Inail: tra assicurazione e prevenzione
(D.ssa Silvana Toriello)
Conclusioni
Volutamente il quadro Inail quale disegnato dal D. Lgs. 81/2008 è stato riportato nella sua integralità e con specifico richiamo alle norme. A parte il riferimento esplicito contenuto nell’articolo 11 di cui si è appena detto unitamente ai generici richiami alla individuazione di “soluzioni normative utili a ridurre gli infortuni sul lavoro”, l’aspetto strettamente assicurativo rimane sostanzialmente estraneo al nuovo disposto normativo. Ciò nonostante il ruolo di straordinario rilievo che esso potrebbe assumere ai fini della prevenzione per tutto quanto si è sin qui detto in merito al nesso tra costo del lavoro e quantum del premio assicurativo.La circostanza probabilmente non è casuale.
L’Inail – in quanto ente previdenziale fa parte delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato, individuate ai sensi dell’art. 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 e i relativi conti contribuiscono ai saldi di finanza pubblica interessando direttamente od indirettamente la finanza pubblica. Ogni riduzione dei premi anche se perseguita attraverso un ridisegno del sistema dell’oscillazione tasso è possibile solo a condizione di individuare le necessarie risorse a copertura, differenti ed ulteriori rispetto a quelle presenti nel bilancio dell’Istituto. Allo stesso modo ogni nuova attribuzione di competenze deve svolgersi senza determinare nuovi oneri a carico della finanza pubblica ed essere affrontata con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Nei decreti legislativi 81/2008 e 106/2009 il legislatore ha ribadito questo punto. La riduzione dei premi ovvero la stessa revisione tariffaria nonché la stessa revisione dell’oscillazione del tasso sono destinate inevitabilmente ad incidere negativamente sul saldo con il quale l’Istituto partecipa agli obblighi nei confronti dello Stato.La grossa contraddizione che se ne ricava è che da una parte si ha come fonte di finanziamento un sistema assicurativo che fa capo al sistema delle imprese ed al mondo produttivo senza alcun nesso con la finanza pubblica e dall’altra i ricavi che ne derivano vengono globalmente sottratti alla gestione dell’Istituto e quindi alle logiche assicurative di rideterminazione dell’importo premiale per rientrare nel novero della finanza pubblica. La conclusione è che a queste condizioni lo strumento assicurativo diventa uno strumento rigido che opera in base ad un meccanismo distorto che non funge da volano ma è piuttosto di ostacolo al concretizzarsi effettivo di un ruolo nuovo e dell’Istituto in materia di prevenzione. Ciò almeno, e di sicuro, fino a quando non verranno rivisti, auspicabilmente in sede normativa gli attuali meccanismi di interrelazione con la finanza pubblica. Il recente Decreto legge del 31 maggio 2010 nel trasporre in Inail le competenze già di Ipsema ed ISPESL raccoglie in Inail anche le competenze degli altri due enti così come prima delineate. Ciò indubbiamente favorirà un approccio al tema della prevenzione più univoco e coerente. Ancor di più si avverte però la necessità di far sì che l’Inail esca dalle contraddizioni quali più innanzi rilevate per dare spessore ed incisività alla sua azione.
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LaPrevidenza.it, 15/06/2010
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