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Share/Save/Bookmark Inidoneità al servizio nel pubblico impiego e risoluzione del rapporto di lavoro
(DPR 27 luglio 2011, n. 171 - Avv. Daniela Carbone)

Con DPR 27 luglio 2011, n. 171, in ottemperanza alla previsione di cui all'articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è stato introdotto il “Regolamento di attuazione in materia di risoluzione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali in caso di permanente inidoneita' psicofisica”.


Il citato regolamento disciplina la procedura, gli effetti ed il trattamento giuridico ed economico relativi all'accertamento della permanente inidoneità psicofisica dei dipendenti, anche con qualifica dirigenziale, delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca e delle università, delle Agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ai sensi dell'articolo 55-octies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione del personale in regime di diritto pubblico (magistrati, appartenenti alle forze di polizia, alla carriera diplomatica ecc), al quale si applica, invece, la disciplina prevista dai rispettivi ordinamenti.


Finalmente un testo chiaro, idoneo a superare le molte incertezze che puntualmente si verificavano in presenza di casi di inidoneità al servizio, anche in concomitanza alla presentazione delle domande di pensione d’inabilità di cui alla legge n. 335/1995.


L’art. 2 del Regolamento pone una distinzione concettuale fra l’inidoneità psicofisica permanente assoluta, consistente nell’assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa,  e l’inidoneità permanente relativa, configurabile nell’ipotesi di infermità o di difetto fisico o mentale tali da rendere impossibili in modo permanente lo svolgimento di alcune o di tutte le mansioni dell’area, categoria o qualifica di inquadramento.


L’avvio dell procedura disciplinata dal regolamento in questione è rimessa in qualsiasi momento al dipendnete pubblico mentre, per la pubblica amministrazione, sono previste tre distinte ipotesi (art. 3, comma 3), comunque possibili solo dopo il superamento del periodo di prova.
L'accertamento dell'inidoneità psicofisica e' effettuato dagli organi medici competenti in base agli articoli 6, 9 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001. Gli organi medici possono avvalersi per specifici accertamenti,analisi o esami del Servizio sanitario nazionale.


L’art 6 prevede altresì che l'amministrazione possa disporre la sospensione cautelare dal servizio del dipendente in una serie di ipotesi specificamente previste dal medesimo articolo, sino alla data della visita e avvia senza indugio la procedura per l'accertamento dell'inidoneità psicofisica del dipendente.


In caso di rifiuto ingiustificato di sottoporsi alla visita reiterato per due volte, a seguito del procedimento di cui all'articolo 55-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'amministrazione può risolvere il rapporto di lavoro con preavviso. La procedura di sospensione è specificamente disciplinata nel regolamento, che ne prevede anche la durata massima in 180 giorni salvo rinnovo o proroga, in presenza di giustificati motivi.


L'efficacia della sospensione cessa immediatamente ove, all'esito dell'accertamento medico, non sia riscontrata alcuna inidoneità psicofisica in grado di costituire pericolo per l'incolumità del dipendente interessato, degli altri dipendenti o dell'utenza.


Al dipendente sospeso in via cautelare dal servizio e' corrisposta un'indennità pari al trattamento retributivo spettante in caso di assenza per malattia in base alla legge e ai contratti collettivi. Al dipendente sospeso in via cautelare dal servizio ai sensi del comma 1, lettera c), e' corrisposta un'indennità pari al trattamento previsto dai CCNL in caso di sospensione cautelare in corso di procedimento penale. Il periodo di sospensione e' valutabile ai fini dell'anzianità di servizio. Nel caso in cui l'accertamento medico si concluda con un giudizio di piena idoneità, l'amministrazione provvede alla corresponsione delle somme decurtate ai sensi del primo periodo del presente comma, al ricorrere dell'ipotesi di cui al comma 1, lettere a) e b.


L’art. 7 del Regolamento prevede gli adempimenti cui è tenuta l’amministrazione in caso di inidoneità relativa, in termini di ricollocazione del dipendente nell’ambito della stessa amministrazione pubblica, anche mediante demansionamento a parità di trattamento economico, o in altre, anche con procedura di mobilità se necessario.


Resta salva per il personale docente del comparto scuola e delle istituzioni di alta cultura la normativa di cui all'articolo 3, comma 127, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.


Per la determinazione dei criteri di ricollocazione del dipendente ai sensi dei commi 2 e 5 l'amministrazione segue la procedura di informazione sindacale.


Nel caso di accertata permanente inidoneità psicofisica assoluta al servizio del dipendente di cui all'articolo 1 comma 1, l'amministrazione previa comunicazione all'interessato entro 30 giorni dal ricevimento del verbale di accertamento  medico, risolve il rapporto di lavoro e corrisponde, se dovuta l' indennità sostitutiva del preavviso.


Viene infine richiamata, in quanto rimane vigente,la normativa di cui alla legge 335/1995 ed al DPR 1092/1973 in materia di trattamenti pensionistici di inabilità, nonché il DPR 461/2001,IL DPR 1124/1965 ed il dlgs. n. 81/2008. Sono fatti salvi i trattamenti più favorevoli per le situazioni in cui sia accertato lo stato di tossicodipendenza e di alcolismo cronico, nonché di gravi patologie in stato terminale del dipendente.


Resta salva la disciplina di maggior favore della legge n. 68 del 1999 per i lavoratori che, non essendo disabili al momento dell'assunzione, abbiano acquisito per infortunio sul lavoro o malattia professionale eventuali disabilità.


Il presente regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione e cioè il 21.10.2001 (in G.U. n. 245 del 20.10.2011).

LaPrevidenza.it, 26/10/2011

Documenti:
dpr_271_2011.html


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