Legittima la rivalutazione della I.I.S. in favore dei danneggiati da sindrome di talidomide
Tribunale Roma, sezione terza lavoro, sentenza 8.9.2016 n. 7322
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE TERZA LAVORO
IL TRIBUNALE DI ROMA, sezione 3^ lavoro, primo grado, in persona del giudice dr. Dario Conte, alla pubblica udienza del 8 settembre 2016, ha pronunciato, mediante lettura, la seguente SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE nel procedimento civile in primo grado in materia di assistenza obbligatoria iscritto al n. 11330 del RGAC dell'anno 2016, vertente tra:
MINISTERO DELLA SALUTE, elett.nte domic.to in Roma, Via dei Portoghesi n.12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappr.nta e difende - opponente
E Bi. Al., elett.nte domic.to in Roma, Via Lorenzo Valla n.18, presso l'Avv. Luca Maraglino, che lo rappr.nta e difende -
Fatto
Con ricorso depositato in data non nota agli atti Bi. Al. adiva questo Ufficio per sentir ingiungere al MINISTERO DELLA SALUTE il pagamento in suo favore della somma di E. 57.827,82 oltre interessi e spese, a titolo di differenze sull'indennizzo corrispostogli dal Ministero nell'ottobre 2015 in forza di provvedimento del 25/9/2015, per il periodo 1/1/2008- 31/12/2014, ai sensi dell'art.2, co. 363, della legge n.244/2007 e s m., quale soggetto riconosciuto affetto da sindrome di talidomide, nella misura di E. 335.778,54, in conseguenza dell'accertata ascrizione del grado dell'infermità alla terza categoria della tabella A allegata al DPR n.834/81.
A fondamento della domanda deduceva che essendo l'indennizzo dovuto era pari a 6 volte l'importo di cui all'art. 2 della legge n.210/92; e che a seguito di Cort. Cost. n.293/2011, poi recepita da Cass. 29080/2011, anche la voce relativa all'indennità integrativa speciale doveva essere rivalutata, la prestazione era stata liquidata in misura inferiore al dovuto.
Con decreto del 10/2/2016, notificato il 22/2/2016, il giudice adìto provvedeva in conformità.
Con ricorso depositato il 22/3/2016 il MINISTERO DELLA SALUTE proponeva qui opposizione per la revoca del decreto e la reiezione dell'avversa domanda, per il seguente motivo:
a) l'importo della prestazione era regolato dall'art.1, co.4, della legge n. 229/2005 (che regolava la materia per i danni da vaccinazione obbligatoria), il quale già prevedeva che l'intero importo dell'indennizzo fosse rivalutato annualmente in base alla variazione degli indici istat. La pretesa attorea di veder ulteriormente rivalutare la voce relativa all'indennità integrativa speciale in base a Cort. Cost. 293/2011 era infondata, tanto più che la Corte aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art.11, commi 13 e 14, del d.l. n. 78/2010, conv. in legge n. 122/2010, il quale aveva stabilito che detta voce non fosse soggetta alla rivalutazione prevista dall'art.2, co,.1, della legge n.210/92, proprio in ragione dell'irragionevole disparità di trattamento che tale previsione determinava rispetto agli indennizzati per sindrome di talidomide, ai quali, per il rinvio operato dalla legge n.244/2007 alla legge n.229/2005, spettava la rivalutazione dell'intero indennizzo; disparità che la replicazione della rivalutazione finiva col riprodurre.
Resisteva il Bi chiedendo argomentatamente respingersi l'avversa opposizione e confermarsi il decreto opposto.
La causa, istruita per documenti, è stata decisa come da dispositivo.
L'opposizione appare infondata e va pertanto respinta.
L'obiezione sollevata dall'opponente Ministero secondo la quale, essendo l'indennizzo spettante ai danneggiati da sindrome di talidomide già espressamente per legge interamente soggetto a rivalutazione anche per la quota relativa all'indennità integrativa speciale, in base all'art.1 della legge n.229/2005 cui l'art. 2, co.263, della legge n. 244/2007 fa rinvio, detta quota non potrebbe essere ulteriormente rivalutata in base all'art. 2 della legge n.210/92 e s.m. quale risultante all'esito di Cort. Cost. n. 293/2011, sarebbe fondata a misura in cui la domanda attorea implicasse la pretesa di duplicare/raddoppiare il meccanismo di rivalutazione.
Appare invece infondata ove il Ministero volesse implicare che la rivalutazione dovesse operare, sulla voce indennità integrativa speciale quale vigente nel 1992, solo a partire dal 2009 o da epoca comunque anteriore al 1993, posto che appare invece chiaro che, ai sensi dell'art. 2 della legge n.210/92 quale risultante da Cort. Cost. n. 293/2011, tale voce va rivalutata annualmente, rispetto all'importo vigente nel 1992, fino al 2008, sulla base del tasso di inflazione programmato, secondo quanto previsto dal predetto art. 2; e successivamente (ossia dal 2009 in poi) in base agli indici istat secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge n.229/2005, senza che ciò dia luogo ad alcuna duplicazione del meccanismo di rivalutazione nello stesso periodo di tempo.
Fatta questa premessa, l'obiezione appare insufficiente a destituire di fondamento il decreto opposto, posto che il conteggio in base al quale il Bianco, già nella fase monitoria, ha quantificato il maggiore indennizzo che pretende spettargli, non fa che riprodurre gli importi dell'indennizzo quali risultanti, anno per anno, da documento-tabella intestato Ministero della Salute - Direzione generale delle prestazioni sanitarie e medico-legali; e la difesa del Ministero non contesta né la provenienza del documento, né la coerenza degli importi da esso riportati col corretto sviluppo della rivalutazione della voce indennitaria degli indennizzi; né come onere nel rito (Cass. 10116/2015, 4051/2011, 945/2006; Cass SU n. 761/2002), lo sviluppo matematico del conteggio, che peraltro, si ribadisce, è operato in base alle stesse tabelle redatte dall'Amministrazione; né, infine, dà evidenza che le sue stesse tabelle contemplino indebite duplicazioni di rivalutazione della voce, che non si ha dunque ragione di ipotizzare sussistenti. Deve pertanto presumersi che l'Amministrazione abbia fatto semplicemente cattivo governo per errore di calcolo delle sue stesse tabelle.
Il decreto opposto va pertanto interamente confermato e dichiarato esecutivo ai sensi degli artt. 653 e 654 c.p.c..
Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo in base al dm 55/2014, seguono la soccombenza e sono distratte per dichiarazione di antistatarietà ex art. 93 c.p.c..
Tali i motivi della decisione in epigrafe.
Diritto
P.Q.M. definitivamente pronunciando, contrariis reiectis:
a) respinge l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto (n. 1053 del 10/2/2016) dichiarandolo esecutivo;
b) condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposto, delle spese del presente giudizio, che liquida in E. 10,00 per spese e E. 4.000,00 per compensi, oltre S.F., Iva e Cpa, da distrarsi.
Così deciso in Roma il 8 settembre 2016
Depositata in cancelleria il 08/09/2016.
LaPrevidenza.it, 03/11/2017