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Share/Save/Bookmark Il mobbing in concreto. Come viene valutato il mobbing nei Tribunali italiani
(Articolo dell'avv. Luigi Modaffari, foro di Brescia)

Innanzitutto, il termine “mobbing” deriva dall'inglese “to mob” e significa assalire, soffocare, vessare o malmenare. Nel linguaggio comune, con il termine “mobbing” generalmente si indica una forma di vessazione, di aggressione e di danneggiamento perpetrata nei confronti di uno o più lavoratori.
Più precisamente, la Cassazione ha stabilito che per mobbing si intende comunemente “un comportamento del datore di lavoro (o del superiore gerarchico, del lavoratore a pari livello gerarchico o addirittura subordinato), il quale,  con una condotta sistematica e protratta nel tempo e che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili, pone in essere forme di prevaricazione o di persecuzione psicologica nei confronti del lavoratore nell'ambiente di lavoro. Da ciò può conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità” (ex multis: Corte di Cass.,  Sentenza n. 3875/09).
Tali condotte illecite sono finalizzate, direttamente o indirettamente, a far lasciare il posto di lavoro alla “vittima”, e senz'altro a danneggiarne salute, tranquillità e reputazione. La suddetta fattispecie, infine, non può non avere ripercussioni sulla professionalità del lavoratore vittima del mobbing da parte dei superiori...

LaPrevidenza.it, 16/11/2009

Documenti:
essenza del mobbing.htm


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