mercoledì, 14 ottobre 2026

Interventi in materia previdenziale di cui all'articolo 12 del D.l. 31.5.2010 n. 78. Chiarimenti Inpdap

Inpdap, Nota Divulgativa 11.6.2010 Prot. 7627/2010

 

 Disposizioni in materia di trattamenti di fine servizio

I commi da 7 a 9 dell’articolo 12 in esame, prevedono una revisione dell’istituto dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, nel pubblico impiego. In particolare, si prevede che il trattamento di fine servizio sia riconosciuto: a) in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro; b) in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro e il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo; c) in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro, in tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 60.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo. Rimane confermato quanto previsto dalla normativa vigente in materia di posticipo della determinazione della prima scadenza utile per il riconoscimento del primo importo annuale, con conseguente riconoscimento del secondo importo annuale e, ove previsto, del terzo importo annuale, rispettivamente dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal riconoscimento del primo importo annuale. In merito al posticipo già vigente, si rammenta che nelle ipotesi di cessazione dal servizio per limiti di età e di servizio (massimo 40 anni) o per collocamento a riposo d’ufficio per raggiungimento dell’anzianità massima di servizio, per decesso e per infermità, l’Inpdap provvede alla liquidazione della prestazione nei tre mesi successivi alla risoluzione del rapporto di lavoro; per le cessazioni non rientranti nella casistica sopra indicata il termine di liquidazione è ricompreso tra il 181° e il 270° giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro.

La nuova disciplina in materia di posticipo dell’erogazione dei trattamenti di fine servizio non si applica alle prestazioni derivanti dai collocamenti a riposo per raggiunti limiti di età entro il 30 novembre 2010 nonché alle prestazioni derivanti dalle domande di cessazione dall'impiego presentate e accolte prima del 31 maggio 2010 (data di entrata in vigore del decreto in esame; di conseguenza ultima data utile per usufruire delle previgenti disposizioni è il 30 maggio 2010) a condizione che la cessazione dall'impiego avvenga entro il 30 novembre 2010. Ancorché i contratti o accordi non prevedano, nella generalità dei casi, l’obbligo di accoglimento delle domande, il comma 9 dell’articolo in esame prevede espressamente l’applicazione delle previgenti disposizioni in materia di liquidazione dei trattamenti di fine servizio nei confronti dei soggetti le cui domande risultino accolte formalmente da parte del datore di lavoro entro il 30 maggio 2010.

Il comma 10 testualmente recita “Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1° gennaio 2011, per i lavoratori alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i quali il computo dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, in riferimento alle predette anzianità contributive non è già regolato in base a quanto previsto dall'articolo 2120 del codice civile in materia di trattamento di fine rapporto, il computo dei predetti trattamenti di fine servizio si effettua secondo le regole di cui al citato articolo 2120 del codice civile, con applicazione dell'aliquota del 6,91 per cento”. Considerato che la citata disposizione non ha effetti immediati, le relative istruzioni applicative verranno diramate dopo la conversione in legge del decreto in oggetto. Nel far riserva di fornire ogni eventuale ulteriore informazione su argomenti non esplicitamente trattati nella presente nota in merito alla disposizione di legge in esame, si rende necessario rappresentare che la riduzione del trattamento economico di cui all’articolo 9, comma 2, primo periodo, non opera ai fini pensionistici e previdenziali.

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LaPrevidenza.it, 16/06/2010

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