mercoledì, 14 ottobre 2026

Le prestazioni previdenziali in favore dei superstiti

Avv. Ilario Maio

 

 

I- La pensione ai superstiti.

L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia ha  per scopo, oltre che l'assegnazione di una pensione agli assicurati nel caso di invalidità o di vecchiaia, anche quello di attribuire la pensione ai superstiti nel caso di morte dell'assicurato o del pensionato, (art. 2, Rd.l. n. 636 del 1939).

La morte di questo ultimo, infatti, fa venire meno, o quantomeno diminuire, il reddito e i mezzi di sostentamento disponibili per far fronte alle esigenze della vita quotidiana dei soggetti viventi a carico del defunto, provocando per gli stessi una situazione di disaggio economico.

Ciò spiega la previsione dell’intervento previdenziale, teso a rimuovere gli ostacoli di ordine economico scaturiti dal venire meno della fonte di sostentamento assicurata dal lavoratore o dal pensionato al nucleo familiare di appartenenza.

La tutela previdenziale viene accordata anche nei casi di dichiarazione di morte presunta di lavoratore assicurato, di assicurato pensionato e per i casi di dichiarazione di assenza del pensionato.

Nei casi dichiarazione di morte presunta, la pensione indiretta o di reversibilità viene erogata a titolo definitivo e l’eventuale riapparizione  del soggetto nei cui confronti è intervenuta la dichiarazione di morte presunta, data la funzione alimentare, farà cessare il diritto alla prestazione previdenziale con efficacia ex nunc.

Nei casi di dichiarazione di assenza, agli aventi diritto, trattandosi di diritto la cui esistenza giuridica dipende dalla morte, accertata o presunta, la pensione di reversibilità viene riconosciuta in via provvisoria, mediante l'istituto dell'esercizio temporaneo di quei diritti che potrebbero derivare a tali soggetti in dipendenza della morte dell'assente (art. 50, terzo comma C.c.).   fino alla dichiarazione di morte presunta o di riapparizione dello scomparso.

La pensione ai superstiti, proprio in considerazione della funzione che assolve, è “una prestazione  a tutela del rischio  più grave che incombe sulla famiglia, cioè la morte, che troncando  l’attività produttiva  del capo-famiglia, ne pone  in grave difficoltà di vita i membri  che hanno più bisogno  di tutela  e di assistenza” (r.d.l. 14.4.1939 n. 636, relazione  di accompagnamento).

Il legislatore,  con l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, pertanto, ha previsto la tutela previdenziale diretta anche in favore di quei soggetti che vivevano a carico del lavoratore assicurato o del pensionato per il tempo in cui egli avrà cessato di vivere.

Il fondamento della prestazione, dunque, “è individuato  nel bisogno  dei  soggetti superstiti, viene acquistato iure proprio ed esclude ogni concezione della prestazione di reversibilità fondata su un rapporto patrimoniale  di tipo successorio.  

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LaPrevidenza.it, 12/03/2013

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