Inps, Circolare 22 novembre 2000 n° 194
Per fronteggiare situazioni di crisi di aziende e di enti pubblici e privati erogatori di servizi di pubblica utilità, nonché delle categorie e settori d’impresa sprovvisti del sistema di ammortizzatori sociali, l'art. 2, c. 28 della legge 23 dicembre 1996 n. 662 (all. n. 1), ha previsto, nell'ambito dei processi di ristrutturazione aziendale, la possibilità, da parte della contrattazione collettiva nazionale, di costituire presso l'INPS specifici fondi, finanziati e gestiti con il concorso delle parti sociali.
LaPrevidenza.it, 01/06/2005
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