sabato, 03 giugno 2023

Rapporto fisco-cittadini: in gazzetta il Decreto legislativo con le modifiche allo Statuto e le nuove indicazioni

Decreto Legislativo 5.8.2015 n. 128

 

DECRETO LEGISLATIVO 5 agosto 2015, n. 128

Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e  contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della  legge 11 marzo 2014, n. 23. (15G00146)

(GU n.190 del 18-8-2015)

Vigente al: 2-9-2015



Titolo I  ABUSO DEL DIRITTO O ELUSIONE FISCALE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione  Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23, con la quale e' stata  conferita delega al Governo recante disposizioni per un sistema  fiscale piu' equo, trasparente e orientato alla crescita e, in  particolare, l'articolo 5, in materia di abuso del diritto ed  elusione fiscale, l'articolo 6, in materia, tra l'altro, di gestione  del rischio fiscale, di governance aziendale e di tutoraggio, nonche'  l'articolo 8, comma 2 in materia di raddoppio dei termini per  l'accertamento;  Ritenuto che, relativamente all'articolo 5 della legge n. 23 del  2014, le disposizioni legislative delegate vanno emanate in  attuazione del diritto dell'Unione europea in materia di abuso del  diritto fiscale, dei principi costituzionali di eguaglianza,  legalita', capacita' contributiva e di certezza dei rapporti  giuridici, nonche' dei principi dello Statuto dei diritti del  contribuente;  Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata nella riunione del 21 aprile 2015;  Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari per materia e per  profili di carattere finanziario della Camera dei deputati e del  Senato della Repubblica;  Visti i pareri della VI Commissione finanze della Camera dei  deputati dell'11 giugno 2015, della 6ª Commissione finanze e tesoro  del Senato della Repubblica del 10 giugno 2015 e della V Commissione  bilancio della Camera dei Deputati del 24 giugno 2015;  Visto l'articolo 1, comma 7, della citata legge n. 23 del 2014,  secondo cui qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri  parlamentari trasmette nuovamente i testi alle Camere;  Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata nella riunione del 17 luglio 2015;  Acquisiti i pareri definitivi delle competenti Commissioni  parlamentari ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della citata legge n.  23 del 2014;  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella  riunione del 31 luglio 2015;  Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana  il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modificazioni allo Statuto dei diritti del contribuente

1. Nella legge 27 luglio 2000, n. 212, e successive modificazioni,  dopo l'articolo 10 e' inserito il seguente:  «Art. 10-bis (Disciplina dell'abuso del diritto o elusione  fiscale). - 1. Configurano abuso del diritto una o piu' operazioni  prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme  fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali  operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che  ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle  norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal  contribuente per effetto di dette operazioni.  2. Ai fini del comma 1 si considerano:  a) operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i  contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti  significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza  di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della  qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico  del loro insieme e la non conformita' dell'utilizzo degli strumenti  giuridici a normali logiche di mercato;  b) vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati,  realizzati in contrasto con le finalita' delle norme fiscali o con i  principi dell'ordinamento tributario.  3. Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni  giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di  ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalita' di  miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero  dell'attivita' professionale del contribuente.  4. Resta ferma la liberta' di scelta del contribuente tra regimi  opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un  diverso carico fiscale.  5. Il contribuente puo' proporre interpello secondo la procedura e  con gli effetti dell'articolo 11 della presente legge per conoscere  se le operazioni che intende realizzare, o che siano state  realizzate, costituiscano fattispecie di abuso del diritto. L'istanza  e' presentata prima della scadenza dei termini per la presentazione  della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari  connessi alla fattispecie cui si riferisce l'istanza medesima.  6. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini  stabiliti per i singoli tributi, l'abuso del diritto e' accertato con  apposito atto, preceduto, a pena di nullita', dalla notifica al  contribuente di una richiesta di chiarimenti da fornire entro il  termine di sessanta giorni, in cui sono indicati i motivi per i quali  si ritiene configurabile un abuso del diritto.  7. La richiesta di chiarimenti e' notificata dall'amministrazione  finanziaria ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Presidente  della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive  modificazioni, entro il termine di decadenza previsto per la  notificazione dell'atto impositivo. Tra la data di ricevimento dei  chiarimenti ovvero di inutile decorso del termine assegnato al  contribuente per rispondere alla richiesta e quella di decadenza  dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo  intercorrono non meno di sessanta giorni. In difetto, il termine di  decadenza per la notificazione dell'atto impositivo e'  automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, fino a  concorrenza dei sessanta giorni.  8. Fermo quanto disposto per i singoli tributi, l'atto impositivo  e' specificamente motivato, a pena di nullita', in relazione alla  condotta abusiva, alle norme o ai principi elusi, agli indebiti  vantaggi fiscali realizzati, nonche' ai chiarimenti forniti dal  contribuente nel termine di cui al comma 6.  9. L'amministrazione finanziaria ha l'onere di dimostrare la  sussistenza della condotta abusiva, non rilevabile d'ufficio, in  relazione agli elementi di cui ai commi 1 e 2. Il contribuente ha  l'onere di dimostrare l'esistenza delle ragioni extrafiscali di cui  al comma 3.  10. In caso di ricorso, i tributi o i maggiori tributi accertati,  unitamente ai relativi interessi, sono posti in riscossione, ai sensi  dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e,  successive modificazioni, e dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.  11. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le disposizioni  del presente articolo possono chiedere il rimborso delle imposte  pagate a seguito delle operazioni abusive i cui vantaggi fiscali sono  stati disconosciuti dall'amministrazione finanziaria, inoltrando a  tal fine, entro un anno dal giorno in cui l'accertamento e' divenuto  definitivo ovvero e' stato definito mediante adesione o conciliazione  giudiziale, istanza all'Agenzia delle entrate, che provvede nei  limiti dell'imposta e degli interessi effettivamente riscossi a  seguito di tali procedure.  12. In sede di accertamento l'abuso del diritto puo' essere  configurato solo se i vantaggi fiscali non possono essere  disconosciuti contestando la violazione di specifiche disposizioni  tributarie.  13. Le operazioni abusive non danno luogo a fatti punibili ai sensi  delle leggi penali tributarie. Resta ferma l'applicazione delle  sanzioni amministrative tributarie.».  2. L'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29  settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e' abrogato. Le  disposizioni che richiamano tale articolo si intendono riferite  all'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, in quanto  compatibili.  3. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti  elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre  posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario,  possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che  nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano  verificarsi. A tal fine il contribuente presenta istanza di  interpello ai sensi del regolamento del Ministro delle finanze 19  giugno 1998, n. 259. Resta fermo il potere del Ministro dell'economia  e delle finanze di apportare modificazioni a tale regolamento.  4. I commi da 5 a 11 dell'articolo 10-bis della legge n. 212 del  2000 non si applicano agli accertamenti e ai controlli aventi ad  oggetto i diritti doganali di cui all'articolo 34 del decreto del  Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, che restano  disciplinati dalle disposizioni degli articoli 8 e 11 del decreto  legislativo 8 novembre 1990, n. 374, e successive modificazioni,  nonche' dalla normativa doganale dell'Unione europea.  5. Le disposizioni dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000,  n. 212, hanno efficacia a decorrere dal primo giorno del mese  successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto e si  applicano anche alle operazioni poste in essere in data anteriore  alla loro efficacia per le quali, alla stessa data, non sia stato  notificato il relativo atto impositivo.

Titolo II  

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RADDOPPIO DEI TERMINI PER L'ACCERTAMENTO  

Art. 2

Modifiche alla disciplina del raddoppio  dei termini per l'accertamento

1. All'articolo 43, terzo comma, del decreto del Presidente della  Repubblica 29 settembre 1973, n.600, e' aggiunto, in fine, il  seguente periodo: «Il raddoppio non opera qualora la denuncia da  parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui e' ricompresa la  Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza  ordinaria dei termini di cui ai commi precedenti.».  2. All'articolo 57, terzo comma, del decreto del Presidente della  Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e' aggiunto, in fine, il seguente  periodo: «Il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte  dell'Amministrazione finanziaria, in cui e' ricompresa la Guardia di  finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei  termini di cui ai commi precedenti.».  3. Sono comunque fatti salvi gli effetti degli avvisi di  accertamento, dei provvedimenti che irrogano sanzioni amministrative  tributarie e degli altri atti impugnabili con i quali l'Agenzia delle  entrate fa valere una pretesa impositiva o sanzionatoria, notificati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono, altresi',  fatti salvi gli effetti degli inviti a comparire di cui all'articolo  5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 notificati alla data  di entrata in vigore del presente decreto, nonche' dei processi  verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della  legge 7 gennaio 1929, n. 4 dei quali il contribuente abbia avuto  formale conoscenza entro la stessa data, sempre che i relativi atti  recanti la pretesa impositiva o sanzionatoria siano notificati entro  il 31 dicembre 2015.  4. Ai fini della causa di non punibilita' di cui all'articolo  5-quinquies, commi 1 e 2, del decreto-legge 26 giugno 1990, n. 167,  convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, si  considerano oggetto della procedura di collaborazione volontaria  anche gli imponibili, le imposte e le ritenute correlati alle  attivita' dichiarate nell'ambito di tale procedura per i quali e'  scaduto il termine per l'accertamento.

Titolo III  

REGIME DELL'ADEMPIMENTO COLLABORATIVO  

Art. 3

Finalita' e oggetto

1. Al fine di promuovere l'adozione di forme di comunicazione e di  cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento tra  Amministrazione finanziaria e contribuenti, nonche' di favorire nel  comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle controversie  in materia fiscale, e' istituito il regime di adempimento  collaborativo fra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti dotati di  un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del  rischio fiscale, inteso quale rischio di operare in violazione di  norme di natura tributaria ovvero in contrasto con i principi o con  le finalita' dell'ordinamento tributario.  2. L'adesione al regime e' subordinata al possesso dei requisiti di  cui all'articolo 4, comporta l'assunzione dei doveri di cui  all'articolo 5 e produce gli effetti di cui all'articolo 6.

Art. 4

Requisiti

1. Il contribuente che aderisce al regime deve essere dotato, nel  rispetto della sua autonomia di scelta delle soluzioni organizzative  piu' adeguate per il perseguimento dei relativi obiettivi, di un  efficace sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo  del rischio fiscale, inserito nel contesto del sistema di governo  aziendale e di controllo interno. Fermo il fedele e tempestivo  adempimento degli obblighi tributari, il sistema deve assicurare:  a) una chiara attribuzione di ruoli e responsabilita' ai diversi  settori dell'organizzazione dei contribuenti in relazione ai rischi  fiscali;  b) efficaci procedure di rilevazione, misurazione, gestione e  controllo dei rischi fiscali il cui rispetto sia garantito a tutti i  livelli aziendali;  c) efficaci procedure per rimediare ad eventuali carenze  riscontrate nel suo funzionamento e attivare le necessarie azioni  correttive.  2. Il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del  rischio fiscale prevede, con cadenza almeno annuale, l'invio di una  relazione agli organi di gestione per l'esame e le valutazioni  conseguenti. La relazione illustra, per gli adempimenti tributari, le  verifiche effettuate e i risultati emersi, le misure adottate per  rimediare a eventuali carenze rilevate, nonche' le attivita'  pianificate.

Art. 5

Doveri

1. Il regime comporta per l'Agenzia delle entrate i seguenti  impegni:  a) valutazione trasparente, oggettiva e rispettosa dei principi di  ragionevolezza e di proporzionalita' del sistema di controllo  adottato, con eventuale proposta degli interventi ritenuti necessari  ai fini dell'ammissione e della permanenza nel regime e per il  conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 3, comma 1;  b) pubblicazione periodica sul proprio sito istituzionale  dell'elenco aggiornato delle operazioni, strutture e schemi ritenuti  di pianificazione fiscale aggressiva;  c) promozione di relazioni con i contribuenti improntate a principi  di trasparenza, collaborazione e correttezza nell'intento di favorire  un contesto fiscale di certezza;  d) realizzazione di specifiche semplificazioni degli adempimenti  tributari, in conseguenza degli elementi informativi forniti dal  contribuente nell'ambito del regime;  e) esame preventivo delle situazioni suscettibili di generare  rischi fiscali significativi e risposta alle richieste dei  contribuenti nel piu' breve tempo possibile;  f) debita considerazione degli esiti dell'esame e della valutazione  effettuate dagli organi di gestione, sulla base della relazione di  cui all'articolo 4, comma 2, delle risultanze delle attivita' dei  soggetti incaricati, presso ciascun contribuente, della revisione  contabile, nonche' di quella dei loro collegi sindacali e dei pareri  degli organismi di vigilanza.  2. Il regime comporta per i contribuenti i seguenti impegni:  a) istituzione e mantenimento del sistema di rilevazione,  misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, per garantire  il conseguimento delle finalita' di cui all'articolo 3, comma 1,  nonche' attuazione delle modifiche del sistema adottato eventualmente  ritenute necessarie dalla Agenzia delle entrate;  b) comportamento collaborativo e trasparente, mediante  comunicazione tempestiva ed esauriente all'Agenzia delle entrate dei  rischi di natura fiscale e, in particolare, delle operazioni che  possono rientrare nella pianificazione fiscale aggressiva;  c) risposta alle richieste della Agenzia delle entrate nel piu'  breve tempo possibile;  d) promozione di una cultura aziendale improntata a principi di  onesta', correttezza e rispetto della normativa tributaria,  assicurandone la completezza e l'affidabilita', nonche' la  conoscibilita' a tutti i livelli aziendali.

Art. 6

Effetti

1. L'adesione al regime comporta la possibilita' per i contribuenti  di pervenire con l'Agenzia delle entrate a una comune valutazione  delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali prima della  presentazione delle dichiarazioni fiscali, attraverso forme di  interlocuzione costante e preventiva su elementi di fatto, inclusa la  possibilita' dell'anticipazione del controllo.  2. L'adesione al regime comporta altresi' per i contribuenti una  procedura abbreviata di interpello preventivo in merito  all'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti, in  relazione ai quali l'interpellante ravvisa rischi fiscali. L'Agenzia  delle entrate, entro quindici giorni dal ricevimento, verifica e  conferma l'idoneita' della domanda presentata, nonche' la sufficienza  e l'adeguatezza della documentazione prodotta con la domanda. Il  termine per la risposta all'interpello e' in ogni caso di  quarantacinque giorni, decorrenti dal ricevimento della domanda  ovvero della documentazione integrativa richiesta, anche se l'Agenzia  delle entrate effettua accessi alle sedi dei contribuenti,  definendone con loro i tempi, per assumervi elementi informativi  utili per la risposta. I contribuenti comunicano all'Agenzia il  comportamento effettivamente tenuto, se difforme da quello oggetto  della risposta da essa fornita. Con decreto del Ministro  dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni  dall'entrata in vigore del presente decreto, sono disciplinati i termini e le modalita' applicative del presente articolo in relazione  alla procedura abbreviata di interpello preventivo.  3. Per i rischi di natura fiscale comunicati in modo tempestivo ed  esauriente all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 5, comma  2, lettera b), prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali,  se l'Agenzia non condivide la posizione dell'impresa, le sanzioni  amministrative applicabili sono ridotte della meta' e comunque non  possono essere applicate in misura superiore al minimo edittale. La  loro riscossione e' in ogni caso sospesa fino alla definitivita'  dell'accertamento.  4. In caso di denuncia per reati fiscali, l'Agenzia delle entrate  comunica alla Procura della Repubblica se il contribuente abbia  aderito al regime di adempimento collaborativo, fornendo, se  richiesta, ogni utile informazione in ordine al controllo del rischio  fiscale e all'attribuzione di ruoli e responsabilita' previsti dal  sistema adottato.  5. Il contribuente che aderisce al regime e' inserito nel relativo  elenco pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia delle entrate.  6. I contribuenti che aderiscono al regime non sono tenuti a  prestare garanzia per il pagamento dei rimborsi delle imposte, sia  dirette sia indirette.

Art. 7

Competenze e procedure

1. L'Agenzia delle entrate e' competente in via esclusiva per i  controlli e le attivita' relativi al regime di adempimento  collaborativo, nei riguardi dei contribuenti ammessi al regime.  2. I contribuenti che nel rispetto del presente decreto adottano un  sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio  fiscale e che intendono aderire al regime di adempimento  collaborativo, inoltrano domanda in via telematica utilizzando il  modello reso disponibile sul sito istituzionale della Agenzia delle  entrate. L'Agenzia, verificata la sussistenza dei requisiti di cui  all'articolo 4, nonche' al comma 4, comunica ai contribuenti  l'ammissione al regime entro i successivi centoventi giorni. Il  regime si applica al periodo d'imposta nel corso del quale la  richiesta di adesione e' trasmessa all'Agenzia. Lo stesso si intende  tacitamente rinnovato qualora non sia espressamente comunicata dal  contribuente la volonta' di non permanere nel regime di adempimento  collaborativo.  3. L'Agenzia delle entrate, con provvedimento motivato, puo'  dichiarare l'esclusione dei contribuenti dal regime, per la perdita  dei requisiti di cui all'articolo 4 o al comma 4, ovvero per  l'inosservanza degli impegni di cui all'articolo 5, comma 2.  4. In fase di prima applicazione: a) il regime e' riservato ai  contribuenti di maggiori dimensioni, che conseguono un volume di  affari o di ricavi non inferiore a dieci miliardi di euro e,  comunque, ai contribuenti che abbiano presentato istanza di adesione  al Progetto Pilota sul Regime di Adempimento Collaborativo di cui  all'invito pubblico del 25 giugno 2013, pubblicato sul sito ufficiale  dell'Agenzia delle entrate, dotati di un sistema di controllo interno  per la gestione del rischio fiscale e che conseguono un volume di  affari o di ricavi non inferiore a un miliardo di euro; b) la  competenza per le attivita' di cui al comma 1 e' attribuita alla  Direzione Centrale Accertamento dell'Agenzia delle entrate. Con  decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i  criteri in base ai quali possono essere, progressivamente,  individuati gli ulteriori contribuenti ammissibili al regime, che  conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a quello di  cento milioni di euro o appartenenti a gruppi di imprese. Entro il 31  dicembre 2016, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  e' fissato il termine finale della fase di prima applicazione del  regime. Il Ministero dell'economia e delle finanze trasmette  annualmente alle Commissioni parlamentari competenti una relazione  sullo stato dell'attuazione del regime di adempimento collaborativo.  La prima relazione e' trasmessa entro il 31 luglio 2017.  5. Con uno o piu' provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle  entrate sono disciplinate le modalita' di applicazione del regime di adempimento collaborativo.

Titolo IV  

DISPOSIZIONI FINANZIARIE  

Art. 8

Clausola di invarianza oneri

1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto le  Amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane,  strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e,  comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito  nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica  italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo  osservare.  Dato a Roma, addi' 5 agosto 2015

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei ministri

Padoan, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Orlando
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LaPrevidenza.it, 28/08/2015

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