martedì, 13 ottobre 2026

Inail: tra assicurazione e prevenzione

D.ssa Silvana Toriello

 

 Il quadro delineato dal Decreto legislativo 81/2008 e dal successivo D.Lgs. 106/2009

Nel D. Lgs. 81 così come modificato dal D. Lgs. 106/2009 agli articoli 8 e ss. il legislatore individua l'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA quali enti pubblici nazionali con competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro che esercitano le proprie attività, anche di consulenza, in una logica di sistema con il Ministero della salute, il Ministero del lavoro, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tutti e tre gli enti (ormai per effetto del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 divenuti un solo ente) si rendono operativi su un piano essenzialmente tecnico/gestionale con esclusione dai momenti di governo strategico ed operativo rimessi comunque agli enti che rappresentano la società civile e cioè lo Stato e, soprattutto, le Regioni. Gli enti operano in funzione delle attribuzioni loro assegnate dalla normativa vigente, svolgendo in forma coordinata, per una maggiore sinergia e complementarietà, e coerentemente con la loro natura di enti strumentali, una serie di attività che si aggiungono al core business dell’ente medesimo, rappresentandone uno sviluppo coerente.

A – ATTIVITA’ COMUNI AI TRE ENTI
Gli enti pertanto, :
• elaborano ed applicano i rispettivi piani triennali di attività;
• interagiscono in relazione ai rispettivi ruoli ed alle rispettive competenze, in logiche di conferenza permanente di servizio, per assicurare apporti conoscitivi al sistema di sostegno ai programmi di intervento in materia di sicurezza e salute sul lavoro, nonché per verificare l'adeguatezza dei sistemi di prevenzione e assicurativi e per studiare e proporre soluzioni normative e tecniche atte a ridurre il fenomeno degli infortuni e delle malattie professionali.
• svolgono attività di consulenza alle aziende, in particolare alle medie, piccole e micro imprese, anche attraverso forme di sostegno tecnico e specialistico finalizzate sia al suggerimento dei più adatti mezzi, strumenti e metodi operativi, efficaci alla riduzione dei livelli di rischiosità in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sia all'individuazione degli elementi di innovazione tecnologica in materia con finalità prevenzionali, raccordandosi con le altre istituzioni pubbliche operanti nel settore e con le parti sociali; progettano ed erogano percorsi formativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro  destinati anche alla formazione per i responsabili e gli addetti ai servizi di prevenzione e protezione.
• concorrono alla promozione e divulgazione della cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei percorsi formativi scolastici, universitari e delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, previa stipula di apposite convenzioni con le istituzioni interessate.
• partecipano con funzioni consultive, al Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza del lavoro, partecipano altresì ai comitati regionali di coordinamento,
• offrono consulenza alla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza del lavoro,
• elaborano, raccolgono e diffondono le buone prassi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, predispongono le linee guida nella medesima materia  e costituiscono parte integrante del SINP unitamente a Ministero del lavoro, Ministero dell’Interno, Ministero della Salute e le Regioni. Al SINP Inail garantisce gestione informatica e tecnica diventando il titolare dei dati.
• svolgono, anche mediante convenzioni, attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle imprese artigiane, delle imprese agricole e delle piccole e medie imprese e delle rispettive associazioni dei datori di lavoro.

B - ATTIVITA’ SPECIFICHE DELL’INAIL
In ragione delle specifiche competenze istituzionali la legge poi affida compiti particolari all’Inail ed all’ ISPESL ad integrazione,nel caso dell’Inail delle proprie competenze quale gestore dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e con la finalità di ridurre il fenomeno infortunistico partendo dal ribadire la vigenza dell’articolo 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67, nonché di altre norme tutte fondamentali per l’erogazione di prime cure da parte dell’Istituto assicuratore in propri ambulatori .
Nel dettaglio  l’INAIL:
• raccoglie, registra (ed elabora) a fini statistici ed informativi i dati relativi agli infortuni con assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell’evento ;
• concorre – in raccordo con il Ministero e l’ISPESL – alla realizzazione di studi e ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro;
• eroga, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e della previdenza sociale le prestazioni del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In sede di prima applicazione, le relative prestazioni sono fornite con riferimento agli infortuni verificatisi a fare data dal 1° gennaio 2007;
• partecipa alla elaborazione della normativa tecnica in materia di prevenzione;
• è destinatario della comunicazione degli infortuni sottosoglia, della comunicazione dei nominativi degli RLS;  in tema di modello organizzativo e di gestione i modelli adottati in base alle linee guida  UNI-INAIL in sede di prima applicazione si presumono conformi con efficace esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche;
• può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, sentito l’INAIL, che definisca le modalità di erogazione delle prestazioni da parte dell’INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
• al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, l’INAIL può provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, d’intesa con le regioni interessate svolgendo tali compiti con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese.

Il novero dei compiti affidati in particolare all’Istituto assicuratore indubbiamente ne arricchiscono il ruolo unitamente al novero dei dati che saranno per tal via in possesso del medesimo. Basti pensare ad esempio al dato degli RLS i cui nominativi sono noti all’Inail che peraltro è tra gli enti interessati ad attivarsi per la formazione di questi soggetti e basti pensare altresì ai dati statistici degli infortuni sottosoglia il cui potenziale di conoscenza e di effetti è tutto da scoprire. Ma soprattutto va sottolineato il ruolo attivo ed integrato dell’Istituto con i servizi sanitari nazionali nell’erogazione di cure mediche e rieducative finalizzate al pronto e migliore reintegro possibile della salute del lavoratore, con conseguente possibilità di ripresa dell’attività produttiva, frutto anche del consolidarsi – in Italia, ma anche nella generalità dei Paesi europei – di concezioni politiche e sociali che intendono mettere al centro del sistema la persona che lavora piuttosto che il lavoratore, artefice del suo benessere e del suo sviluppo sociale e familiare, e che dall’altro tendono a superare la contrapposizione antagonista fra impresa e lavoratori. Gli enti sostengono sul piano della prevenzione il lavoratore e quand’anche l’evento invalidante si verifichi si attivano con interventi mirati e tempestivi. Si generano quindi un collegamento ed una ricomposizione della frattura esistente tra prevenzione dell’infortunio e cura e reinserimento del lavoratore infortunato che ancora oggi impedisce la concreta attuazione del ciclo della tutela integrata del lavoratore dalla prevenzione alla cura alla riabilitazione all’indennizzo al reinserimento lavorativo secondo i principi che hanno ispirato la riforma dell’assicurazione obbligatoria con il D. Lgs. 38/2000. L’Inail può attraverso l’obbligazione di garanzia affidatagli gestire direttamente servizi di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera sulla base di accordi con i titolari di detti servizi e per altro verso come riconoscimento di un obbligo da adempiere utilizzando servizi altrui pubblici o privati. Per questa parte specifica, il Decreto Legislativo 81/2008 sviluppa e conferma il percorso di riforma iniziato con il D. Lgs. 38. Così come il D Lgs. 38/2000 poneva al centro del suo intervento,infatti, la tutela integrale della salute del lavoratore psico-fisica, socio-familiare e lavorativa allo stesso modo il D. Lgs. 81/2008 esterna all’art.2  co.1 lett.”O” un concetto di salute quale “stato di benessere fisico, mentale e sociale non consistente solo in un’assenza di malattia o infermità” .

B1 - ATTIVITÀ PROMOZIONALI
Nell'ambito delle attività promozionali della cultura e delle azioni di prevenzione, l’Inail finanzia con risorse proprie,anche nell’ambito della bilateralità e di protocolli con le parti sociali e le associazioni nazionali di tutela degli invalidi del lavoro, progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare alle piccole, medie e micro imprese e progetti volti a sperimentare soluzioni innovative e strumenti di natura organizzativa e gestionale ispirati ai principi di responsabilità sociale delle imprese compresi quelli di cui all’art. 52, comma 1, lettt b. che prevede che presso INAIL  e' costituito il fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità. Costituisce criterio di priorità per l'accesso al finanziamento l'adozione da parte delle imprese delle buone prassi previste dall’articolo 2, comma 1, lettera v). L’INAIL svolge tali compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L’Inail finanzia, inoltre, previo trasferimento delle necessarie risorse da parte del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, progetti di investimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro da parte delle piccole, medie e micro imprese; per l'accesso a tali finanziamenti deve essere garantita la semplicità delle procedure;progetti formativi specificamente dedicati alle piccole, medie e micro imprese, ivi compresi quelli quelli rivolti ai datori di lavoro delle PMI ai piccoli imprenditori ai lavoratori stagionali del settore agricolo ed ai lavoratori autonomi.
L’unico passaggio in cui è rinvenibile un accenno al meccanismo di riduzione dei premi assicurativi è nel comma 5 dell’articolo 11 laddove si precisa che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto delle proprie competenze e con l’utilizzo appropriato di risorse già disponibili, finanziano progetti diretti a favorire la diffusione di soluzioni tecnologiche o organizzative avanzate in materia di salute e sicurezza sul lavoro, sulla base di specifici protocolli di intesa tra le parti sociali, o gli enti bilaterali, e l’INAIL. Ai fini della riduzione del tasso dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, ferma restando la verifica dei criteri di cui al comma 1 del predetto articolo 3, si tiene anche conto dell’adozione , da parte delle imprese, delle soluzioni tecnologiche o organizzative di cui al precedente periodo, verificate dall’INAIL.

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LaPrevidenza.it, 15/06/2010

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