Apprendisti e assunzioni agevolate: le nuove misure contributive
(Inps, Circolare 23.1.2007 n° 22 - Nota di Gesuele Bellini)
Con la circolare n. 22, del 23 gennaio 2007, riguardante “Nuove misure contributive in materia di apprendistato e assunzioni agevolate. Proroga della possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti” l’INPS ha fornito indicazioni per l’operatività delle previsioni di cui ai commi 773 e 1211, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007), in vigore dal 1° gennaio dell’anno in corso.
Si prevede che, per effetto del comma 773, riguardo i periodi contributivi, a decorrere dal 1.1.2007, la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti artigiani e non – prevista attualmente, rispettivamente, in 2 euro e 5 euro – sia complessivamente rideterminata nella misura del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.
Si prevede, inoltre, una gradualità per le aziende con un numero di dipendenti non superiore a 9; in tale ipotesi l’aliquota datoriale del 10% è ridotta - in ragione dell’anno di vigenza del contratto - di 8,5 punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7 punti percentuali per quelli maturati nel secondo anno. In pratica per il primo anno di contratto 1,5%, per il secondo anno 3%, e dal terzo 10%.
Dalla stessa data si prevede che i lavoratori assunti con contratto di apprendistato beneficiano delle disposizioni in tema di indennità giornaliera di malattia prevista per i lavoratori subordinati.
Riguardo il comma 1211 della legge finanziaria 2007, la circolare rammenta la proroga, al 31/12/2007, circa la possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da aziende che occupano anche meno di 15 dipendenti, per i quali non ricorrono le condizioni per l'attivazione delle procedure di mobilità.
Sottolinea, altresì, che in caso di assunzione di dipendenti iscritti nelle apposite liste di mobilità, i datori di lavoro per beneficiare degli effetti della legge n. 223/1991 (dal 1° gennaio 2007, contribuzione datoriale in misura pari a 10 punti percentuali) dovranno utilizzare i previsti codici (P5 – P6 – P7), secondo le modalità descritte nella stessa circolare.
(Gesuele Bellini)
LaPrevidenza.it, 01/02/2007
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