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Share/Save/Bookmark La valutazione delle prove per testimoni ricadenti sulle minacce al datore di lavoro
(Nota dell'Avv. Daniele iarussi a Cass. 29.9.2009 n. 20844)

In tema di rito del lavoro, ed, in particolare, in ordine alla questione concernente la prova per testimoni, Sez. Lavoro, 20844.09, statuisce che allorquando con il ricorso per cassazione venga prospettato un vizio di motivazione della sentenza, il ricorrente - a fronte di una denunziata insufficiente spiegazione logica relativa all'apprezzamento, operato dal giudice di merito, dei fatti della controversia o delle prove - non può limitarsi a prospettare una spiegazione di tali fatti e delle risultanze istruttorie con una logica alternativa - pur se essa sia supportata dalla possibilità o dalla probabilità di corrispondenza alla realtà fattuale - essendo invece necessario che tale spiegazione logica alternativa appaia come l'unica possibile, atteso che il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., dovendo incidere su un fatto “decisivo del giudizio”, legittima il ricorso per cassazione unicamente per vizi di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione e non certo per consentire alla S.C., quale giudice di sola legittimità, di scegliere sulla base di criteri possibilistici o probabilistici tra due prospettazioni, ambedue logiche ma nello stesso tempo alternative (cfr ex plurimis Cass. 9 gennaio 2009 n. 261). La Corte precisa, inoltre, che il caso di omessa od insufficiente motivazione sussiste solo quando nel ragionamento del giudice di merito sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento, mentre il vizio di contraddittoria motivazione presuppone che le ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l'individuazione della “ratio decidendi”, e cioè l'identificazione del procedimento logico - giuridico posto a base della decisione adottata. Ne consegue che detti vizi non possono consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove, dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, spettando solo a detto giudice individuare le fonti del proprio convincimento, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all'uno o all'altro mezzo di prova, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge in cui un valore legale è assegnato alla prova (cfr. ex plurimis: Cass. 6 marzo 2008 n. 6064) 

LaPrevidenza.it, 18/11/2009

Documenti:
cass_20844_2009.html


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