Approfondimento a cura della D.ssa Silvana Toriello
Lavoratori italiani assunti o trasferiti in Paesi extra-comunitari non convenzionati
Si tratta di quei dipendenti (italiani o appartenenti a Paesi dell'UE) appositamente assunti in Italia o all'Estero, ovvero trasferiti, per operare in Paesi extra comunitari con i quali non sono in vigore convenzioni. Unitamente ad altre forme di tutela previdenziale, l’articolo 1 della legge 398/1987,in conseguenza della menzionata sentenza di incostituzionalità, ha previsto una specifica disciplina per tali lavoratori operanti all'Estero, a decorrere dal 9 gennaio 1986, consistente in un premio, da corrispondere all'INAIL che dal 1° gennaio 2001 è determinato sulla base delle quattro tariffe vigenti in Italia per tutti gli altri lavoratori, e di una base imponibile costituita da specifiche retribuzioni convenzionali. Dunque ad essi garantisce una serie di tutele. In particolare, l'art. 3, comma 3, l. 398/87 prevede che, per la malattia o l'infortunio o la malattia professionale venga corrisposta al lavoratore una prestazione da parte dell'ente straniero presso il quale è obbligatoriamente iscritto in forza della legge locale, l'Istituto previdenziale italiano erogatore di analoga prestazione economica riduce quest'ultima in maniera corrispondente. qualora nello Stato estero sia obbligatoria l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali ed il datore di lavoro dimostri di aver ottemperato ai relativi obblighi, i predetti valori possono essere ridotti, in misura corrispondente, con Decreto del Ministro del Lavoro. E' previsto, inoltre, che la tabella delle malattie professionali vigente in Italia può essere aggiornata con apposito Decreto del Ministro del Lavoro in relazione alle tecnopatie proprie delle aree geografiche dove i lavoratori svolgono la propria attività (art. 3, comma 1, lett. a), legge 398/1987). Infine, ai sensi dell'art. 3, comma 4, legge 398/1987, i datori di lavoro devono anticipare le prestazioni economiche di malattia e maternità (che sono poi conguagliate in conformità della legislazione nazionale dal datore di lavoro con i contributi dovuti), nonché le prestazioni economiche di indennità temporanea e assoluta dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali che sono rimborsate trimestralmente dall'INAL). Anche per il settore agricolo, non essendo stata ancora prevista una specifica disciplina, la tutela assicurativa dei lavoratori di cui trattasi, operanti all'Estero, dipendenti da aziende agricole, deve essere attuata secondo la normativa del T.U. In merito, però, l'INAIL, in ciò confortato anche dal Ministero del Lavoro, ritiene che, stante la generica formulazione della normativa stabilita dalla Legge n. 398/1987, la tutela ivi prevista riguardi anche i lavoratori agricoli operanti all'Estero in Paesi extracomunitari alle dipendenze di imprese agricole.
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LaPrevidenza.it, 07/06/2010
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Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...
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