domenica, 04 giugno 2023

Prestazioni Inail erogate a minorenni: necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare

Dr.ssa Silvana Toriello

 

Con circolare n. 34 del 2017 iNAIL chiarisce i dubbi , in particolare, emersi in merito alla necessità di acquisire, ai fini della corresponsione delle prestazioni economiche, l'autorizzazione del giudice tutelare, ai sensi dell'art. 320 c.c., per il compimento degli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, nonché ai fini della riscossione dei capitali.

Per quanto concerne la indennità per inabilità temporanea assoluta essa è corrisposta direttamente al minore in quanto per effetto della stipula del contratto di lavoro da parte del minore, la retribuzione è corrisposta direttamente dal datore di lavoro al lavoratore, ancorche minorenne. Poichè l'indennita per inabilita temporanea assoluta è prevista in sostituzione della retribuzione, è corrisposta dall'Inail direttamente al minorenne infortunato o tecnopatico senza che sia necessario l'intervento del genitore esercente la potesta o del tutore.

Ratei di rendita diretta

Nella rendita diretta non viene in considerazione il legame con la retribuzione presente nella fattispecie dell'indennità per inabilità temporanea assoluta di cui al punto precedente. Non possono essere riscossi direttamente dal minore che presti attivita lavorativa, ne dal minore tutelato in qualita di studente. I ratei dovranno, pertanto, essere riscossi dal genitore esercente la potesta sul minore medesimo o dal tutore. L'autorizzazione del giudice tutelare non è necessaria poichè la riscossione di detti ratei si configura come atto di ordinaria amministrazione. Ne deriva che le Strutture territoriali potranno effettuare il relativo pagamento nelle mani del genitore esercente la potesta sul minore o del tutore di quest'ultimo senza necessita di acquisire l'autorizzazione suddetta. Ad analoghe conclusioni si perviene anche con riferimento all'ipotesi in cui l'Istituto debba corrispondere al minore ratei arretrati di rendita diretta in un'unica soluzione.

Al riguardo, è stato osservato che la somma degli arretrati in questione potrebbe generare un'eccedenza rispetto alle ordinarie esigenze di vita tale da costituire un capitale suscettibile di investimento fruttifero, sul cui impiego, ai sensi dell'art. 320, comma 4, deve decidere il giudice tutelare. Invero, il ritardato pagamento e la conseguente erogazione di più ratei in un'unica soluzione non modificano la natura e la funzione della prestazione periodica che mantiene la finalità di assicurare la continuità del sostentamento del minore e non già quella di precostituire risorse finanziarie da investire affinché producano frutti.

Anche in tali ipotesi, dunque, le Strutture territoriali potranno effettuare il relativo pagamento nelle mani del genitore esercente la potestà sul minore o del tutore di quest'ultimo senza necessità di acquisire l'autorizzazione suddetta.

Per quanto riguarda l'ipotesi del minore emancipato, ai sensi dell'art. 394, comma 1, c.c., l'emancipazione conferisce al minore la capacità di compiere gli atti che non eccedono l'ordinaria amministrazione. Ne consegue che il pagamento dei ratei di rendita e degli eventuali arretrati dovrà essere effettuato direttamente nelle mani del minore, senza necessità di autorizzazione da parte del giudice tutelare.


Indennizzo in capitale del danno biologico

Anche questo indennizzo non puo essere direttamente riscosso dal minorenne che presti attivita lavorativa o che sia tutelato in qualita di studente. Tale prestazione deve, dunque, essere corrisposta al genitore esercente la potesta sul minore o, in mancanza, al tutore. L'autorizzazione del giudice tutelare deve essere sempre acquisita dal momento che tale prestazione è volta ad indennizzare il lavoratore mediante la corresponsione di un capitale destinato a garantire nel tempo i mezzi adeguati. In questa logica, si ritiene che il giudice tutelare debba autorizzare la riscossione del suddetto capitale al fine di adottare i provvedimenti utili a garantire che la somma riscossa sia impiegata coerentemente con la destinazione normativamente prevista.

Per quanto riguarda l'ipotesi del minore emancipato, ai sensi dell'art.394, comma 2, c.c., il minore emancipato può con l'assistenza del curatore riscuotere i capitali sotto la condizione di un idoneo impiego [...]. Ne consegue che il pagamento della prestazione in questione dovrà essere effettuato nelle mani del minore purché assistito dal curatore e senza necessità di autorizzazione da parte del giudice tutelare.

Resta salva l'ipotesi in cui il minore emancipato sia stato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale. In questo caso, infatti egli potrà, ai sensi dell'art. 397, ultimo comma, c.c., riscuotere da solo l'importo dell'indennizzo in capitale. Rendita a superstiti

Con riferimento alla rendita a superstiti, va innanzitutto osservato che la finalità istituzionale della stessa consiste nel garantire ai suddetti superstiti mezzi adeguati alle esigenze di vita.

La riscossione dei relativi ratei si configura, dunque, come già evidenziato in materia di rendita diretta, come atto di ordinaria amministrazione, inidoneo a incidere, ai fini che qui interessano, sul patrimonio del minore in quanto necessario per far fronte al mantenimento e all'istruzione del minore stesso.

A ciò deve aggiungersi che la rendita compete ai superstiti iure proprio e non iure hereditatis.

Sulla base delle suesposte considerazioni, si ritiene che la riscossione dei ratei che competono al minorenne a titolo di rendita a superstiti non deve essere sottoposta ad autorizzazione del giudice tutelare. Pertanto, le Strutture territoriali potranno effettuare il relativo pagamento nelle mani del genitore esercente la potestà sul minore o del tutore di quest'ultimo senza necessità di acquisire l'autorizzazione suddetta.

Con riferimento alle eventuali somme da corrispondere a titolo di arretrati e all'ipotesi del minore emancipato, valgono le stesse determinazioni assunte in materia di rendita diretta.


Prestazione una tantum erogata dal fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.

Ad analoghe conclusioni e sulla base delle stesse argomentazioni, si perviene con riferimento alla prestazione una tantum erogata dal fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro. Le strutture territoriali, pertanto, continueranno a seguire, ai fini del pagamento di tale prestazione, le istruzioni di cui alla circolare del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con Inail e Ipsema 27 febbraio 2009, n. 5 in base alla quale nel caso di figli minori la domanda è presentata dal soggetto che esercita la potestà genitoriale, ovvero la tutela.


Ratei di rendita diretta maturati e non riscossi dal genitore deceduto.

Nell'ipotesi in cui l'Istituto debba versare al minorenne ratei di rendita diretta maturati e non riscossi dal genitore deceduto, si ritiene necessario, ai sensi dell'art. 320, comma 3, c.c., acquisire l'autorizzazione del giudice tutelare dal momento che i suddetti ratei competono al minorenne iure hereditatis.

Per quanto riguarda le ipotesi di minore emancipato, ai sensi dell'art. 394, comma 3, c.c., per gli altri atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, oltre il consenso del curatore, è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare. Ne consegue che le Strutture territoriali dovranno effettuare il relativo pagamento direttamente nelle mani del minore assistito dal curatore dietro presentazione dell'autorizzazione suddetta.

Resta salva l'ipotesi in cui il minore emancipato sia stato autorizzato all'esercizio di un'impresa commerciale. In questo caso, infatti egli potrà, ai sensi dell'art. 397, ultimo comma, c.c. riscuotere da solo l'importo dei suddetti arretrati.

La circolare conclude precisando che le disposizioni dettate si applicano alle fattispecie in istruttoria e a quelle per le quali sono in atto controversie amministrative o giudiziarie o, comunque, non prescritte o decise con sentenza passata in giudicato.
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LaPrevidenza.it, 05/09/2017

SABRINA CESTARI
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