Avv. Ilario Maio
IV- Soggetti aventi diritto alle prestazioni a favore dei superstiti
I soggetti, superstiti dell’assicurato o del pensionato, che hanno diritto alla tutela previdenziale accordata dall'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia ed i superstiti, cioè all'intervento diretto in loro favore, sono i familiari.
Secondo quanto previsto dalla legge (art. 22, legge 21 luglio 1965 n. 903,) i familiari aventi diritto (iure proprio) alla prestazione sono:
il coniuge e i figli, compresi gli equiparati;
in mancanza del coniuge e dei figli, i genitori;
in mancanza anche dei genitori, i fratelli celibi e le sorelle nubili.
La Corte Costituzionale (sentenza n. 189 del 1999) ha esteso il diritto alla pensione di reversibilità anche in favore dei nipoti conviventi con i nonni, seppure non affidati con un formale provvedimento dell'autorità giudiziaria.
Condizione necessaria per beneficiare della prestazione in favore dei superstiti è che i predetti familiari alla momento della morte dell’assicurato o pensionato si trovassero a suo carico.
Pur rientrando tra quelli aventi in astratto diritto alla prestazione ai superstiti, per stabilito dalla legge n. 125 del 2011(Esclusione dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto a un ente di previdenza dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta), non hanno diritto alla pensione di reversibilità o indiretta, ovvero all'indennità una tantum, i familiari superstiti che sono stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per i delitti di cui agli articoli 575, 584 e 586 del codice penale in danno dell'iscritto o del pensionato.
I familiari superstiti che sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per i delitti di cui agli articoli 575, 584 e 586 del codice penale che sono titolari di una pensione di reversibilità o indiretta, invece, perdono il diritto al relativo trattamento a decorrere dal 19 agosto 2011, data di entrata in vigore della n. 125 del 2011.
Con una norma di civiltà giuridica, il legislatore, dunque, ha inteso porre fine a quell’odiosa situazione che si veniva a creare ogni qualvolta l’uxoricida veniva a beneficiare della pensione ai superstiti, acquisendo il diritto alla prestazione pensionistica a seguito della morte dell’assicurato o pensionato, cagionata dallo stesso beneficiario.
LaPrevidenza.it, 12/03/2013
089757100
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