mercoledì, 14 ottobre 2026

Le prestazioni previdenziali in favore dei superstiti

Avv. Ilario Maio

 

 

VI- Concorso del coniuge divorziato con il coniuge superstite nel diritto alla pensione di reversibilità.

Se dopo lo scioglimento del matrimonio l'altro coniuge si era risposato e, se vi sia un coniuge superstite con diritto alla pensione di reversibilità, l'ex coniuge divorziato che già beneficiava dell'assegno divorzile ha diritto a vedersi riconoscere la pensione di reversibilità pro quota, in proporzione alla durata dei rispettivi rapporti coniugali,  ( art. 9, 3° comma, legge n.898 del 1970).

L’articolo, 9 comma 3 della legge n. 898 del 1970, infatti, dispone “Qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e che sia titolare dell'assegno di cui all'art. 5. Se in tale condizione si trovano più persone, il tribunale provvede a ripartire fra tutti la pensione e gli altri assegni, nonché a ripartire tra i restanti le quote attribuite a chi sia successivamente morto o passato a nuove nozze”.

A norma dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 2005, n. 263 per "titolarità dell'assegno ai sensi dell'articolo 5" deve intendersi l'avvenuto riconoscimento dell'assegno medesimo da parte del tribunale ai sensi dell'articolo 5 della legge  898 del 1970.

Il coniuge divorziato titolare di assegno divorzile, pertanto, rispetto alla pensione di reversibilità dell'ex coniuge divorziato, vanta un diritto autonomo ed uguale a quello del coniuge superstite a cui l'ordinamento previdenziale riconosce la prestazione pensionistica.

Il coniuge divorziato ha diritto sin dall'inizio a quel trattamento, limitato solo quantitativamente dall'omologo diritto spettante all'altro coniuge, così che ciascuno di questi diritti si concretizza nel diritto ad una quota dell'unico trattamento di reversibilità in astratto spettante al coniuge superstite e ciò che viene ripartito tra i contitolari è tale trattamento e non un diritto del coniuge superstite, indipendentemente della situazione reddituale di quest’ultimo.

 Tenuto conto del principio stabilito dall’articolo 9, 3° comma della legge n. 898 del 1970, per l’ipotesi di concorso del coniuge superstite con uno o più coniugi divorziati e, altresì, dalla norma di salvaguardia dei diritti degli altri superstiti contenuta nel successivo 4° comma della medesima norma, l’importo della pensione ai superstiti complessivamente attribuibile ai coniugi divorziati è pari al 60% della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all’assicurato deceduto.

Qualora con più coniugi divorziati concorrano figli superstiti dell’assicurato o del pensionato aventi titolo alla pensione di reversibilità o indiretta, sarà riservato ai coniugi divorziati il 60% della pensione diretta e ai figli le aliquote per essi stabilite dalla legge.

 Nell'ipotesi di decesso o di successive nozze del coniuge superstite, il coniuge divorziato ha diritto all'intero trattamento di reversibilità" (Cass. Sez. Un. sent. n. 159/98; Fonti:  Giust. civ. Mass. 1998, 38,  Famiglia e diritto 1998, 435 ).

La pensione di reversibilità, deve essere ripartita tra i due (o più, in caso di diversi divorzi), tenendo conto della durata del rapporto, cioè sulla base del criterio temporale, che, tuttavia, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale. n. 419 del 1999, per quanto necessario e preponderante, non è però esclusivo, comprendendo la possibilità di applicare correttivi di carattere equitativo applicati con discrezionalità; fra tali correttivi è compresa la durata dell'eventuale convivenza prematrimoniale del coniuge superstite e dell'entità dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, senza mai confondere, però, la durata della prima con quella del matrimonio, cui si riferisce il criterio legale, né individuare nell'entità dell'assegno divorzile un limite legale alla quota di pensione attribuibile all'ex coniuge, data la mancanza di qualsiasi indicazione normativa (Cassazione civile  sez. I,  15 ottobre 2012,  n. 17636. Fonti:  Diritto & Giustizia 2012, 15 ottobre 2012; Cassazione civile  sez. I:  21 giugno 2012, n.  n. 10391; Fonte: Giust. civ. Mass. 2012, 6). 

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LaPrevidenza.it, 12/03/2013

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