pagamento da parte dell’obbligato (onde dovevano ritenersi irrilevanti le dichiarazioni reddituali del defunto e l’ordine di esibizione di quelle della reclamata); né tale rinuncia poteva essere ritenuta in base alla lettera inviata dal (padre) alla figlia in data 6.11.1995, sia perché proveniente dalla parte obbligata, sia perché detta lettera era equivoca, posto che l’asserita disponibilità della (prima moglie) poteva riferirsi semplicemente al fatto che l’avente diritto era disponibile ad utilizzare in favore della figlia anche quanto le spettava come assegno divorzile; inoltre le prove orali dovevano considerarsi inammissibili, perché dirette a contrastare le risultanze di un provvedimento giurisdizionale e dovendo considerarsi, alla stregua della richiamata giurisprudenza di legittimità, la necessità di un ulteriore intervento giurisdizionale, senza alcuna possibilità di incisione automatica e diretta dei fatti sopravvenuti sulle statuizioni economiche discendenti dalla sentenza divorzile;
- neppure era meritevole di censura la distribuzione percentuale della pensione effettuata dal primo Giudice, nella misura dell’80% in favore della prima moglie, il cui matrimonio aveva avuto una durata legale di poco meno di 12 anni (dal 30 settembre 1968 al 27 agosto 1980) contro i pochi mesi (dal 6 giugno all’11 ottobre 2007) dell’ultimo matrimonio; infatti anche volendo valorizzare solo il periodo in cui vi era stata coincidenza tra vincolo legale ed effettiva convivenza coniugale,(la prima moglie) poteva comunque vantare un periodo maggiore (dal 30 settembre 1968 al 1972) contro i quattro mesi (della seconda); era quindi evidente che il Tribunale aveva valorizzato ampiamente anche la convivenza more uxorio tra la (seconda moglie ed il de cuius), così come allegata, a prescindere dal dato formale secondo cui le rispettive residenze anagrafiche erano rimaste distinte sino in prossimità della celebrazione.”
A tale responso la vedova dell’avvocato si rivolge ai Supremi Giudici. Con sentenza n. 23670 la Corte di Cassazione rigetta il ricorso e conferma l’esito del Tribunale e della Corte d’Appello precisando che “la ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso fra coniuge divorziato e coniuge superstite aventi entrambi i requisiti per la relativa pensione, deve essere effettuata, oltre che sulla base del criterio della durata dei rispettivi matrimoni, anche ponderando (alla luce della sentenza interpretativa di rigetto della Corte costituzionale n. 419 del 1999) ulteriori elementi, correlati alla finalità solidaristica che presiede al trattamento di reversibilità, da individuare, nell’ambito dell’art. 5 della legge n. 898/70, in relazione alle particolarità del caso concreto, nella misura in cui ciò sia necessario per evitare, per quanto possibile, che l’ex coniuge sia privato dei mezzi necessari a mantenere il tenore di vita che gli avrebbe dovuto assicurare (o contribuire ad assicurare nel tempo l’assegno di divorzio ed il secondo coniuge del tenore di vita che il de cuius gli assicurava (o contribuiva ad assicurargli) in vita nonché alla durata delle rispettive convivenze prematrimoniali. (Cfr. Cass. nn. 10669/2007; 5060/2006; 4868/2006; 6272/2004); b) in quest’ambito, se deve escludersi che l’applicazione del criterio temporale si risolva nell’impossibilità di attribuire una maggiore quota di pensione al coniuge il cui matrimonio sia stato di minore durata, resta fermo il divieto di giungere, attraverso la correzione del medesimo criterio temporale, sino al punto di abbandonare totalmente ogni riferimento alla durata dei rispettivi rapporti matrimoniali […….]
La decisione della Corte territoriale è in linea con tali principi, avendo ritenuto, nei termini esposti nello storico di lite, la congruità della ripartizione operata dal primo Giudice (e, quindi, confermata) sulla base dell’elemento (correttivo della sola durata del vincolo matrimoniale) costituito dalla convivenza more uxorio tra la seconda moglie e l’Avvocato”.
Quindi, ove ricorrano i presupposti generali previsti dall’ articolo 9 della legge 898 del 1970, così come modificato dalla L. 74 del 1987, anche il coniuge divorziato, oltre al coniuge superstite, ha diritto a percepire una quota della pensione di reversibilità. Tale fondamento trova spiegazione oltre che nella funzione assistenziale della pensione anche nella necessità di valutare il contributo che ciascun coniuge (divorziato e superstite) ha apportato al patrimonio del defunto.
La differenza risiede nel fatto che, qualora vi fosse concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite, bisogna adire ad una pronuncia del Tribunale che stabilisca le quote spettanti a ciascun coniuge. L’istanza va proposta mediante ricorso e troverà soluzione con sentenza al termine di un procedimento camerale ove il giudice stabilirà le modalità di corresponsione dell’assegno e l’entità dello stesso.
Il criterio di proporzionalità temporale per la suddivisione in percentuale della pensione di reversibilità si basava sull’interpretazione letterale del comma terzo dell’articolo 9 (che parla unicamente di “durata del rapporto”). Pertanto per la ripartizione del trattamento di reversibilità tra coniuge superstite e coniuge divorziato non poteva essere utilizzato parametri diversi da quello fornito dalla durata del rapporto matrimoniale, un numero fornito dalla proporzione fra le estensioni temporali dei rapporti matrimoniali degli stessi coniugi con l’ex coniuge deceduto
A seguito di sentenza della Corte Costituzionale (N. 419/99) chiamata a valutare il criterio di legittimità costituzionale dell’articolo 9 su citato, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione ha stabilito che “nel disciplinare i rapporti patrimoniali tra coniugi in caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il legislatore ha assicurato all’ex coniuge, al quale sia stato attribuito l’assegno di divorzio, la continuità del sostegno economico correlato al permanere di un effetto della solidarietà familiare, mediante la reversibilità della pensione che trae origine da un rapporto previdenziale anteriore al divorzio, o di una quota di tale pensione qualora esista un coniuge superstite che abbia anch’esso diritto alla reversibilità.”
La pensione di reversibilità realizza la sua funzione solidaristica come :
- forma di ultrattività della solidarietà coniugale, assicurando la continuazione del sostentamento prima assicurato dal reddito del coniuge deceduto (sentenze n. 70 del 1999).
- diritto diretto della pensione, nei confronti dell’ex coniuge come mezzo necessario per il proprio adeguato sostentamento;
- conservazione di un diritto, quello alla reversibilità di un trattamento pensionistico geneticamente collegato al periodo in cui sussisteva il rapporto coniugale 18 del 1998).
Mariagabriella Corbi
LaPrevidenza.it, 19/11/2011