Avv. Andrea Bava
In Italia negli ultimi anni si è avviato un processo normativo diretto a estendere i benefici previsti per le Vittime del terrorismo alle categorie delle Vittime della Criminalità e del Dovere, categoria preesistente a sua volta veniva ampliata e riorganizzata.
Pressochè contemporaneamente, e sull’onda del movimento di opinione sorto di fronte ai sempre più diffusi casi di giovani militari impegnati in missioni all’estero che avevano sviluppato patologie tumorali, veniva creata la figura dei “soggetti esposti a emissioni nocive”, destinataria, via via, dei medesimi benefici delle Vittime del Dovere, con la nomina anche di commissione parlamentare per indagare sull’accaduto.
Questo complesso procedimento normativo merita di essere raccontato e descritto, pur nella limitatezza di questo scritto.
Con l’entrata in vigore della legge 266/05 (cui ha fatto seguito il regolamento di esecuzione, fornito con D.P.R. 243/2006) e precisamente in riferimento all’art. 1 commi 562, 563, 564 e 565, il legislatore aveva ed ha inteso ridisegnare retroattivamente, ampliandone il novero, la nozione preesistente di Vittime del Dovere e soggetti equiparati, intendendo attribuire alle stesse i benefici già previsti per le vittime della criminalità e del terrorismo.
Le norme salienti così disponevano:
563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidita' permanente in attivita' di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attivita' di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità.
564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermita' permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative
La legge al comma 565 prefigurava l’emissione di successivo decreto che avrebbe dovuto fornire disposizioni applicative alle predette disposizioni.
LaPrevidenza.it, 16/07/2012
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