Avv. Ilario Maio
X- Presupposti e requisiti per il diritto alla pensione di reversibilità ai figli e assimilati.
I figli e gli altri soggetti ad essi assimilati, per avere diritto alla pensione ai superstiti al momento della morte del genitore, devono essere:
- minori di anni 18;
- studenti di scuola media e professionale di età compresa tra i 18 e i 21 anni;
- studenti universitari di età compresa tra i 18 e i 26 anni.
- riconosciuti inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi (art. 22 comma 1 legge n. 903 del 1965).
Il diritto, normalmente destinato a venir meno con il raggiungimento della maggiore età, si può prolungare fino al ventunesimo o ventiseiesimo anno del figlio in caso di frequenza, rispettivamente, di una scuola media professionale o dell'università; tale prolungamento è soggetto a due condizioni:
- l'essere a carico del genitore al momento del decesso di questi;
- la mancata prestazione di un “lavoro retribuito” (art. 22, comma 3 legge 21 luglio 1965, n. 903).
Il riferimento al lavoro retribuito non può che essere riferito ad una normale prestazione stabile e duratura, dovendosi invece ritenere esclusa un'attività lavorativa saltuaria e precaria per le quale “gli studenti percepiscono un piccolo reddito che può migliorare momentaneamente la situazione economica” e, di conseguenza, non perdono la qualifica prevalente di studente e continuano ad avere diritto alla quota di pensione (Corte Cost. n. 42 1999: Fonte Giust. Civ., 1999 I, 1253).
Anche l’iscrizione ai Conservatori di musica è equiparata all’iscrizione ai corsi universitari ed è, quindi, utile ai fini del riconoscimento del diritto della pensione ai superstiti in favore de figli di età compresa tra i 18 e i 26 anni, in quanto i diplomi accademici rilasciati dalle Accademie e dai Conservatori sono equiparati ai titoli universitari al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi (articolo 6, comma 3 bis, lettera c), del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito in legge 22 novembre 2002, n. 268).
La qualifica di studente universitario si perde, comunque, al compimento del 26° anno di età o al conseguimento della laurea non seguito dalla iscrizione ad un corso di perfezionamento ovvero ad altro corso di laurea.
Per il riconoscimento del diritto alla pensione ai superstiti a favore di soggetti inabili aventi causa da assicurato o pensionato deceduto, inabili al lavoro e a carico del genitore al momento del decesso di questi (art. 22 comma 1 legge n. 903 del 1965), cioè nell’impossibilità di dedicarsi a qualunque proficuo lavoro per effetto di infermità fisica, indipendentemente dall’età (art 13, R.D.L. n. 636 del 1939), successivamente al 30 giugno 1984, trova applicazione la definizione di inabilità di cui all’art. 8, comma 1, della legge 12 giugno 1984, n. 222, secondo cui “si considerano inabili le persone che, a causa di un difetto fisico o mentale, si trovino nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa”.
Mentre in base della normativa vigente fino al 30 dicembre 2007, lo svolgimento dell’ attività lavorativa comportava la perdita del diritto alla pensione ai superstiti, dal 31 dicembre 2007, da tale data, invece, (articolo 8, comma 1 bis, legge n. 222 del 1984, aggiunto dall’art. 46 del decreto legge n. 248 del 2007, convertito in legge n. 31 del 2008), gli interessati mantengano il diritto alla pensione ai superstiti purché siano rispettati i seguenti requisiti:
- l’attività lavorativa abbia finalità terapeutica;
- l’attività lavorativa sia svolta presso i laboratori protetti, ovvero le cooperative sociali disciplinate dalla legge 8 novembre 1991, n. 381, nonché presso datori di lavoro che abbiano stipulato le convenzioni di cui all’art. 11 della legge n. 68 del 1999, che assumono i predetti soggetti con convenzioni di integrazione lavorativa, di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratti di formazione e lavoro, con contratti di apprendistato o con le agevolazioni previste per le assunzioni di disoccupati di lunga durata;
- la durata dell’attività lavorativa non sia superiore alle 25 ore settimanali.
La finalità terapeutica dell'attività svolta ai sensi del comma è accertata dall'ente erogatore della pensione ai superstiti, (art. 8, comma 1-quater, legge n. 222 del 1984).
Quanto al requisito della vivenza a carico, ai fini del diritto alla pensione ai superstiti, i figli di età superiore ai 18 anni e inabili al lavoro si considerano a carico dell’assicurato o del pensionato se questi, prima del decesso, provvedeva al loro sostentamento in maniera continuativa, (articolo 22, comma 7, legge n. 903 del 1965).
La definizione implica sia la non autosufficienza economica dell’interessato, sia il mantenimento da parte del de cuius.
Ne consegue che per perfezionare il diritto alla pensione, ai figli di età superiore ai 18 anni e inabili, è richiesto che, alla data del decesso del dante causa, si trovassero a suo carico; la condizione del carico deve considerarsi soddisfatta quando in concreto il figlio superstite faccia valere il requisito della non autosufficienza economica e quello del mantenimento abituale da parte del genitore deceduto.
Ai fini della sussistenza del requisito della vivenza a carico, devono ricorrere in concreto due distinte circostanze:
- uno stato di bisogno del superstite determinato dalla sua condizione di non autosufficienza economica con riferimento alle esigenze medie dello stesso, alle sue fonti di reddito, ai proventi che derivano dell'eventuale concorso al mantenimento da parte di altri familiari;
- il mantenimento del medesimo da parte del dante causa, quale può desumersi dall'effettivo comportamento di quest'ultimo nei confronti dell'avente diritto. TORNA AL SOMMARIO
LaPrevidenza.it, 12/03/2013
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