Avv. Ilario Maio
XI- Genitori.
Il diritto dei genitori a conseguire la pensione ai superstiti sorge nei casi in cui non vi siano né coniuge né figli superstiti o, pure esistendo, non abbiano titolo alla pensione, (art. 22, legge n. 903 del 1965).
La pensione spetta ai genitori, se alla data del decesso del lavoratore o del pensionato essi:
- abbiano un’ età superiore ai 65 anni;
- non siano titolari di pensione;
- alla data della morte dell'assicurato o del pensionato risultino a suo carico.
Ai genitori, sono equiparati gli adottanti, gli affilianti, il patrigno e la matrigna, nonché le persone alle quali l’assicurato fu affidato come esposto (art. 38, d.p.r. n. 818 del 1957).
LaPrevidenza.it, 12/03/2013
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Professore Avvocato
Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...
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