Inail, Circolare 28.4.2017 n. 18 - D.ssa Silvana Toriello
DURC positivo per le aziende che, entro il 21 aprile 2017, hanno presentato istanza di adesione alla rottamazione delle cartelle esattoriali se ricorrono gli altri requisiti di regolarità previsti dalla legge.
L'INAIL, con la circolare n. 18 del 2017, ha fornito le istruzioni operative per l'applicazione delle norme contenute nella Manovra correttiva 2017, dettando istruzioni operative alle proprie sedi alle quali comunica che gli adeguamenti procedurali interni che consentiranno di evidenziare le regolarità contributive attestate ai sensi dell'articolo 54 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, al fine del successivo annullamento in caso di eventuale inadempimento delle rate, sono in corso di realizzazione. Nell'attesa le Sedi devono tenere evidenza dei casi suddetti. Inail precisa altresì che sono in corso gli adeguamenti procedurali interni per l'acquisizione dall'agente della riscossione delle informazioni riguardanti i carichi oggetto di definizione agevolata e il regolare versamento delle rate e che, nelle more, le Sedi acquisiranno le suddette informazioni direttamente dall'agente della riscossione nell'ambito dell'istruttoria per il rilascio della regolarità contributiva. A far data dal 24 aprile 2017, nel caso in cui per i debiti nei confronti dell'Inail iscritti a ruolo, a seguito di invito a regolarizzare si accerti che il debitore abbia presentato entro il 21 aprile 2017 all'agente della riscossione la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata prevista dall'articolo 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193, le Sedi attesteranno la regolarità contributiva. Per il rilascio del DURC regolare, sarà necessaria la presentazione della domanda per la definizione agevolata delle pendenze contributive giacenti presso l'Agente della riscossione. Si modifica, per tal via, il precedente orientamento degli Istituti previdenziali, che prevedeva il pagamento dell'unica rata e della prima rata in caso di pagamento dilazionato, del debito contenuto nell'adesione agevolata ai fini del rilascio del DURC. "Su conforme parere dell'Ispettorato nazionale del lavoro reso con nota del 9 gennaio 2017, protocollo n. 0000122, trasmessa il 13 febbraio 2017, sentito l'Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con nota del 28 febbraio 2017, protocollo n. 0004285 sono state scrive Inail in merito - fornite indicazioni nel senso di non ritenere possibile l'attestazione della regolarità contributiva di un soggetto giuridico in ragione della mera presentazione all'agente della riscossione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, in quanto ciò contrasta con quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b) del decreto interministeriale 30 gennaio 2015. Si è ritenuto invece corretto attestare la regolarità contributiva dei soggetti aderenti sin dal pagamento della prima rata, al pari di quanto previsto per le rateazioni menzionate nell'articolo 3, comma 2, lettera a) del decreto interministeriale 30 gennaio 2015. " Infatti, sia l'INPS che l'INAILhanno sostenuto, in accordo con l'Ispettorato nazionale del lavoro, che l'art. 6 del Decreto legge 193/2016, convertito con modificazioni dalla legge 225/2016, che disciplina la definizione agevolata (c.d. rottamazione) dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione negli anni compresi tra il 2000 e il 2016, consente al contribuente che accede alla procedura di estinguere il debito senza corrispondere gli ulteriori accessori inclusi nei predetti carichi. Il procedimento prevede la presentazione di un'apposita dichiarazione da parte degli interessati con la quale gli stessi manifestano la volontà di avvalersi della definizione agevolata e la comunicazione da parte dell'Agente della Riscossione ai debitori dell'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e del giorno e mese di scadenza di ciascuna di esse. Il procedimento si considerava perfezionato solo con il versamento delle somme dovute in unica soluzione ovvero con il pagamento della prima rata nelle ipotesi di adempimento in modalità rateale.
Nella Gazzetta ufficiale n. 95 del 24 aprile 2017 è stato pubblicato il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, che all'articolo 54 intitolato "Documento Unico di Regolarità Contributiva" stabilisce nuovi criteri per l'attestazione della regolarità contributiva in presenza di definizione agevolata dei debiti contributivi ai sensi dell'art. 6 del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193. L'articolo 54, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 dispone che, ricorrendo gli altri requisiti di regolarità di cui all'articolo 3 del decreto interministeriale 30 gennaio 2015, nel caso di definizione agevolata di debiti contributivi, il Durc è rilasciato a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di volersi avvalere della suddetta definizione effettuata nei termini di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193. il termine di presentazione della citata dichiarazione all'agente della riscossione, era stato fissato al 31 marzo 2017 dall'articolo 6, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 come modificato dalla legge di conversione 1 dicembre 2016, n. 225 ed è stato prorogato al 21 aprile 2017, prima dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 27 marzo 2017, n. 36 e poi dall'articolo 11, comma 10, lettera a) della legge di conversione 7 aprile 2017, n. 45 del decreto legge 9 febbraio 2017, n. 8. La medesima legge 7 aprile 2017, n. 45 ha differito al 15 giugno 2017 il termine del 31 maggio 2017 entro cui l'agente della riscossione deve comunicare ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Secondo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 3, lettere a) e b) del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193 e successive modifiche, nel caso in cui il debitore acceda al pagamento rateale, per l'anno 2017 la scadenza delle singole rate è fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre e per l'anno 2018 nei mesi di aprile e settembre, fermo restando quanto disposto dal comma 1 del medesimo articolo in ordine al pagamento del 70 per cento delle somme complessivamente dovute nell'anno 2017 e il restante 30 per cento nell'anno 2018. E' da sottolineare però, che la semplice adesione non libera completamente il contribuente dal successivo pagamento, il cui mancato adempimento comporta l'annullamento del DURC. Il comma 2 dell'articolo 54 stabilisce, infatti, che in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute ai fini della predetta definizione agevolata, tutti i Durc rilasciati in attuazione del comma 1 del medesimo articolo 54 sono annullati dagli Enti preposti alla verifica. La norma precisa che a tal fine l'agente della riscossione comunica agli Enti il regolare versamento delle rate accordate. I medesimi Enti provvedono a rendere disponibile in apposita sezione del servizio "DURC on line" l'elenco dei Documenti annullati. Il comma 3 dell'articolo 54 stabilisce che i soggetti che hanno richiesto la verifica di regolarità contributiva e quelli che acquisiscono un Durc On Line già prodotto in corso di validità tramite l'apposita funzione di consultazione "utilizzano le informazioni rese disponibili nella sezione di cui al comma 2 nell'ambito dei procedimenti per i quali il Durc è richiesto".
Dott.ssa Silvana Toriello
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LaPrevidenza.it, 16/05/2017
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Collaborando con alcuni Patronati di Bari, particolare attenzione e cura è dedicata agli invalidi civili e a...