Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 22.2.2010 n. 4063
Con ricorso al Tribunale di Siena, in funzione di giudice del lavoro, A.U., già dipendente del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale dal (OMISSIS) e inquadrato nella sesta qualifica funzionale in qualità di assistente amministrativo, esponeva che: a seguito di ordine di servizio del direttore dell'Ufficio del Lavoro di (OMISSIS) in data (OMISSIS) aveva assunto le funzioni vicarie, con poteri di coordinamento e di firma, della direttrice responsabile della sezione circoscrizionale di (OMISSIS)e, per il protrarsi dell'assenza della titolare, aveva retto l'ufficio dal (OMISSIS), venendo anche nominato "reggente ad interini" con ordine di servizio del (OMISSIS); gli era stata affidata, inoltre, la responsabilità di collaborare con il consegnatario dell'Ufficio Provinciale nella custodia e manutenzione del patrimonio mobiliare degli uffici; era stato successivamente inquadrato nella categoria (OMISSIS) del c.c.n.l. dei dipendenti del comparto Ministeri ed era stato trasferito, alla predetta data del (OMISSIS), all'Ufficio Provinciale, dove, però, era stato costretto ad una quasi totale inattività e al disimpegno di compiti mortificanti (addetto alle informazioni generali sulle competenze della Direzione Provinciale, addetto al protocollo della corrispondenza), tanto da essere colpito da vari disturbi di natura psico-somatica che lo avevano indotto, infine, al pensionamento. Domandava, perciò, la condanna del Ministero al pagamento delle differenze retributive per lo svolgimento delle mansioni superiori e il risarcimento del danno professionale, biologico ed esistenziale "da mobbing ' in conseguenza del successivo demansionamento....
LaPrevidenza.it, 05/03/2010
051220171
Avvocato
Diritto del lavoro, diritto previdenziale, diritto civile
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