Il trattamento sanzionatorio della simulazione
Articolo di Donatello Garcea, Funzionario Direzione Generale Inps
L’art. 116, comma 8 e successivi, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)" ha ridisciplinato le sanzioni previdenziali applicabili ai casi di omissione ed evasione contributiva.
Il legislatore ha lasciato inalterato il sistema previgente che distingueva tra omissione ed evasione, limitandosi a circoscrivere l’ipotesi più grave mediante la previsione di una necessaria “intenzionalità” del comportamento.
La norma, tuttavia, non chiarisce quale debba essere la linea discretiva tracciabile tra le due ipotesi, tanto che anche la giurisprudenza di merito più volte ha manifestato perplessità innanzi al testo.
L’art. 116, co. 8, in particolare opera distinzione tra omissione ed evasione contributiva, riconducendo la prima all’omesso o ritardato pagamento dei contributi desumibili dalle denuncie e/o scritture obbligatorie e la seconda al caso di occultamento di rapporti di lavoro o retribuzioni mediante la omissione di denuncie o scritture, o con la loro redazione non veritiera, con l’intenzione specifica di non versare i contributi.
Intervenendo in materia, la Suprema Corte di Cassazione, pur non lasciandosi sfuggire l’opportunità di criticare la tecnica redazionale della norma, ha avuto modo di distinguere tra le due fattispecie stabilendo le caratteristiche intrinseche dell’evasione.
La Corte di legittimità ha ritenuto che, nel quadro di un generale ridimensionamento della sanzione previdenziale, l’ipotesi evasiva dovesse essere limitata alle sole ipotesi nelle quali non fosse possibile in alcun modo risalire alla esistenza del rapporto lavorativo in essere.
La questione controversa verteva sulla configurabilità dell’evasione in un caso di mancata presentazione dei DM 10 pur se, da altri elementi documentali, risultasse il rapporto di lavoro.
In un ottica di contrazione dell’area della sanzione si ritenne che l’ipotesi evasiva dovesse essere limitata al caso nel quale non sussistesse alcun elemento documentale dal quale emergesse il rapporto lavorativo, distinguendo tra “denuncie” (alle quali ascrivere il DM 10) dalle altre “scritture” obbligatoriamente tenute dal datore di lavoro.
L’elemento caratterizzante ed essenziale della omissione contributiva è stata ritenuta la possibilità di rilevazione da parte dell’Ente della esistenza e della misura dei contributi non pagati, con le conseguenza logica che la diversa e più grave ipotesi (di evasione) ricorre quando la rilevazione non sia possibile perché il credito non risulta da nessuna documentazione di provenienza del soggetto obbligato.
Da tale assunto alcuni commentatori frettolosi hanno tratto la convinzione che lo spartiacque tra omissione ed evasione andasse individuato nella esistenza o meno di un compendio contabile d’impresa, costituito da almeno taluni, se non proprio tutti, dei documenti la cui tenuta è imposta da legge.
Invero la questione è più complessa e la stessa Corte, lungi dallo sviscerare i vari aspetti, ha preferito nei fatti glissare dall’affrontare i punti più controversi, preferendo esprimere le succitate perplessità sul dettato legislativo.
LaPrevidenza.it, 25/09/2005