mercoledì, 14 ottobre 2026

Le prestazioni previdenziali in favore dei superstiti

Avv. Ilario Maio

 

 

XVII- Cessazione del diritto.

Il diritto alla pensione ai superstiti cessa per il coniuge superstite e/o per il coniuge divorziato, qualora contragga nuovo matrimonio. Al coniuge superstite e/o divorziato  che cessi dal diritto alla pensione per sopravvenuto matrimonio spetta un assegno per una volta pari a due annualità (art. 3 del decreto legislativo lgt. 18 gennaio 1945, n. 39) della quota di pensione in pagamento, compresa la tredicesima mensilità, nella misura spettante alla data del nuovo matrimonio.

Qualora la quota  di detto trattamento sia stata posta in pagamento in forma ridotta, l’importo da prendere a base per la liquidazione della doppia annualità è quello corrisposto.

Il diritto all’assegno si estingue per prescrizione con il decorso di dieci anni (art. 2946 c.c.) In caso di decesso o successive nozze del coniuge superstite, il coniuge divorziato titolare di una quota della pensione di reversibilità ha diritto all’intero trattamento e cioè al 60%; parimenti l’intero trattamento di reversibilità, pari al 60%, dovrà essere erogato al coniuge superstite qualora il coniuge divorziato cessi dal diritto alla prestazione per le stesse cause. Anche in tale fattispecie, qualora uno dei contitolari della pensione ai superstiti (coniuge divorziato o coniuge superstite) sia da ricomprendere tra i soggetti destinatari del comma 5 dell’articolo 18 della legge n. 111, la pensione sarà erogata in forma ridotta nulla rilevando che all’altro soggetto  che ha perso il diritto  a tale trattamento era corrisposta una quota di pensione in forma intera. Nell’ipotesi che la pensione risulti erogata, oltre che al coniuge, anche ai figli, la pensione deve essere riliquidata in favore di questi ultimi applicando le aliquote di reversibilità previste in relazione alla mutata composizione del nucleo familiare.Perciò che concerne i genitori dell'assicurato o pensionato, invece, costituisce causa di estinzione del diritto a pensione l'acquisto dopo il conseguimento della pensione di reversibilità, del diritto ad altro trattamento pensionistico. Il sorgere di un diritto ad una pensione autonoma, la cessazione dello stato di inabilità e il matrimonio costituiscono causa di cessazione del diritto alla pensione da parte dei fratelli e delle sorelle dell'assicurato  o pensionato deceduto. Per i figli e gli assimilati, costituisce causa di sospensione del trattamento previdenziale in parola qualunque attività lavorativa remunerata, quindi anche l'assunzione con un contratto di apprendistato o di formazione e lavoro costituisce causa di sospensione del trattamento pensionistico. Il diritto, invece, si estingue al raggiungimento della maggiora età, oppure in presenza di figli studenti al compimento degli studi e comunque al raggiungimento dei limiti di età previsti dal legislatore come soglia massima. Per gli inabili, invece il diritto alla pensione si estingue solo qualora dovesse venire meno lo stato di inabilità.

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LaPrevidenza.it, 12/03/2013

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