venerdì, 02 giugno 2023

Stalking: prime  applicazioni dell’art.612-bis c.p. e distinzione dal reato di maltrattamenti

Tribunale di Bari, Sezione Riesame, Ordinanza del 6 aprile 2009 n 347 - Valter Marchetti

 


Il fenomeno dello  “stalking”.

I Giudici del Tribunale di Bari, richiamando nell’Ordinanza in esame le schede dell’Ufficio Studi del Dipartimento Giustizia relative ai lavori parlamentari che hanno portato all’introduzione dell’art.612 bis c.p.  mediante il  d.l. 23 febbraio 2009 n.11,  osservano come   il fenomeno dello   “stalking”  consiste nel  “ comportamento assillante e invasivo della vita altrui realizzato mediante la reiterazione insistente di condotte intrusive, quali telefonate, appostamenti, pedinamenti fino, nei casi più gravi, alla realizzazione di condotte integranti di per sé reato ( minacce, ingiurie, danneggiamenti, aggressioni fisiche) ”.

L’approccio utilizzato nei paese di common law.

Alcuni paesi di common law sono da tempo  intervenuti legislativamente sul fenomeno dello stalking, prevedendo una norma penale che dà una definizione dello stalking c.d.  “minimale”, cui sono collegate pene non troppo elevate. Al verificarsi della fattispecie o comunque di  “fumus della realizzazione della stessa”, la vittima può richiedere all’autorità di emanare un  “ restraining order”  attraverso il quale lo stalker viene diffidato dal proseguire nelle molestie persecutorie. Se lo stalker viola il restraining order, immediatamente scatta l’aggravante del reato in questione e conseguentemente le sanzioni divengono molto più pesanti. Di frequente  insieme alle misure penali,  vengono applicate sanzioni interdittive o civili o trattamenti psicologici, questi ultimi non previsti, invece, nell’ordinamento italiano.

Il nostro ordinamento, un vuoto colmato ?

Nell’Ordinanza in esame, i Giudici di merito osservano come, non sia prevista, nel nostro codice penale, una specifica fattispecie di reato e che “ il fenomeno dello stalking viene generalmente ricondotto al reato contravvenzionale di molestie ( 660 c.p.) “, il quale risulta non idoneo a colpire lo stalker nonché a prevenire la possibile escalation degli atti persecutori di quest’ultimo, mentre le fattispecie più gravi sono applicabili solo nei casi in cui la situazione si è già irrimediabilmente aggravata. Inoltre, l’interesse tutelato dall’art.660 c.p. è solitamente individuato nell’ordine pubblico sotto il profilo della c.d.  “pubblica tranquillità” tanto è vero che trovano qui ragione la procedibilità d’ufficio per la contravvenzione e la conseguente attuazione della tutela penale a prescindere dalla volontà della persona molestata o disturbata.....

Avv. Valter Marchetti, Foro di Savona

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LaPrevidenza.it, 14/12/2009

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