Trasformazione DTA in credito di imposta in ipotesi di liquidazione volontaria
Agenzia Entrate, risoluzione 20.1.2014 n. 92/E
AGENZIA ENTRATE
Direzione Centrale Normativa
RISOLUZIONE 92/E
Roma, 20 ottobre 2014
OGGETTO: Interpello - ART. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Trasformazione DTA in credito di imposta in ipotesi di liquidazione volontaria
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell'art. 2, commi 55-58, del D.L. n. 225 del 2010 , è stato esposto il seguente
QUESITO
ALFA Spa in liquidazione (di seguito, "Istante") ha esercitato l'attività bancaria dall'anno 2006 e nei vari esercizi trascorsi ha redatto il bilancio annuale in base ai principi contabili internazionali, di cui al Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002. L'Istante riferisce che in data 29 settembre 2013 ha avuto efficacia giuridica la cessione della sua azienda bancaria a BETA s.c.r.l. con contratto di cessione stipulato con atto notarile del 17 luglio 2013.
Inoltre, la società è stata posta in liquidazione con decorrenza 30 settembre 2013 e con effetto giuridico dal 1° ottobre 2013, data di iscrizione nel Registro delle Imprese della nomina del liquidatore (articolo 2487-bis, comma 3, del codice civile). Nell'ultimo bilancio annuale approvato - riferito alla data del 31 dicembre 2012 la società ha iscritto Imposte differite attive (di seguito, "DTA" o "imposte anticipate") per un importo pari ad euro 3.339.016 alla voce 130 dell'Attivo dello Stato Patrimoniale. Nel periodo compreso dall'inizio dell'esercizio e l'inizio della liquidazione (1/01/2013 al 1/10/2013), detta voce ha subito le seguenti variazioni: - una diminuzione di euro 594.569 a seguito della trasformazione di DTA in crediti d'imposta; - un incremento di euro 895.475 in relazione alle DTA afferenti l'ammontare della svalutazione crediti in eccedenza rispetto alla misura ammessa fiscalmente in deduzione dal reddito. A tal proposito, l'Istante evidenzia che la svalutazione crediti in argomento è pari ad euro 3.210.442 e risulta iscritta nella voce 130 lett. a) del "Rendiconto della Gestione degli amministratori" relativo al periodo dal 1° gennaio al 1° ottobre 2013, sottoscritto e consegnato dagli amministratori al liquidatore in data 16 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 2487-bis del codice civile. Detta svalutazione ammontava ad euro 3.221.432 nella situazione semestrale, redatta al 30.6.2013, ed inviata alla Banca d'Italia ai fini del calcolo del "Patrimonio di vigilanza". Ne consegue che alla data del 1/10/2013 la consistenza della voce "Attività fiscali per fiscalità anticipata" è risultata pari ad euro 3.639.923. Con la cessione dell'azienda bancaria a BETA a decorrere dal 29 settembre 2013, i crediti vantati da ALFA verso la clientela sono stati integralmente ceduti in via definitiva (pro-soluto). Pertanto, in dipendenza del menzionato evento estintivo, l'Istante riferisce di aver proceduto "(.) alla cancellazione dall'attivo (derecognition) di tutti i crediti verso i clienti, compresi, quindi, quelli interessati dalle svalutazioni che hanno avuto riflesso sui precedenti conti economici e sul periodo 2013 ante liquidazione, periodo avente rilevanza fiscale, ma non civilistica". Alla luce di quanto sopra illustrato, l'Istante chiede chiarimenti in merito al comportamento da adottare in occasione della redazione e presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta infra-annuale ante liquidazione volontaria determinato ai sensi dell'articolo 182 del TUIR (dal 1.01.2013 al 1.10.2013), con riferimento ai seguenti aspetti: - alla deducibilità della "perdita su crediti" derivante dalla cessione pro-soluto della totalità dei crediti iscritti in bilancio; - alla trasformazione in credito di imposta delle DTA afferenti le svalutazioni dei crediti rilevate fino al momento della cessione.
SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE
Il contribuente intende adottare il comportamento che segue. 1. Deducibilità delle perdite su crediti. L'Istante ritiene che sussistono "gli elementi certi e precisi" tali da consentire la deduzione fiscale delle perdite su crediti "in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi" ai sensi dell'articolo 101, comma 5, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (di seguito, "TUIR"), nella versione antecedente le modifiche operate dall'articolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014). La disciplina applicabile alla fattispecie è, infatti, quella che deriva dal coordinamento degli articoli 106, comma 5 e 101 del TUIR, vigenti ante modifiche operate dall'articolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014). Ad avviso dell'Istante, la prima disposizione consente, agli enti creditizi, la deduzione delle perdite sui crediti risultanti in bilancio per la parte che eccede l'ammontare degli accantonamenti dedotti negli esercizi precedenti, mentre la seconda consente detta deduzione se le perdite su crediti risultano da elementi certi e precisi, ovvero, "in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi" e, quindi, in caso di cessione a titolo definitivo degli stessi, come è avvenuto nella situazione in esame. A tal proposito, l'ammontare della perdita su crediti comprenderebbe - ad avviso dell'Istante - tutte le svalutazioni non ancora dedotte, comprendendo anche quelle contabilizzate nel 2013 (ante liquidazione) ed iscritte per euro 3.210.442 nella voce 130 lett. a) "Rettifiche di valore" del Conto Economico del citato Rendiconto della Gestione. Tali componenti negativi andrebbero, tuttavia, ridotti dei reversal corrispondenti alle DTA trasformate in credito di imposta da annullare per effetto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 56, del decreto legge 29 dicembre 2010 n. 225 (di seguito, "decreto milleproroghe"). 2. Trasformazione delle DTA in crediti d'imposta in caso di perdita fiscale. La cessione dei crediti bancari a BETA ne ha comportato la cancellazione dall'attivo del bilancio della Banca generando perdite sui crediti nella misura corrispondente alle svalutazioni contabilizzate in precedenza alla cessione. Con riferimento alle residue DTA iscritte nel bilancio chiuso al 31.12.2012 ed anche per quelle maturate nel predetto periodo 2013 in relazione alle svalutazioni iscritte nel menzionato Rendiconto della Gestione, l'Istante ritiene che ai fini della trasformazione delle DTA in crediti d'imposta soccorre la disciplina dell'articolo 2, comma 56-bis, del decreto milleproroghe che prevede la trasformazione delle DTA in caso di perdita fiscale. Le DTA trasformate in crediti d'imposta risulterebbero pari alla frazione della perdita fiscale - riportata in dichiarazione - che deriva dalle variazioni in diminuzione afferenti le svalutazioni dei crediti predette. In altri termini, poiché la cessione dei crediti e la derecognition si sono realizzate nel periodo d'imposta dal 1° gennaio al 1° ottobre 2013, la dichiarazione dei redditi di tale periodo dovrebbe riflettere detta perdita definitiva su crediti, mediante le variazioni in diminuzione che derivano dalle svalutazioni dei crediti non dedotte nei periodi precedenti - al netto di quelle che hanno dato luogo a DTA trasformate in crediti d'imposta - nonché di quelle manifestatesi nel periodo dal 1° gennaio al 1° ottobre 2013 che vanno anche nel contempo riportate tra le variazioni in aumento. La definitività delle perdite fiscali dovute alla cancellazione dei crediti svalutati rende non applicabile, a parere dell'interpellante, l'indicazione contenuta nella circolare n. 37/E nella parte in cui afferma che le DTA iscritte nell'ultimo bilancio approvato prima di entrare in fase di liquidazione, e non ancora trasformate, sono trasformabili in sede di bilancio finale e di dichiarazione dei redditi definitiva, in quanto nei periodi intermedi, dal punto di vista fiscale, la dichiarazione potrebbe essere suscettibile di conguagli. Detta circostanza non si adatta alla situazione di ALFA poiché le perdite sui crediti hanno già assunto carattere definitivo con la cessione dei crediti, quindi, si riflettono immediatamente e definitivamente sulle perdite fiscali di cui all'art. 84 del TUIR, consentendo la trasformazione in crediti d'imposta con la presentazione della dichiarazione dei redditi del periodo dal 1° gennaio al 1° ottobre 2013, senza dover attendere conguagli di sorta. Per quanto sopra illustrato, la società interpellante ritiene di dover adottare il seguente comportamento nella redazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta dal 1.01.2013 al 1.10.2013: 1. "Iscrizione tra le variazioni in aumento delle svalutazioni dei crediti contabilizzate in tale periodo, quali risultano dal Conto economico riportato nell'ambito del "Rendiconto sulla Gestione degli amministratori" che, ai sensi dell'art. 2490, comma 4, del codice civile, verrà allegato al primo bilancio successivo alla nomina del liquidatore, relativo all'intero esercizio 2013;
2. Inserimento tra le variazioni in diminuzione delle perdite sui crediti nella misura pari alle svalutazioni che con la cessione si configurano come perdite e che hanno concorso a formare le DTA residue (non ancora trasformate in crediti d'imposta), quali risultano dal "Rendiconto sulla Gestione degli amministratori"; 3. Trasformazione in credito d'imposta della perdita fiscale che scaturisce dalla dichiarazione dei redditi anzidetta, ovviamente nei limiti delle variazioni in diminuzione menzionate al punto 2 che precede". L'Istante, inoltre, ritiene che il "Rendiconto della Gestione degli Amministratori" relativo al periodo dall'inizio dell'esercizio all'inizio della liquidazione (1.1.2013-1.10.2013) è da intendere come "vero e proprio bilancio infrannuale" che risulta approvato formalmente con delibera assembleare del 5 maggio 2014. A tal proposito ALFA Spa produce il parere reso dal notaio TIZIO in cui si sostiene che - sulla base della dottrina e del documento ufficiale dell'OIC (Organismo Italiano di Contabilità) costituito dal Principio contabile nazionale n. 5 - considerata la natura di bilancio di esercizio infrannuale attribuibile al Rendiconto della gestione degli amministratori ed essendo stato sottoposto all'approvazione dell'assemblea dei soci, unitamente al primo bilancio di liquidazione, tale documento è da intendere come bilancio approvato.
PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
L'articolo 2, comma 56-ter, del decreto milleproroghe estende la disciplina della trasformazione delle imposte anticipate in credito di imposta - sia in ipotesi di perdita di esercizio, sia in ipotesi di perdita fiscale - anche ai soggetti in liquidazione volontaria.
Sul punto, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la previsione riguarda le DTA relative a svalutazioni di crediti e/o ammortamenti/svalutazioni dell'avviamento ed altre attività immateriali (DTA trasformabili ai sensi del comma 55), iscritte fino all'ultimo bilancio approvato prima di entrare in fase di liquidazione volontaria. Restano fuori dalla disciplina in esame le eventuali DTA che si siano generate successivamente alla data di inizio della fase di liquidazione volontaria (cfr. circolare n. 37/E del 28 settembre 2012). La disposizione, infatti, persegue lo scopo di garantire la liquidabilità integrale, anche in caso di cessazione definitiva dell'attività d'impresa, delle sole DTA che possono aver avuto rilevanza ai fini della normativa prudenziale di vigilanza. Ciò posto, prima di analizzare se le imposte anticipate iscritte dalla società istante a fronte delle svalutazioni dei crediti effettuate sino alla cessione del ramo d'azienda siano trasformabili in crediti di imposta, è necessario, in via preliminare, stabilire se tale trasformazione opera anche con riferimento alle DTA iscritte nel rendiconto sulla gestione che ex art. 2487-bis c.c. gli amministratori sono obbligati a predisporre in relazione "al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato". Al riguardo, si osserva quanto segue. L'ultimo periodo di gestione ordinaria ante-liquidazione (inizio dell'esercizio inizio della fase di liquidazione) è una frazione di esercizio in cui l'azienda continua a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione del reddito ed i cui criteri di valutazione continuano ad essere quelli di un'impresa in funzionamento. L'articolo 2487-bis c.c. prevede la consegna da parte degli amministratori di "un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato".
Tale documento assume la forma ed il contenuto di un vero e proprio bilancio di esercizio infra-annuale ed affluisce nel primo bilancio intermedio di liquidazione e come tale sottoposto in questa sede all'approvazione da parte dell'assemblea dei soci (cfr. Guida operativa OIC 5). Il rendiconto sulla gestione assume valenza anche sul piano fiscale ai sensi dell'art. 182 del TUIR. Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene che tale documento sia assimilabile, ai fini della trasformazione delle imposte anticipate ai sensi dell'articolo 2, comma 56, del decreto milleproroghe, ad un vero e proprio bilancio. Ciò in quanto non solo possiede i requisiti di forma e di contenuto tipici di un bilancio di esercizio, ma è soggetto ad approvazione da parte dell'assemblea dei soci, contestualmente all'approvazione del primo bilancio intermedio di liquidazione. Pertanto, le imposte anticipate iscritte secondo corretti principi contabili nel rendiconto sulla gestione degli amministratori ex art. 2487-bis c.c. sono rilevanti ai fini del regime di trasformazione in caso di perdita di esercizio. Coerentemente, si ritiene che anche le variazioni in diminuzione corrispondenti alla quota delle svalutazioni dei crediti, operate nei periodi d'imposta precedenti, che concorrono alla formazione del reddito imponibile relativo all'ultimo periodo di gestione ante-liquidazione, rilevano ai fini della trasformazione in ipotesi di perdita fiscale ai sensi dell'art. 2, comma 56-bis, del decreto milleproroghe. Inoltre, si evidenzia che per quanto attiene le DTA iscritte nel rendiconto della gestione e non trasformate prima dell'ingresso nella fase di liquidazione, la trasformazione possa operare, come già chiarito nella circolare n. 37/E del 2012, solo in sede di bilancio finale di liquidazione e di dichiarazione dei redditi definitiva.
Ciò posto, l'iscrizione nel rendiconto sulla gestione delle DTA è condizione necessaria ma non sufficiente affinché operi, nei loro riguardi, la trasformazione in credito d'imposta. Affinché ciò si verifichi è, altresì, necessario che le imposte anticipate siano iscritte a fronte di un componente negativo deducibile ai fini delle imposte sui redditi in più periodi d'imposta. Nel caso di specie, e con riferimento alla svalutazione dei crediti, il descritto disallineamento tra imputazione di bilancio e loro deducibilità in più periodi d'imposta si verifica nei limiti di quanto di seguito precisato. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, l'articolo 106, comma 3, del TUIR, nella versione antecedente le modifiche operate dall'articolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), stabiliva che "le svalutazioni dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela (.) sono deducibili in ciascun esercizio nel limite dello 0,30 per cento del valore dei crediti risultanti in bilancio, aumentato dell'ammontare delle svalutazioni dell'esercizio. L'ammontare complessivo delle svalutazioni che supera lo 0,30 per cento è deducibile in quote costanti nei diciotto esercizi successivi." Sostanzialmente, il citato comma 3 prevedeva la deducibilità delle svalutazioni su crediti nell'esercizio in cui sono contabilizzate entro un certo limite (0,30 per cento dei crediti) e, per la parte eccedente, la deduzione in quote costanti nei diciotto esercizi successivi. Analoghe considerazioni valevano con riferimento all'articolo 106, comma 3 bis, del TUIR abrogato dall'articolo 1, comma 160, della legge di stabilità 2014. Come è noto, la norma forniva una disciplina specifica afferente le svalutazioni dei crediti operate dagli enti creditizi e finanziari di cui al Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, nel senso che questa pur prevedendo il differimento delle svalutazioni, eccedenti la citata soglia, nei diciotto esercizi successivi, non intende generare, al termine del periodo d'imposta, disallineamenti di valore (contabile e fiscale) dei crediti iscritti in bilancio. Ne consegue che i valori assunti dai crediti a seguito delle rettifiche da valutazione costituiscono valori riconosciuti anche in sede fiscale per la misurazione delle successive vicende reddituali dei crediti e, dunque, valori utili ai fini della commisurazione delle eventuali perdite su crediti disciplinate dall'articolo 101, comma 5, del TUIR.
Le quote non dedotte nell'esercizio in cui la svalutazione su crediti è contabilizzata, invece, non rappresentano un credito del contribuente nei confronti dell'erario, ma esclusivamente una posizione giuridica soggettiva, che esplicherà i propri effetti nella misurazione del reddito dei futuri periodi di imposta attraverso le corrispondenti variazioni in diminuzione. Al riguardo, si ricorda che per gli enti crediti e finanziari, in ipotesi di perdita su crediti, le disposizioni di cui all'art. 101, comma 5, del TUIR (perdite su crediti) e quelle di cui all'art. 106 (svalutazioni, nella versione antecedente le modifiche operate dall'art. 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2013, n. 143 - legge di stabilità 2014), devono essere coordinate nel senso che le svalutazioni imputate precedentemente in bilancio dovranno continuare ad assumere rilevanza fiscale fino al diciottesimo esercizio (cfr. circolare n. 26/E del 1° agosto 2013). In altri termini, la perdita su crediti evidenziata in bilancio rileverà, se ne ricorrono i presupposti, anche sul piano fiscale ai sensi dell'art. 101, comma 5, del TUIR, mentre le svalutazioni pregresse avranno rilievo fiscale secondo la cadenza temporale prevista dall'art. 106, comma 3, del TUIR. Per quanto riguarda la disciplina delle perdite su crediti, si ricorda che, per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali, l'articolo 101, comma 5, del TUIR, nella versione antecedente le modifiche operate dall'articolo 1, comma 160, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), stabiliva che la perdita su crediti è integralmente deducibile - in quanto sussistono "gli elementi certi e precisi" - anche in ipotesi di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in dipendenza di eventi estintivi del credito. Ciò avveniva, in particolare, nell'ipotesi di soggetti IAS in caso di cessione pro-soluto che comporta la derecognition del credito (cfr. circolare del 1.08.2013, n. 26/E). Alla luce di quanto sopra rappresentato, si ritiene che, nel caso di specie, la derecognition dei crediti, effettuata nel periodo ante-liquidazione (01.01.2013/01.10.2013) determinato ai sensi dell'articolo 182 del TUIR, in cui è avvenuta la cessione pro-soluto dei crediti, non consenta di "scaricare" attraverso una variazione in diminuzione le svalutazioni, che hanno ridotto il valore fiscale dei crediti, operate fino al 31/12/2012. Sul punto, pertanto, non si concorda con la soluzione proposta dall'Istante che intende imputare a titolo di perdita su crediti al periodo d'imposta 1.1.2013 - 1.10.2013 tutte le svalutazioni dei crediti fiscalmente non dedotte fino alla data di cessione del credito, effettuando, sul piano operativo, una variazione in diminuzione in dichiarazione dei redditi pari ai diciottesimi delle svalutazioni su crediti non dedotte fino al momento della cessione. Tali svalutazioni continueranno ad essere dedotte fiscalmente per quote costanti sulla base delle disposizioni contenute nell'articolo 106 del TUIR, pro tempore vigente. Per quanto riguarda la svalutazione crediti di euro 3.210.442 che ALFA Spa ha rilevato nel "Rendiconto della Gestione degli amministratori", si precisa che la stessa rileva quale componente negativo integralmente deducibile ai sensi dell'articolo 101, comma 5, del TUIR, pro tempore vigente, nel periodo di imposta 01.01.2013 - 01.10.2013 per effetto della derecognition del credito. Ne consegue, allora, che tale componente negativo non è idoneo a generare DTA convertibili in crediti di imposta, né in caso di perdita di esercizio, né in caso di perdita fiscale (attraverso i relativi reversal), in quanto non afferente ad un componente negativo deducibile in più periodi di imposta ai fini delle imposte sui redditi, condizione quest'ultima, posta alla base della ratio della disciplina (cfr. articolo 2, commi 55 58, del decreto milleproroghe e relazione illustrativa).
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Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
LaPrevidenza.it, 11/11/2014