Tribunale di Genova, Sentenza 27 settembre 2011, n. 1401
Lu.D'A., Fr.Co., Ma.Ca. convenivano in giudizio l'Il. S.p.A. per sentir accertare il loro diritto a vedersi computare nel normale orario di lavoro, con la maggiorazione per il lavoro straordinario, il tempo da loro impiegato per indossare tuta di lavoro e dpi presso lo spogliatoio assegnato, quindi recarsi all'orologio marcatempo del relativo reparto e compiere l'operazione inversa a fine servizio. Richiamavano a tal fine la normativa nazionale e comunitaria in materia di orario di lavoro, nonché la giurisprudenza di legittimità e di merito in ordine alla riconducibilità all'orario di lavoro di ogni attività, anche preparatoria, purché etero - diretta dal datore di lavoro. Poiché Il. S.p.A. aveva stabilito il numero e la dislocazione dei reparti, il numero e la dislocazione degli spogliatoi, l'organizzazione degli stessi e del servizio di trasporto all'interno dello stabilimento, nonché aveva imposto a tutti i lavoratori l'obbligo di vestizione e vestizione in Azienda della tuta e dei dpi e l'obbligo di conservazione degli stessi all'interno di uno specifico armadietto, personalmente assegnato ad ogni lavoratore, non poteva che concludersi per la riconducibilità del c.d. tempo tuta e del tempo impiegati dai lavoratori per recarsi dallo spogliatoio all'orologio di reparto riconducibile nell'ambito dell'orario di lavoro retribuibile. Chiedevano che questo maggior orario lavorato venisse remunerato con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario e fosse computato anche ai fini della retribuzione di ferie, 13esima mensilità secondo la disciplina del ccnl applicabile. Si costituiva Il. S.p.A., chiedendo il rigetto del ricorso, contestando che i lavoratori, sia nel tempo per recarsi allo spogliatoio (e viceversa) sia per il tempo di vestizione/vestizione dei i dpi, siano a disposizione del datore di lavoro, non essendo in alcun modo assoggettati al suo potere gerarchico e direttivo, con la conseguenza che tali attività non potevano essere considerate tempo di lavoro effettivo ai sensi dell'art. 5 n. 2 de r.d.l. n. 1955/23 e quindi remunerate per come invece richiesto. E ciò in conformità alla la stessa contrattazione collettiva applicabile (sia l'art. 5 comma 9 del ccnl 9.7.1994 sia l'art. 5 CCNL industria metalmeccanica privata applicata a decorrere dall'1.7.1999) che considerano ore di lavoro solo quelle di effettiva prestazione. Sulla base di tali difese la causa è stata decisa, senza necessità di istruttoria, previa acquisizione dei verbali di interrogatorio delle parti reso in altre cause omologhe (Mi.Fr./Il. rg. 2444/2008 e Ro./Il. S.p.A. rg. 2799/2006, Uv./Ma. rg. 9313/2004 Tribunale Milano acquisizione di copia delle CTU effettuate nell'ambito delle cause Am. + 15 e Ca.Gi. + 13 circa la quantificazione dei tempi di maggior lavoro oggetto di ricorso. Veniva depositato conteggio concordato circa i tempi di lavoro oggetto di ricorso secondo i parametri individuati con ordinanza 22.3.2011, nonché quantificazione concordata degli importi spettanti ai ricorrenti...
Sul tema consulta anche la sentenza 19358/2010
(Fonte Altex)
LaPrevidenza.it, 31/01/2012
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Professore Avvocato
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