sabato, 03 giugno 2023

Legittima la condanna del medico che omette di informare i genitori circa le gravi malformazioni riscontrate in sede di accertamenti diagnostici

Cassazione civile sez. III, Sentenza 27.4.2015 n. 8475

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE 

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. SPIRITO Angelo - Presidente - Dott. STALLA Giacomo Maria - rel. Consigliere - Dott. RUBINO Lina - Consigliere - Dott. CIRILLO Francesco Maria - Consigliere - Dott. VINCENTI Enzo - Consigliere - ha pronunciato la seguente:  sentenza sul ricorso 25104/2013 proposto da:  I.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MELLINI 24, presso lo studio dell'avvocato GIACOBBE Giovanni, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MARCO PALIOTTA, VANIA CIRESE giusta procura in calce al ricorso;  - ricorrente -  contro  M.S., R.M., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 69, presso lo studio dell'avvocato ERMELINDA COSENZA, rappresentati e difesi dall'avvocato ITALICO DE SANTIS Francesco, giusta procura a margine del controricorso; FONDIARIA SAI SPA, in persona del suo Procuratore Speciale Dott.  G.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLE FORNACI 38, presso lo studio dell'avvocato FABIO ALBERICI, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso;  - controricorrenti -  e contro AZIENDA USL PROSINONE, CARIGE ASSICURAZIONI ALLIANCE SPA;  - intimati - nonchè da: AZIENDA USL FROSINONE (OMISSIS), in persona del Direttore Generale f.f. e legale rappresentante pro tempore Dott. V.  M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FORNOVO 3, presso lo studio dell'avvocato DE SANTIS GUIDO, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al controricorso e ricorso incidentale;  - ricorrente incidentale -  contro  M.S., R.M., FONDIARIA SAI SPA, CARIGE ASSICURAZIONI, ALLIANCE SPA;  - intimati - avverso la sentenza n. 4042/2013 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 15/07/2013 R.G.N. 5609/11; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/01/2015 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA; udito l'Avvocato GIOVANNI GIACOBBE; udito l'Avvocato FABRIZIO BROCHIERO MAGRONE per delega; udito l'Avvocato GUIDO DE SANTIS; udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per la cessazione della materia del contendere.

Fatto 

Nel luglio 1996 i coniugi M.S. e R.M. convenivano in giudizio il Dottor I.G., medico presso l'Ospedale di (OMISSIS), e la Azienda USL di Frosinone, chiedendone la condanna in solido al risarcimento dei danni da loro subiti a causa della responsabilità professionale del medico convenuto.

Deducevano, in particolare, che il Dott. I. non aveva riscontrato - nel corso di varie ecografie eseguite durante la gravidanza della R. - le gravi malformazioni scheletriche dalle quali il feto risultava affetto; nè aveva informato i genitori della opportunità di svolgere indagini più approfondite presso un centro medico specializzato. Ciò aveva impedito alla madre - che, a seguito delle malformazioni manifestate alla nascita dalla piccola C., aveva riportato gravi disturbi psichici - di procedere all'interruzione volontaria della gravidanza ai sensi della L. n. 194 del 1978, artt. 6 e 7.

Nella costituzione in giudizio delle parti convenute, le quali chiamavano in manleva le rispettive compagnie assicuratrici, interveniva la sentenza n. 360/04 con la quale l'adito tribunale di Cassino, in esito a ctu medico-legale, respingeva la domanda risarcitoria degli attori; ritenendo non provata la sussistenza, nella specie, dei presupposti di interruzione della gravidanza in rapporto alla quale era stata dedotta la responsabilità del medico.

Interposto appello principale dagli attori ed appello incidentale dallo I. in punto compensazione delle spese di lite, veniva emessa la sentenza n. 221/09 con la quale la corte di appello di Roma rigettava i gravami e compensava le spese del grado.

Contro questa decisione veniva dagli attori proposto ricorso per cassazione, a seguito del quale veniva emessa la sentenza n. 15386/11, con cui questa corte di legittimità, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso, cassava la sentenza impugnata con rinvio alla corte di appello di Roma in diversa composizione.

Riassunto il giudizio in fase di rinvio, interveniva la sentenza n. 4042 del 15 luglio 2013 con la quale la corte di appello di Roma, in riforma della sentenza del tribunale di Cassino: - condannava I. e la AUSL Frosinone, tra loro in solido, al risarcimento a favore dei genitori del danno non patrimoniale (biologico temporaneo ed esistenziale) che liquidava: a favore della R., in Euro 230.000,00; a favore del M., in Euro 210.000,00; oltre lucro cessante per ritardato pagamento, ed interessi legali; - poneva a carico delle parti convenute, tra loro in solido, il pagamento delle ctu e delle spese di lite di tutti i gradi di giudizio; - "dava atto" della mancata riproposizione, mediante rituale appello incidentale condizionato, delle domande di garanzia e manleva già proposte da I. e AUSL Frosinone nei confronti delle rispettive compagnie assicuratrici, terze chiamate.

Avverso questa sentenza è stato da I. proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, ai quali hanno resistito con controricorso i coniugi M. e la Fondiaria Sai spa. AUSL Frosinone ha depositato controricorso con ricorso incidentale in adesione ai primi due motivi del ricorso principale I..

Con dichiarazione 15 dicembre 2014 quest'ultimo ha tuttavia rinunciato al ricorso per cassazione così da lui proposto. Tale rinuncia è stata sottoscritta per accettazione dai controricorrenti M. - R.; non anche dalla ricorrente incidentale AUSL Frosinone la quale, pur avendo aderito ai motivi del ricorso rinunciato, è titolare di una posizione sostanzialmente autonoma e processualmente scindibile, in quanto ritenuta dal giudice di rinvio co-obbligata in solido al risarcimento del danno ed al pagamento delle spese processuali.

In conseguenza di ciò, il processo andrà dichiarato estinto - ex artt. 390 e 391 c.p.c. - per quanto concerne il rapporto processuale instaurato con il ricorso principale dello I.; dovrà essere invece valutato, nei termini che seguono, per quanto concerne il rapporto processuale instaurato con il ricorso incidentale di AUSL Frosinone. Diritto MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1 Con il primo motivo di ricorso si deduce - ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 - violazione di legge sostanziale e processuale (artt. 1176, 1218 e segg., art. 2236 c.c.; art. 384 c.p.c.; L. n. 190 del 1978, artt. 6 e 7), nonchè insufficiente motivazione; ciò perchè il giudice di rinvio, in tal maniera violando anche il principio di diritto espresso dalla sentenza di legittimità, non avrebbe ravvisato la carenza, nella specie, dei presupposti di legge (grave pericolo per la salute fisica e psichica della donna;

possibilità di vita autonoma del feto) determinativi dell'obbligo del medico di informare la madre, in vista della possibile interruzione della gravidanza, della opportunità di svolgere accertamenti ecografici di secondo livello presso un centro di maggior specializzazione. Inoltre, la corte di appello non avrebbe adeguatamente motivato sulle ragioni per cui aveva ritenuto sussistenti questi due presupposti senza disporre una ulteriore e specifica ctu; e pur andando di contrario avviso rispetto a quanto sul punto accertato dal ctu Dott. Ma..

1.2 La doglianza è infondata.

La sentenza di legittimità che ha nella specie determinato il rinvio (Cass. n. 15386 del 13/07/2011, massimata al n. Rv. 618771) ha affermato i seguenti principi di diritto: 1. "In tema di responsabilità medica, il sanitario che formuli una diagnosi di normalità morfologica del feto anche sulla base di esami strumentali che non ne hanno consentito, senza sua colpa, la visualizzazione nella sua interezza, ha l'obbligo d'informare la paziente della possibilità di ricorrere ad un centro di più elevato livello di specializzazione, in vista dell'esercizio del diritto della gestante di interrompere la gravidanza, ricorrendone i presupposti"; 2. "Al riguardo la prova, pur se incombente sulla parte attrice, lamentandosi la mancata informazione da parte del medico, non può che essere di natura presuntiva quanto al grave pericolo per la salute psichica della donna che costituisce la condizione richiesta dalla legge per l'interruzione di gravidanza".

Per quanto concerne la responsabilità del Dott. I. (posta ancora in discussione dalla ricorrente incidentale AUSL), il giudizio è dunque pervenuto ad un approdo definitivo posto che, come osservato dalla corte territoriale, la responsabilità del medico è qui "direttamente conseguente al principio di diritto enunciato dalla S.C., non suscettibile di nuova o diversa determinazione da parte del giudice di rinvio", (sent. pag. 6). Ciò sotto il profilo della omissione informativa a lui ascrivibile circa la possibilità per la gestante di effettuare, a seguito della visualizzazione ecografica soltanto parziale, ulteriori approfondimenti presso un centro diagnostico maggiormente specializzato. Approfondimento che avrebbe fatto emergere le malformazioni scheletriche del feto, con conseguente possibilità della madre di optare, sussistendone i presupposti di legge, per l'interruzione della gravidanza.

In sede di rinvio, restava invece aperto il problema dell'effettivo ricorso nel caso di specie di tali presupposti di legge; in assenza dei quali la suddetta carenza informativa sarebbe rimasta, a fini risarcitori, sostanzialmente ininfluente.

Sgombrato il campo dal presupposto di cui alla L. n. 194 del 1978, art. 6, lett. a), (non essendo qui mai emerso che la gravidanza o il parto potessero comportare un grave pericolo per la vita della R.), il giudice di rinvio ha focalizzato la propria attenzione sul presupposto di cui alla lett. b) (rilevanti malformazioni del nascituro che determinino un grave pericolo per la salute fisica e psichica della donna). Presupposto che tuttavia legittima l'interruzione volontaria della gravidanza solo a condizione (art. 7, u.c.) che non sussista la possibilità che il feto abbia vita autonoma al momento dell'interruzione.

Partendo dunque da quest'ultima condizione, logicamente prioritaria, si osserva come il giudice di rinvio (sent. pagg. 10-11) abbia ritenuto insussistente tale possibilità, argomentatamente disattendendo la valutazione offerta sul punto dal ctu Dott. Ma.; il quale aveva affermato la possibilità di vita autonoma del feto sulla base di considerazioni puramente teoriche e comunque riferite alla necessità di adeguati interventi artificiali di supporto presso una struttura altamente specialistica. Ha osservato la corte di appello che - non sulla base di astratte possibilità, ma in ragione della concretezza della fattispecie - non vi erano fondati elementi per ritenere che, all'epoca dei fatti (94), un feto giunto alla 23a settimana di gestazione (momento di esecuzione dell'ecografia incompleta da parte del Dottor I.) e del peso presumibile di circa 450 gr., potesse, con prognosi di certezza o quantomeno di alta verosimiglianza, permanere autonomamente in vita.

Nel dare conto del proprio convincimento, la corte di appello ha posto in risalto come lo stesso ctu si fosse pronunciato in termini meramente probabilistici, senza tenere conto "dell'alto grado di cerebropatie da immaturità e prematurità" a suo stesso dire riscontrabile in casi di specie; sicchè la valutazione peritai doveva reputarsi "scarsamente convincente e soprattutto non dirimente, proprio alla luce della risposta al quesito che, lungi dal fugare i dubbi sulla possibilità di sopravvivenza, adombra al contrario la verosimile sussistenza di processi patologici incidenti su tale possibilità". Risulta con ciò soddisfatto, diversamente da quanto dedotto da AUSL Frosinone, l'onere motivazionale del giudice di merito nel dare conto delle ragioni che l'avevano indotto a disattendere conclusioni peritali non convincenti, in quanto non sufficientemente mirate alla concretezza del caso (sul potere del giudice di merito di discostarsi dagli esiti della consulenza tecnica d'ufficio, salvo l'onere di congrua motivazione: Cass. n. 17757/14; Cass. n. 5148/11 ed altre).

Venendo, con ciò, al requisito legittimante l'interruzione volontaria della gravidanza sotto il profilo del grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna (art. 7, lett. b) cit.), il giudice di rinvio (sent. pagg. 9-10) ha tratto dal compendio istruttorie globalmente considerato il convincimento circa l'effettivo raggiungimento da parte degli attori della prova del fatto che la responsabilità del medico abbia, nel caso di specie, svolto un ruolo causale determinativo dei disturbi psichici manifestati dalla donna successivamente al parto; e tali da determinare quest'ultima, ove le malformazioni fossero emerse nel corso degli accertamenti nel periodo di gestazione, all'interruzione della gravidanza. In special modo, risultano dettagliatamente individuati i referti medici attestanti la sussistenza nella donna, circa due anni dopo il parto della piccola C., di una sindrome ansioso-depressiva di probabile natura reattiva; produttiva di disordini alimentari, disturbi del sonno ed altri sintomi tutti rientranti "sulla base dei criteri diagnostici elaborati dal DSM IV, nel disturbo post traumatico da stress cronico". Dalle certificazioni mediche in atti (sent. pag. 9), si evinceva che questi disturbi psichici avevano colpito la R. - che prima del parto non aveva mai manifestato alcuna problematica del genere - a seguito e per effetto delle malformazioni della piccola, come evincibile dalla coincidenza temporale della manifestazione dei sintomi, e dalla natura di elevato stress cronico attribuibile all'evento nascita della bambina gravemente malformata.

Nel soppesare questo nevralgico aspetto di causa, il giudice di rinvio si è fatto carico delle deposizioni testimoniali e delle obiezioni mosse dalle parti convenute; ma ha ritenuto di superarle, osservando che: - le deposizioni testimoniali in materia erano scarsamente utilizzabili perchè fortemente valutative; - la circostanza che gli accertamenti psichiatrici su riportati fossero successivi di un paio d'anni alla nascita non escludeva il rapporto di diretta derivazione causale dei medesimi dal parto, visti i tempi necessari alla cronicizzazione dei disturbi e la presenza di un'anamnesi negativa; - il fatto che successivamente al 97 non fossero stati dagli attori allegati ulteriori disturbi psichici non escludeva l'effettiva sussistenza dei disturbi diagnosticati dai medici specialisti, potendo al più incidere sulla durata della patologia, e quindi sul quantum risarcibile; - la circostanza che la donna avesse successivamente partorito un secondo figlio sano, non deponeva di per sè per il superamento dei disturbi psichici correlati all'altra gravidanza, anche considerato che l'attrice aveva deciso, successivamente alla seconda gravidanza, di farsi chiudere le tube.

Quanto alla reiterata istanza di ctu medico-legale sul punto specifico, il giudice di rinvio ha ritenuto non necessario tale accertamento; ciò argomentando: sulla scorta delle plurime e convergenti risultanze istruttorie già acquisite; sulla loro ritenuta idoneità a comprovare l'evento lesivo anche con valutazione ex ante, al momento della condotta del Dottor I.; sul notevole arco di tempo (ormai di circa vent'anni) intercorso tra il fatto e l'espletanda consulenza tecnica.

All'esito di tale ricostruzione, il giudice di rinvio si è conformato al secondo principio di diritto affermato dalla sentenza di cassazione n. 15386/11 tra le parti secondo cui, nell'ipotesi di responsabilità del medico per omessa informazione, la prova (a carico della parte attrice) "non può che essere presuntiva quanto al grave pericolo per la salute psichica della donna, e dunque riferirsi, diversamente da quanto ritenuto dal giudice di appello, a patologie insorte dopo il parto (...)"; ciò la corte territoriale ha fatto, osservando che (sent. pag. 9) "sulla base di tali principi interpretativi, deve ritenersi che nel caso di specie il M. e la R. abbiano fornito elementi probatori idonei a dimostrare, con valutazione correlata all'epoca di entrambi i referti ecografie, che la grave malformazione della bambina, ove diagnosticata, avrebbe determinato nella madre una grave malattia psichica".

1.3 Quanto agli specifici vizi lamentati non si ritiene, in primo luogo, che sussista la dedotta violazione normativa.

La corte di appello ha fatto corretta applicazione della disciplina di riferimento escludendo, da un lato, la causa ostativa all'interruzione volontaria della gravidanza di cui alla L. n. 194 del 1978, art. 7; per poi indagare, dall'altro, il ricorso nel caso concreto del presupposto di cui alla lettera b) dell'art. 6 L. cit..

Ciò ha fatto inquadrando la fattispecie nell'ambito della responsabilità contrattuale, con quanto ne consegue in ordine all'accollo in capo agli attori dell'onere di provare il nesso di causalità tra inadempimento e danno.

Sotto questo specifico profilo, la corte di rinvio non si è discostata dall'orientamento secondo cui: "nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno cosiddetto da nascita indesiderata (ricorrente quando, a causa del mancato rilievo da parte del sanitario dell'esistenza di malformazioni congenite del feto, la gestante perda la possibilità di abortire) è onere della parte attrice allegare e dimostrare - con riguardo alla sua concreta situazione - la sussistenza delle condizioni legittimanti l'interruzione della gravidanza ai sensi della L. 22 maggio 1978, n. 194, art. 6, lett. b), ovvero che la conoscibilità, da parte della stessa, dell'esistenza di rilevanti anomalie o malformazioni del feto avrebbe generato uno stato patologico tale da mettere in pericolo la sua salute fisica o psichica" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 27528 del 10/12/2013); nonchè: "nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno cosiddetto da nascita indesiderata (ricorrente quando, a causa del mancato rilievo da parte del sanitario dell'esistenza di malformazioni congenite del feto, la gestante perda la possibilità di abortire) è onere della parte attrice allegare e dimostrare che, se fosse stata informata delle malformazioni del concepito, avrebbe interrotto la gravidanza; tale prova non può essere desunta dal solo fatto che la gestante abbia chiesto di sottoporsi ad esami volti ad accertare l'esistenza di eventuali anomalie del feto, poichè tale richiesta è solo un indizio privo dei caratteri di gravità ed univocità" (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7269 del 22/03/2013).

Fermo restando che tali affermazioni non si pongono in reale contrasto con Cass. Sez. 3, Sentenza n. 22837 del 10/11/2010 - che ha, a ben vedere, posto anch'essa a carico della gestante l'onere, non soltanto di allegazione, ma anche di prova del nesso causale tra omessa comunicazione della malformazione del feto e mancato esercizio della facoltà legale di interrompere la gravidanza, fatta salva l'insussistenza di contestazione ex adverso sul punto specifico - è dirimente osservare come, secondo il giudice di rinvio, tale prova ad onere di parte attrice era stata comunque qui raggiunta; dovendosi, per le ragioni esposte, riferire presuntivamente la patologia psichica successiva al parto al momento dell'omessa informativa medica, così come desumibile dal principio di diritto affermato in sede di rinvio. Non risulta in alcun modo, poi, che la decisione del giudice di rinvio sul punto si ponga in conflitto con il principio di diritto stabilito da questa corte con la citata sentenza n. 15386/11 tra le parti; atteso che quest'ultima, come su riportato, ha sì posto in relazione la responsabilità del medico con il diritto della madre di optare per l'interruzione volontaria della gravidanza, ma pur sempre a condizione che di quest'ultima ricorressero, nella concretezza del caso, tutti i presupposti di legge. Ed è proprio su tale accertamento (possibile vitalità del feto; gravi disturbi psichici causalmente indotti nella madre) che si è soffermato il giudice di merito.

1.4 Nemmeno sussiste la dedotta carenza motivazionale, vieppiù osservandosi che deve nella specie trovare applicazione, ratione temporis, la nuova disciplina dell'art. 360 c.pc., comma 1, n. 5;

come introdotta dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni nella L. n. 134 del 2012 (si verte infatti di ricorso per cassazione proposto avverso sentenza pubblicata nel luglio 2013).

E' stato in proposito ritenuto (Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014) che: "la riformulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.

Pertanto, è denunciatile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione" (così Cass. n. 12928 del 09/06/2014; Cass. ord. n. 21257 del 08/10/2014).

Orbene, il ricorso non indica nemmeno quale sia il fatto decisivo per il giudizio, e già oggetto di discussione tra le parti, che la corte di appello avrebbe omesso di esaminare secondo i suddetti parametri.

Tale fatto decisivo non potrebbe individuarsi nella responsabilità del medico, posto che questo aspetto, riferito alla mancata informazione sulla possibilità di effettuare riscontri clinici avanzati e maggiormente specialistici, deve ormai ritenersi qui intangibile perchè direttamente conseguente all'applicazione del principio di diritto espresso in sede di rinvio; ma nemmeno potrebbe ravvisarsi proprio nella ricorrenza in concreto dei presupposti legali di interruzione volontaria della gravidanza, atteso che su questi ultimi il giudice di rinvio, lungi dall'aver omesso la propria valutazione, si è ampiamente diffuso dando compiutamente e logicamente conto, come si è detto, della formazione del proprio convincimento.

La censura in esame, in questa situazione, mira dunque non già a far valere un vizio logico-giuridico della sentenza impugnata (men che meno l'omesso esame di un fatto decisivo), bensì ad ottenere una diversa valutazione fattuale e probatoria in sede di legittimità; il che - già inammissibile sotto il vigore della pregressa formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 - è ora ancor più radicalmente escluso dal mutato e più restrittivo tenore della norma in oggetto;

mirato sull'obiettivo di contenere il sindacato sulla motivazione al minimo costituzionale (SSUU cit.).

Questa conclusione concerne anche la motivazione con la quale la corte di appello ha ritenuto, da un lato, di disattendere la valutazione peritale in ordine alla capacità vitale autonoma del feto, in quanto ritenuta meramente teorica e scollegata dal contesto di specie; e, dall'altro, di non disporre ulteriori accertamenti peritali in ordine alla patologia psichica della R. ed alla sua derivazione causale dalla nascita della bambina malformata, attesa la convergenza dei dati istruttori già acquisiti e l'eccessivo arco temporale trascorso dal fatto.

2.1 Con il secondo motivo si lamenta - ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5 - violazione dell'art. 1218 e segg. e art. 112 c.p.c., per avere la corte di appello erroneamente quantificato il danno risarcibile (dichiaratamente limitato alla sfera non patrimoniale), senza adeguatamente considerare che: - il danno biologico, autonoma categoria di danno, era stato dalla corte territoriale riconosciuto in assenza di specifica domanda degli attori; - il danno esistenziale non era suscettibile di liquidazione ex se, non concretando autonoma categoria risarcibile; - tanto il danno non patrimoniale quanto il lucro cessante riconosciuto per la mancata disponibilità della somma dovuta nel periodo tra la data dell'illecito e quella della sentenza presupponevano, vertendosi nella specie di responsabilità contrattuale, la prova da parte del danneggiato; nè erano suscettibili di liquidazione equitativa ex art. 2056 c.c..

2.2 La censura non può trovare accoglimento.

La domanda degli attori era stata, fin dall'inizio, formulata in termini estremamente ampi, ed anzi onnicomprensivi; mediante richiesta di condanna dei convenuti, tra loro il solido, "al risarcimento dei danni tutti subiti dagli attori". Tale formula ricomprendeva ogni tipologia di danno (patrimoniale e non patrimoniale) che, all'esito del giudizio, fosse risultata dovuta in relazione all'accertata responsabilità del medico. Nella prospettazione di parte, la componente di danno non patrimoniale riferibile a danno biologico doveva pertanto ritenersi ricompresa nella domanda risarcitoria in generale, non potendo ascriversi a petitum o causa petendi a sè stanti (Cass. n. 23147 del 11/10/2013).

Ciò che più rileva, però, è che alla formulazione di una domanda estesa (nel senso che si è detto) si erano qui ab initio associate (e la corte di merito ne da ampiamente atto) allegazioni di parte specifiche e del tutto congruenti rispetto alla richiesta risarcitoria di danno non patrimoniale. Sicchè al dato formale della postulazione di una domanda onnicomprensiva, si riscontrava nella specie la mirata deduzione di manifestazioni fattuali e di circostanze personalizzanti di danno univocamente orientate a rappresentare gli elementi costitutivi della richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale e biologico (in ordine alla necessità, in materia, di specifica allegazione di parte, da ultimo: Cass. n. 23778/14; Cass. n. 24471/14).

In altri termini, la descrizione naturalistica in giudizio dei danni riportati dall'attrice, quanto a disturbi psichiatrici correlati al grave stress cronico conseguente alla malformazione della bambina, era qui univocamente tale da ricomprendere anche quella particolare tipologia di danno suscettibile di essere definito - a livello di vestizione giuridica - come danno biologico.

Analoghe considerazioni valgono anche per il riconoscimento da parte del giudice di rinvio del c.d. danno esistenziale, "il quale, pur costituendo sintagma ampiamente invalso nella prassi giudiziaria, non configura un'autonoma categoria di danno" (Cass. n. 3718 del 09/03/2012; Cass. n. 25575 del 30/11/2011 ed altre), così da poter essere liquidato, ove positivamente riscontrato nella concretezza della fattispecie, ogniqualvolta sia stato dalla parte richiesto il risarcimento del danno no patrimoniale globalmente inteso. A nulla pertanto rileva a quest'ultimo, una volta effettivamente ritenuto sussistente non nella sua giuridica accezione ma nella sua ontologica naturalità, sia stato dal giudice di merito ascritto a titolo esistenziale piuttosto che quale componente del danno biologico o del danno non patrimoniale da sofferenza morale. Ciò è quanto, in sostanza, ritenuto dalla corte territoriale la quale, facendosi anch'essa carico della necessità di impedire indebite duplicazioni, ha purtuttavia enucleato e descritto nella sua concreta fenomenologia una voce di danno reale che doveva essere riconosciuto ancorchè non rientrante nella componente biologica o morale del danno non patrimoniale già riconosciuto ai genitori; sicchè, una volta appurata l'esistenza fattuale del pregiudizio, il problema di liquidarlo a titolo di danno esistenziale piuttosto che di danno morale e biologico si risolve essenzialmente in una diversa classificazione nominale di categorie, all'interno di una liquidazione che è, e deve restare, unitaria ed onnicomprensiva (da ultimo: Cass. ord. n. 20111 del 24/09/2014). Tale componente è stata infatti dal giudice di merito ravvisata (sent. pag. 14) in ciò: che "la necessità di accudire un figlio affetto da handicap costituisce un danno specifico ed aggiuntivo a quello liquidabile sotto il profilo biologico e morale, tale da stravolgere e da condizionare la vita dei genitori".

In ordine alla quantificazione (demandata alla valutazione discrezionale e fattuale del giudice di merito), il ricorso al criterio equitativo appare legittimo, pur in ambito di responsabilità contrattuale, così come previsto dall'art. 1226 c.c. (richiamato anche dall'art. 2056 c.c.); avendo in ciò il giudice di merito anche considerato il parziale contenimento dell'handicap mediante i ripetuti interventi chirurgici e l'apposizione di protesi:

"nel caso in cui dall'illecito sanitario (per responsabilità aquiliana o contrattuale) derivi una lesione gravissima alla salute del neonato, il danno morale richiesto "iure proprio" dai genitori va risarcito come danno non patrimoniale, nell'ampia accezione ricostruita dalle S.U. della Cassazione (nelle sentenze n. 9556 del 2002 e n. 26972 del 2008) come principio informatore della materia;

tale risarcimento deve avvenire secondo equità circostanziata (art. 2056 c.c.), tenendosi conto che anche per il danno morale il risarcimento deve essere integrale e tanto più elevato quanto maggiore è la lesione che determina la doverosità dell'assistenza familiare e il sacrificio totale ed amorevole verso il macroleso" (Cass. n. 469 del 13/01/2009).

Vertendosi non già di debito pecuniario di valuta, bensì di ripristinare una posizione soggettiva lesa da un comportamento illecito e, dunque, di un debito di valore, corretta appare altresì la liquidazione da parte del giudice di rinvio del danno da lucro cessante conseguente alla mancata disponibilità della somma dalla data dell'illecito alla liquidazione; determinato, in ragione del 2,5% annuo, con funzione sostanzialmente, corrispondente alla rivalutazione richiesta dagli attori.

3. Ne segue, in definitiva, la dichiarazione di estinzione del giudizio relativamente al ricorso principale di I. (rinunciato); nonchè il rigetto del ricorso incidentale di AUSL Frosinone. Le spese del presente giudizio debbono essere interamente compensate, stanti l'obiettiva delicatezza della fattispecie ed il non uniforme esito dei gradi di merito.

Deve trovare qui applicazione, a carico della parte ricorrente incidentale AUSL Frosinone, il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione. Disposizione in base alla quale il giudice è tenuto, pronunziando il provvedimento che definisce l'impugnazione, a dare atto - senza delibazione discrezionale alcuna - della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) per il versamento, da parte dell'impugnante soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.

La soluzione si impone - vertendosi, appunto, di dichiarazione vincolata e non discrezionale, per giunta relativa ad un'attribuzione patrimoniale intercorrente non tra le parti in causa, ma tra la parte impugnante soccombente e l'amministrazione statale in ragione dei costi di organizzazione e prestazione del servizio giudiziario - a prescindere dalla regolazione delle spese di lite da parte del giudice ex artt. 91 e 92 c.p.c.; e, dunque, anche nell'ipotesi (come la presente) di ritenuta compensazione delle stesse.

P.Q.M.

LA CORTE dichiara estinto il giudizio relativamente al ricorso principale; respinge il ricorso incidentale di AUSL Frosinone; compensa tra le parti le spese del giudizio;

visto il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;

dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente incidentale AUSL Frosinone, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 19 gennaio 2015.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2015
Invia per email

LaPrevidenza.it, 12/05/2015

LUCA MARIANI
mini sito

Cellulare:

3386735495

Professione:

Avvocato

Aree di attività:

Diritto penale - Diritto del lavoro - Diritto costituzionale

VINCENZO MENNEA
mini sito

Via Pier Delle Vigne N. 7, 76121, Barletta (BA)

Telefono:

0883349269

Cellulare:

3289677187

Professione:

Avvocato

Aree di attività:

Diritto Civile - Diritto Penale - Lo Studio legale MENNEA offre servizi di consulenza legale nel settore civile...