martedì, 13 ottobre 2026

Inail: tra assicurazione e prevenzione

D.ssa Silvana Toriello

 

La riforma introdotta con il Decreto Legislativo 38/2000


Sul finire degli anni novanta, con la emanazione della legge delega 144/1999, uno dei punti fondamentali delle nuove politiche dell’INAIL venne individuato negli incentivi monetari agli investimenti per la sicurezza e la prevenzione. L’articolo 55 della legge 17 maggio 1999 n. 144 (il collegato alla Finanziaria 1999) prevedeva per il triennio 1999-2001 la destinazione da parte dell’INAIL di “congrue risorse economiche... dirette a sostenere e finanziare, in tutto o in parte, programmi di adeguamento delle strutture e dell’organizzazione delle piccole e medie imprese e dei settori agricolo e artigianale alle normative di sicurezza e igiene del lavoro, in attuazione del decreto legislativo n. 626/94”. La ratio di queste scelte legislative può essere riassunta con riferimento alla  strategia della prevenzione che contribuendo alla crescita della competitività delle imprese, alla ripresa degli investimenti e all’incremento dell’occupazione - grazie alla leva dell’alleggerimento del costo del lavoro, in quanto per tale via si riducono significativamente i costi economici e sociali delle carenze di sicurezza nei luoghi di lavoro, e dunque anche i relativi costi assicurativi - costituisce una via idonea per soddisfare al tempo stesso i bisogni di sicurezza dei lavoratori, le esigenze di competitività delle imprese, il raggiungimento di traguardi importanti per il Paese fissati a livello di governo.
Con il Decreto Legislativo 38/2000 venne considerato altrettanto importante il perfezionamento della correlazione esistente tra interventi predisposti dal titolare dell’impresa per aumentare la sicurezza in azienda e i meccanismi di riduzione dei premi. Infatti, venne evidenziato come per il suo alto valore strategico, occorreva rendere la prevenzione “più conveniente”, da una parte riducendo i costi dell’assicurazione - e liberando così capitali per gli investimenti -, dall’altra rendendo meno onerosi gli strumenti disponibili per accrescere le misure di sicurezza preventiva, istituendo incentivi, agevolazioni e finanziamenti per le aziende. Detto decreto introdusse,pertanto, una nuova articolazione per settori delle tariffe dei premi di assicurazione per i lavoratori dipendenti, sulla base di criteri di inquadramento dei datori di lavoro nei quattro settori produttivi Industria, Artigianato, Terziario ed altri (credito, assicurazione, enti pubblici), l’individuazione e l’aggiornamento delle rispettive voci di tariffa, il riallineamento dei tassi di premio sulla base di una valutazione aggiornata del rapporto oneri/retribuzioni e di possibili modifiche dei criteri tecnici di formazione della tariffa stessa; rivide il meccanismo di oscillazione dei tassi secondo il principio del bonus/malus proprio delle assicurazioni private (meno incidenti, premi più bassi), che, tenendo conto dell’andamento infortunistico dell’azienda, si configurava allo stesso tempo come una leva per riorientare e sollecitare efficaci iniziative di prevenzione e sicurezza da parte delle aziende. Introdusse, per tal via, la cosiddetta terza oscillazione che consente di premiare le imprese che investono in prevenzione con una riduzione del premio assicurativo INAIL destinata alle aziende che, superando l’approccio culturale di mero rispetto delle norme cogenti, mostrano attenzione ai temi della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, realizzando interventi, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia, per il miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il D. Legislativo 38/2000 sulla base della delega di cui all’articolo 55 della legge delega 144/1999 ha previsto, tra l’altro l’estensione della platea degli assicurati e delle forme di tutela a nuove categorie di lavoratori quali i lavoratori dell’area dirigenziale, sportivi professionisti e lavoratori parasubordinati; ha posto al centro del suo intervento la tutela integrale della salute del lavoratore psico-fisica, socio-familiare e lavorativa dando corpo peraltro alla tutela dell’integrità psico-fisica del lavoratore attraverso l’introduzione del danno biologico, ha studiato nuove forme di pagamento del premio speciale unitario per gli artigiani autonomi con le polizze flessibili, mai peraltro attuate e così via.
Privilegiando però nel percorso successivamente intervenuto l’aspetto assicurativo per i risvolti che immediatamente ha nella prevenzione vediamo quali sono ad oggi le criticità che si presentano.

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LaPrevidenza.it, 15/06/2010

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