Inps, Circolare 14.6.2010 n. 73
1. Termini e modalità di versamento
L’Istituto ha provveduto, previo scambio di dati con l’Agenzia delle Entrate, alla spedizione di un prospetto di liquidazione contenente l’indicazione degli importi e delle causali per il versamento dei contributi previdenziali relativi all’anno 2010, nonché una lettera esplicativa delle modalità di determinazione degli importi dovuti dai commercianti ed artigiani titolari di partita IVA. Per i soggetti non titolari di partita IVA sono stati spediti anche i necessari modelli F24. Nel richiamare le precisazioni fornite con circolare n. 14 del 2 febbraio 2010 in ordine alla misura e alle modalità di pagamento dei contributi previdenziali dovuti nel corrente anno dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, si fa presente che, ai sensi del D.L.15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale devono essere versati alle scadenze previste per il pagamento delle imposte sui redditi. Per il corrente anno le suddette scadenze sono quelle del 16 giugno 2010 per il saldo 2009 ed il primo acconto 2010 e del 30 novembre 2010 per il secondo acconto 2010. Si evidenzia, al riguardo, che il versamento del saldo 2009 e del primo acconto 2010 (e non di altre somme eventualmente a debito) può essere effettuato entro il 16 luglio 2010, anziché entro il 16 giugno 2010, maggiorando l'importo dei contributi dovuti dello 0,40 per cento a titolo di interessi. La predetta maggiorazione dello 0,40 per cento deve essere versata separatamente dai contributi, utilizzando la causale contributo "API" (artigiani) o "CPI" (commercianti) e la codeline INPS utilizzata per il versamento del relativo contributo.
LaPrevidenza.it, 15/06/2010
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