giovedì, 01 giugno 2023

Il docente con diploma magistrale abilitante ha diritto all'insegnamento nelle graduatorie ad esaurimento

Tribunale di Como, Sez. lavoro, Sentenza 21.1.2016 - Maurizio Danza

 

Di particolare interesse la sentenza del Tribunale di Como Sez. Lavoro del 21 gennaio 2016, adito dalla ricorrente patrocinata dagli avvocati Leo Condemi e Maurizio Danza che, in possesso di titolo di diploma magistrale abilitante all’insegnamento conseguito anteriormente all’anno 2001-2002, aveva chiesto l’iscrizione nelle graduatorie permanenti ( ora in esaurimento a seguito dell’intervento legislativo di cui all’art. 1 c. 605 lett. c) L. 296/2006) . La difesa  aveva sostenuto che “ il diploma magistrale ottenuto prima di tale anno va considerate in via permanente titolo abilitativo all’insegnamento ed insuscettibile di perdere il proprio valore. In tal senso depongono svariati interventi normativi a partire dalla L. 341/1990 (art. 3 c. 2 attuato dall’art. 2 c. 1 decreto interministeriale 10 Marzo 1997) fino alla L. 425/1997 a seguito della quale venne emanato il DPR 323/1998 il cui art. 15 ribadisce il valore abilitante all’insegnamento dei diplomi magistrali conseguiti entro l’anno 2001-2002”. Accogliendo il ricorso sia sotto il profilo cautelare che nel merito, il giudice del Lavoro di Como Dott. Canepa con sentenza ex art.429 c.p.c. di condanna del Miur, e dell’USR di Reggio Emilia, ha motivato altresì che “ Il DM 235/2014 deve ritenersi illegittimo nella parte in cui impedisce l’iscrizione nelle graduatorie permanenti (ora in esaurimento a seguito dell’intervento legislativo di cui all’art. 1 c. 605 lett. c) L. 296/2006) dei docenti in possesso di titolo abilitante all’insegnamento conseguito anteriormente all’anno 2001-2002. .. Tale granitico impianto normativo non può certamente considerarsi posto in discussione dall’art. 1 c. 605 lett. c) L. 296/2006 che, nel trasformare le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento ed imponendo un termine di decadenza al 2008 per l’inserimento in queste ultime dei docenti già in possesso di abilitazione, non può sicuramente ritenersi concernere la posizione dei docenti di cui si discute nel presente processo al cui titolo di studio il legislatore (anche avvalendosi di fonti normative sub legislative) aveva fin da tempi ben più lontani attribuito un inequivocabile valore abilitante permanente. Il caso , appare altresì di particolare rilevanza, atteso che come sottolinea anche il giudice in sentenza, in merito alla questione giuridica, non sussiste uniformità di vedute in giurisprudenza.

Prof. Avv. Maurizio Danza

***

(Sentenza n. 14/2016 pubbl. il 21/01/2016  RG n. 1007/2015 N.R.G. 1007/2015)


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  

TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE II CIVILE  

GIUDICE DEL LAVORO

Il Tribunale di Como, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del Dott. Andrea Canepa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALEE XART.429 C.P.C. nella causa R.G.L. 1007/2015promossa da:

M**** M**** (C.F.********) elettivamente domiciliata presso l'avv.to...., con studio in indirizzo Telematico, che lo assiste e difende come da delega agli atti  (................... )  PARTE RICORRENTE  contro USR - AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA (C.F./P.IVA ), elettivamente domiciliato presso l'avv. , con studio in , che lo assiste e difende come da delega agli atti


MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (C.F./P.IVA 80185250588), elettivamente domiciliato presso l'avv. , con studio in , che lo assiste e difende come da delega agli atti


UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA (C.F./P.IVA 80062970373), elettivamente domiciliato presso l'avv. , con studio in , che lo assiste e difende come da delega agli atti

(Avv. )  PARTE RESISTENTE

CONCLUSIONI DELLE PARTI  Come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il DM 235/2014 deve ritenersi illegittimo nella parte in cui impedisce l'iscrizione nelle graduatorie permanenti (ora in esaurimento a seguito dell'intervento legislativo di cui all'art. 1 c. 605 lett. c) L. 296/2006) dei docenti in possesso di titolo abilitante all'insegnamento conseguito anteriormente all'anno 2001-2002. E' infatti da rilevare come il diploma magistrale ottenuto prima di tale anno debba considerarsi in via permanente titolo abilitativo all'insegnamento ed insuscettibile di perdere il proprio valore. In tal senso depongono svariati interventi normativi a partire dalla L. 341/1990 (art. 3 c. 2 attuato dall'art. 2 c. 1 decreto interministeriale 10 Marzo 1997) fino alla L. 425/1997 a seguito della quale venne emanato il DPR 323/1998 il cui art. 15 ribadisce il valore abilitante all'insegnamento dei diplomi magistrali conseguiti entro l'anno 2001-2002. Tale granitico impianto normativo non può certamente considerarsi posto in discussione dall'art. 1 c. 605 lett. c) L. 296/2006 che, nel trasformare le graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento ed imponendo un termine di decadenza al 2008 per l'inserimento in queste ultime dei docenti già in possesso di abilitazione, non può sicuramente ritenersi concernere la posizione dei docenti di cui si discute nel presente processo al cui titolo di studio il legislatore (anche avvalendosi di fonti normative sub legislative) aveva fin da tempi ben più lontani attribuito un inequivocabile valore abilitante permanente. Il ricorso non può pertanto che trovare pieno accoglimento sia sotto il profilo cautelare che nel merito. Considerata la novità della questione giuridica, in relazione alla quale non sussiste uniformità di vedute in giurisprudenza, le spese di lite possono essere integralmente compensate con riferimento ad entrambe le fasi processuali.

P.Q.M.

1) Condanna parte resistente a consentire a parte ricorrente la presentazione della domanda per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (III fascia) della Provincia di Reggio Emilia.

2) Dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Como, 21 Gennaio 2016.

Il Giudice

Andrea Canepa

(Maurizio Danza)

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LaPrevidenza.it, 28/01/2016

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