Approfondimento a cura della D.ssa Silvana Toriello
Artigiani italiani operanti in Paesi non legati all'Italia da Accordi di sicurezza sociale
Nonostante la menzionata sentenza di incostituzionalità, non è stata ancora prevista per tali lavoratori una specifica disciplina. In mancanza, pertanto, di precise disposizioni legislative, a questa categoria di lavoratori si intende estesa la tutela assicurativa contro gli infortuni
I lavoratori stranieri, comunitari o extra comunitari, assunti in Italia da aziende italiane o estere per operare in Italia, o ovunque all’estero, sono assicurati secondo la legge italiana (T.U.)
_ I lavoratori stranieri, comunitari o extra comunitari, inviati in Italia da aziende estere rimangono assicurati nel Paese d’origine
Il Regolamento CEE del 15 ottobre 1968, n. 1612, attuativo del trattato istitutivo della Comunità, prevede per i lavoratori comunitari libertà di circolazione all'interno dei Paesi appartenenti alla Comunità stessa e, per quel che riguarda le modalità di avviamento al lavoro, l'applicabilità delle norme stabilite per i lavoratori italiani. Perciò, analogamente a quanto previsto per i lavoratori italiani all'Estero, per i lavoratori stranieri "temporaneamente distaccati" presso ditte italiane da Paesi dell'Unione Europea (lavoratori comunitari) o convenzionati, nessun premio è dovuto per il periodo di distacco, essendo già stato versato nel Paese di provenienza. Superato il periodo di distacco, è dovuto il premio secondo la forma di assicurazione ordinaria.
Se trattasi di lavoratori assunti stabilmente in Italia da ditte italiane o straniere, è dovuto il premio così come previsto per i lavoratori italiani. Ai lavoratori extracomunitari è garantita parità di trattamento ai lavoratori italiani in base alla legge n.943 del 30 dicembre 1986. Ai lavoratori extracomunitari, infine, che, com'è noto, possono entrare in Italia per ragioni di lavoro solo in base ad una "programmazione dei flussi di ingresso", preventivamente stabilita ogni anno o nell'ambito delle quote concordate da specifiche intese bilaterali tra l'Italia e un determinato Paese, si applica la disciplina prevista dal Testo unico sull'immigrazione, che garantisce agli stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio della Repubblica piena uguaglianza e parità di trattamento con i lavoratori italiani. Infatti la Repubblica italiana, in attuazione della convenzione dell'OIL n. 143 del 24 giugno 1975, ratificata con legge 10 aprile 1981, n. 158, garantisce a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti nel suo territorio e alle loro famiglie parità di trattamento e piena uguaglianza di diritti rispetto ai lavoratori italiani (art. 2, c. 3, D.Lgs. n. 286/1998).
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LaPrevidenza.it, 07/06/2010
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