Avv. Maurizio Danza - Arbitro regionale pubblico impiego
Di particolare interesse il decreto n.625/2016 depositato in data 14 aprile 2016, emesso dalla sez. III Civile-Volontaria giurisdizione della Corte di Appello di Perugia presieduta dal Dott. Silvio Magrini Alunno che ha condannato il Ministero dell’Economia e delle Finanze alla corresponsione del danno non patrimoniale, quale conseguenza della durata irragionevole del processo. Nel caso di specie i ricorrenti, difesi dall’Avv. Maurizio Danza del Foro di Roma avevano chiesto la condanna al risarcimento del danno, sulla base dell’art.2 L.n.24 marzo 2001 n.89 ( c.d. legge Pinto), per violazione del giusto processo mai concluso innanzi al TAR del Lazio-Roma per “la condanna al riconoscimento e corresponsione della indennità di pubblica sicurezza in favore dei dipendenti civili del convenuto Ministero degli Interni”, i ricorrenti lamentavano “la sussistenza della violazione del termine ragionevole previsto dall’art.3 della L.n.89/2001”, non avendo la Sezione del Tar Lazio competente adottato alcun provvedimento ,né di tipo collegiale nè monocratico in riferimento al ricorso incardinato presso il Tribunale Amministrativo del Lazio- Roma. Nel caso di specie, i giudici della Corte di Appello hanno ritenuto che “dalla documentazione assunta e dagli atti acquisiti della parte si evince che il ricorso dinnanzi al TAR del Lazio risultava depositato in data 29/2/2000; il TAR emetteva decreto di perenzione in data 6/7/2012, e che dunque il giudizio, così come sopra evidenziato ha avuto una durata di anni 12 e mesi 5,a fronte di una durata ragionevole di anni 3 anni, superando di 7 anni tale termine ragionevole. Per tali motivi la Corte, nel condannare a risarcire il danno non patrimoniale il Ministero dell’Economia e delle Finanze per la somma di euro 3500,00 oltre al rimborso delle spese legali, a favore di ciascuno dei ricorrenti, ha aderito all’orientamento recente della sentenza n.2261/2016 Suprema Corte di Cassazione , secondo cui il criterio di liquidazione del danno deve essere pari ad euro 500 per ciascun anno di ritardo, tenendo conto anche della intervenuta perenzione del giudizio amministrativo.
LaPrevidenza.it, 25/04/2016
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Diritto del lavoro, Diritto previdenziale
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