mercoledì, 14 ottobre 2026

Le prestazioni previdenziali in favore dei superstiti

Avv. Ilario Maio

 

 

VII- Funzione solidaristica della pensione di reversibilità.

La Corte Costituzionale investita della questione di legittimità costituzionale sul criterio di ripartizione della pensione di reversibilità tra il coniuge superstite e l'ex coniuge divorziato, ha osservato che il legislatore, nel disciplinare i rapporti patrimoniali tra coniugi in caso di scioglimento o cessazione degli effetti civili  del matrimonio, ha assicurato all'ex coniuge, titolare dell'assegno di divorzio, la continuità del sostegno economico correlato al permanere di un effetto della solidarietà familiare, mediante la reversibilità della pensione che trae  origine da un rapporto previdenziale anteriore al divorzio, o di una quota di pensione qualora esista un coniuge superstite che abbia anch'esso diritto  alla reversibilità (Corte Cost.  sentenza n. 27/10/99 n. 419, Fonti:  Corriere giuridico 2000, 113,  Dir. famiglia 2000, 16,  Nuova giur. civ. commentata 2000, I,  Foro it. 2000, I,1770 ). 

In questo caso la pensione di reversibilità realizza la sua funzione solidaristica  in una duplice direzione:

- nei confronti del coniuge superstite, come forma di ultrattività  della solidarietà coniugale, consentendo la prosecuzione del sostentamento assicurato prima dal reddito del coniuge deceduto (già in tal senso: Corte Cost. sent. n.70/99 e n. 18/98, Fonti:  Dir. e prat. del lavoro 2000, 161).

- nei confronti dell'ex coniuge, il quale avendo diritto a ricevere dal titolare della pensione mezzi necessari per il proprio adeguato sostentamento, (assegno divorzile) si vede riconosciuto, da un lato, la continuità di questo sostegno e, per altro verso, la conservazione del diritto alla reversibilità del trattamento pensionistico collegato al periodo di sussistenza  del rapporto coniugale.

Si tratta perciò di un diritto alla pensione di reversibilità che non è inerente alla semplice qualità di ex coniuge, ma che ha uno dei necessari elementi genetici nella titolarità attuale dell'assegno, la cui attribuzione ha trovato fondamento nell'esigenza di assicurare all'ex coniuge  i mezzi adeguati.

La ripartizione dell’ammontare della pensione di reversibilità tra coniuge superstite ed ex coniuge, dunque, “ non può avvenire escludendo che si possa tenere conto, quale possibile correttivo, della finalità e dei particolari  requisiti che, in questo caso, sono alla base del diritto alla reversibilità. Ciò che, appunto, il criterio esclusivamente matematico della proporzione della durata dei rapporti  matrimoniali,  non consente di fare”.

Difatti, una volta attribuito rilievo alla titolarità dell'assegno divorzile, quale condizione per avere titolo alla pensione di reversibilità “sarebbe incoerente e non risponderebbe al canone della ragionevolezza, né, per altro verso, alla duplice finalità solidaristica propria di tale trattamento pensionistico, la esclusione della possibilità  di attribuire  un qualsiasi rilievo alle ragioni di esso perché il giudice ne possa tenere in qualche modo conto dovendo stabilire la ripartizione della pensione di reversibilità.

La mancata considerazione di qualsiasi correttivo nell'applicazione del criterio matematico di ripartizione potrebbe portare a dei risultati paradossali, per cui il coniuge superstite potrebbe conseguire una quota di pensione del tutto inadeguata alle più elementari esigenze di vita, mentre, invece, l'ex coniuge potrebbe conseguire una quota di pensione del tutto sproporzionata all'assegno in precedenza goduto, senza che il giudice possa tenere conto di altri criteri per ricondurre ad equità  la situazione” (sent. n 419 del 1999 cit.).

Nell'attribuzione della pensione, perciò, si deve tenere conto dell'elemento temporale, che in nessun caso può mancare, anzi a tale elemento può essere riconosciuto  valore preponderante e il più delle volte decisivo, ma non sino a divenire esclusivo nell'apprezzamento del giudice, la cui valutazione  “non si riduce ad  calcolo aritmetico”. 

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LaPrevidenza.it, 12/03/2013

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