domenica, 04 giugno 2023

Gli strumenti normativi per il superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni dopo il D.Lgs. 25.5.2017 di modifica del T.U. Pubblico Impiego

Prof. Maurizio Danza- Docente di Diritto del Lavoro presso Universitas Mercatorum

 

Di fondamentale importanza nel perseguimento dell'obiettivo del superamento del fenomeno del precariato nelle pubbliche amministrazioni, l'art.20 del D.Lgs.n.75 del 25 maggio 2017 pubblicato su G.U. n.130 del 7 giugno 2017. A ben vedere infatti, tale norma che si ascrive tra le disposizioni transitorie e finali del decreto di modifica del testo unico del pubblico impiego, definisce alcuni strumenti di intervento che le pubbliche amministrazioni potranno utilizzare alfine di realizzare le politiche occupazionali in riferimento al triennio 2018-2020. Va subito precisato, quanto alle tipologie di forme flessibili destinatarie dell'intervento del Governo in materia di assunzione, che tra i contratti di lavoro flessibili, pure richiamati nella nuova versione dell'art.36 del D.lgs.n.165/2001,come modificato dall'art.9 del decreto, il contratto di somministrazione a tempo determinato , regolamentato dagli articoli 30 e seguenti del D.Lgs.n.81/2015 attuativo del Jobs Act, non può costituire titolo valido per l'accesso alle procedure di assunzione a tempo indeterminate nella pubblica amministrazione per il triennio 2018/2020 ( cfr. co.9). Ecco quanto dispone il lungo art.20 del D.Lgs.n.75/2017.

1) LE ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO PER IL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO SECONDO L'ART.20 CO.1 E CO.12. 

A ben vedere la norma prevede infatti al co.1 che " Le amministrazioni, al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, assumono a tempo indeterminato personale non dirigenziale". Il personale da assumere deve però essere in possesso di tutti i seguenti requisiti, da intendersi dunque posseduti cumulativamente e cioè : a) risultare in servizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015 con contratti a tempo determinato presso l'amministrazione che procede all'assunzione; b) essere stato reclutato a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte, con procedure concorsuali anche espletate presso amministrazioni pubbliche diverse da quella che procede all'assunzione; c) aver maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione che procede all'assunzione almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni. Il comma 12 stabilisce inoltre che "ai fini delle assunzioni di cui al comma 1, ha priorità il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2) LE PROCEDURE CONCORSUALI RISERVATE SUL 50% DEI POSTI DISPONIBILI PER I TITOLARI DI CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILI

L'ART.20 CO.2 A tal proposito il comma 2 dell'art.20 stabilisce che " Nello stesso triennio 2018-2020, le amministrazioni, possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni di cui all'articolo 6, comma 2, e ferma restando la garanzia dell'adeguato accesso dall'esterno, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, al personale non dirigenziale. Anche tale strumento può essere utilizzato nei confronti di chi possiede tutti i seguenti requisiti e cioè : a) risultare titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso l'amministrazione che bandisce il concorso; b) aver maturato, alla data del 31 dicembre 2017, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso l'amministrazione che bandisce il concorso. Vale la pena di precisare come i due strumenti di politica assunzionale a tempo indeterminato di cui al comma 1 e 2 dell'art.20 siano applicabili anche " al personale tecnico- professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, nonché al personale delle amministrazioni finanziate dal Fondo Ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca ( cfr.co.11).

3) ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO DI CUI AL CO.1 E CO2 ,ELEVANDO GLI ORDINARI LIMITI FINANZIARI E CON RISORSE DERIVANTI DAI CONTRATTI DI LAVORO FLESSIBILE: L'ART.20 CO.3 E CO.5

In tal senso la disposizione di cui al co.3. dell'art.20 del D.lgs.n.75/2017 che stabilisce "Ferme restando le norme di contenimento della spesa di personale, le pubbliche amministrazioni, nel triennio 2018-2020, ai soli fini di cui ai commi 1 e 2, possono elevare gli ordinari limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato previsti dalle norme vigenti, al netto delle risorse destinate alle assunzioni a tempo indeterminato per reclutamento tramite concorso pubblico, utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, nei limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 20 luglio 2010, n. 122, calcolate in misura corrispondente al loro ammontare medio nel triennio 2015-2017 a condizione che le medesime amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno di cui all'articolo 40-bis, comma 1, e che prevedano nei propri bilanci la contestuale e definitiva riduzione di tale valore di spesa utilizzato per le assunzioni a tempo indeterminato dal tetto di c ui al predetto articolo 9, comma 28. In sostanza a ben vedere la disposizione, fermo restando le norme di contenimento della spesa di personale, consente alle pubbliche amministrazioni di disporre ulteriori assunzioni, con le procedure indicate solo utilizzando a tal fine le risorse previste per i contratti di lavoro flessibile, debitamente certificate da un punto di vista finanziario. Infatti in tal caso la amministrazione non potrà avvalersi di altri rapporti di lavoro flessibili secondo le chiare lettere di cui al co.5, "Fino al termine delle procedure di cui ai commi 1 e 2, è fatto divieto alle amministrazioni interessate di instaurare ulteriori rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per le professionalità interessate dalle predette procedure. Il comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è abrogate".

4) DIVIETO DI RICORSO AGLI STRUMENTI DI ASSUNZIONE PER LE AUTONOMIE LOCALI CHE NON RISPETTANO I VINCOLI FINANZIARI: L'ART.20 CO.4 Il successivo comma 4., non consente alle amministrazioni comunali l'utilizzazione di tale strumenti nel caso di mancato rispetto dei vincoli di finanza pubblica .In tal senso stabilisce che " Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non possono essere applicate dai comuni che per l'intero quinquennio 2012-2016 non hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica. Le regioni a statuto speciale, nonché gli enti territoriali ricompresi nel territorio delle stesse, possono applicare il comma 1, elevando ulteriormente i limiti finanziari per le assunzioni a tempo indeterminato ivi previsti, anche mediante l'utilizzo delle risorse, appositamente individuate con legge regionale dalle medesime regioni che assicurano la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, derivanti da misure di revisione e razionalizzazione della spesa certificate dagli organi di controllo interno. Ai fini del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali delle predette regioni a statuto speciale, calcolano inoltre la propria spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dalle regioni ai sensi del periodo precedente. I predetti enti possono prorogare i rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2018, nei limiti delle risorse utilizzabili per le assunzioni a tempo indeterminato, secondo quanto previsto dal presente articolo. 5)LE ESCLUSIONI DALLE PROCEDURE DI ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO : GLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE, SCUOLA: ART 20 CO.7 Di particolare interesse la disposizione che esclude,dalla applicazione degli strumenti di superamento del precariato, gli uffici di diretta collaborazione degli organi politici1 e la scuola, atteso che il co.9 stabilisce che "Il presente articolo non si applica al reclutamento del personale docente, educativo e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) presso le istituzioni scolastiche ed educative statali. Fino alla adozione del regolamento di cui all'articolo 2, comma 7, lettera e), della legge 21 dicembre 1999, n. 508, le disposizioni del presente articolo non si applicano alle Istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica . I commi 5 e 6 del presente articolo non si applicano agli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218.

6)LA PROROGA DEI CONTRATTI INTERESSATI DALLE PROCEDURE DI ASSUNZIONE E LE DISPOSIZIONI SPECIALI PER ALCUNE FIGURE DEL SSN E

1 " co.7Ai fini del presente articolo non rileva il servizio prestato negli uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001 o degli organi politici delle Regioni, secondo i rispettivi ordinamenti, né quello prestato in virtù di contratti di cui agli articoli 90 e 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ( cfr. co.7), PER I LAVORATORI SOCIALMENTE UTILI : L'ART.20 CO.8, 10 E 14

A tal proposito il co.8 prevede che, nelle more delle procedure di assunzione a tempo indeterminato, I contratti a tempo determinate del personale individuato possa essere prorogato attribuendo alla pa,dunque, un potere discrezionale in materia di proroga del rapporto di lavoro; ed infatti la disposizione recita letteralmente che ".Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2, fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Nel successivo co.10 , il decreto ripropone le disposizioni speciali in tema di "Servizio sanitario nazionale stabilendo che "per il personale medico, tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2018 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione, e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi contratti di lavoro flessibile ai sensi del comma 542 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Infine il co14, conferma la possibilità di procedere a quelle assunzioni, sempre a tempo indeterminato, previste dalle disposizioni speciali in tema di lavoratori socialmente utili con relative proroga dei contratti a favore degli interessati ; in tal senso dispone che "le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate dall'articolo 1, commi 2092, 211 e 212, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono consentite anche nel triennio 2018- 2020. Per le finalità di cui al presente comma le amministrazioni interessate possono utilizzare, altresì, le risorse di cui ai comma 3 e 4 o previste da leggi regionali, nel rispetto delle modalità, dei limiti e dei criteri previsti nei commi citati. Ai fini delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti territoriali calcolano la propria spesa di personale al netto dell'eventuale cofinanziamento erogato dallo Stato e dalle regioni. Le amministrazioni interessate possono applicare la proroga degli eventuali contratti a tempo determinato secondo le modalità previste dall'ultimo periodo del comma 4.

 2  L. 27 dicembre 2013, n. 147 ART.1 C.209. Al fine di razionalizzare la spesa per il finanziamento delle convenzioni con lavoratori socialmente utili e nell'ottica di un definitivo superamento delle situazioni di precarietà nell'utilizzazione di tale tipologia di lavoratori, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa ricognizione della normativa vigente in materia, dell'entità della spesa sostenuta a livello statale e locale e dei soggetti interessati, si provvede a individuare le risorse finanziarie disponibili, nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, destinate a favorire assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, anche se con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e in particolare dell'articolo 4, comma 8, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013.

Prof. Maurizio Danza

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LaPrevidenza.it, 12/06/2017

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