Inps, circolare 4 luglio 2023 n. 59
Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori
agricoli professionali: contributi obbligatori dovuti
per l'anno 2023
INDICE
1.
Contribuzione IVS
2. Contribuzione di maternità
3. Contribuzione
INAIL
4. Agevolazioni (territori montani e zone svantaggiate)
5. Tabelle
contributi anno 2023
6. Modalità di pagamento
7. Esonero ai sensi
dell'articolo 1, comma 300, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, che
ha modificato l'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n.
160
***
1. Contribuzione IVS
La contribuzione IVS dovuta dai
coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori
agricoli professionali è determinata applicando le aliquote di
finanziamento al reddito convenzionale individuato in base alla
classificazione delle aziende nelle quattro fasce di reddito indicate
nella "Tabella D", allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, rimodulate
a partire dal 1° luglio 1997 dal decreto legislativo 16 aprile 1997, n.
146, e convertite in euro, come da circolare n. 83 del 23 aprile 2002.
Il
reddito convenzionale per ciascuna fascia è determinato, ai sensi
dell'articolo 7 della legge n. 233/1990, moltiplicando il reddito medio
convenzionale giornaliero - stabilito annualmente con decreto del
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sulla base della media
delle retribuzioni medie giornaliere degli operai agricoli - per il
numero di giornate indicate nella citata "Tabella D", in corrispondenza
della fascia di reddito in cui si colloca l'azienda.
Per l'anno
2023 il reddito medio giornaliero è stato determinato, con il decreto
del Direttore Generale per le Politiche previdenziali e assicurative del
Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 21 giugno 2023[1],
in misura pari a 61,98 euro.
Le aliquote di finanziamento da
applicare al suddetto reddito sono state rideterminate dall'articolo 24,
comma 23, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha
disposto:"Con effetto dal 1° gennaio 2012 le aliquote contributive
pensionistiche di finanziamento e di computo dei lavoratori coltivatori
diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione autonoma
dell'INPS sono rideterminate come nelle Tabelle B e C di cui
all'Allegato n. 1 del presente decreto ".
Tali aliquote sono
applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2013 a tutti i lavoratori
iscritti alla Gestione autonoma coltivatori diretti, coloni e mezzadri
ai sensi dell'articolo 2, comma 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Si riportano di seguito le Tabelle B e C dell'allegato n. 1 del decreto-legge n. 201/2011.
Tabella B - Aliquota di finanziamento |
| Zona normale | Zona svantaggiata |
Anno | Maggiore di 21 anni | Minore di 21 anni | Maggiore di 21 anni | Minore di 21 anni |
2012 | 21,6% | 19,4% | 18,7% | 15% |
2013 | 22% | 20,2 | 19,6% | 16,5% |
2014 | 22,4% | 21% | 20,5% | 18% |
2015 | 22,8% | 21,8% | 21,4% | 19,5% |
2016 | 23,2% | 22,6% | 22,3% | 21% |
2017 | 23,6% | 23,4% | 23,2% | 22,5% |
2018 | 24,0% | 24,0% | 24,0% | 24,0% |
2019 | 24,0% | 24,0% | 24,0% | 24,0% |
2019 | 24,0% | 24,0% | 24,0% | 24,0% |
2020 | 24,0% | 24,0% | 24,0% | 24,0% |
2021 | 24,0% | 24,0% | 24,0% | 24,0% |
2022 | 24,0% | 24,0% | 24,0% | 24,0% |
2023 | 24,0% | 24,0% | 24,0% | 24,0% |
Tabella C - Aliquota di computo |
Anni | Aliquota di computo |
2012 | 21,6% |
2013 | 22% |
2014 | 22,4% |
2015 | 22,8% |
2016 | 23,2% |
2017 | 23,6% |
2018 | 24,0% |
2019 | 24,0% |
2020 | 24,0% |
2021 | 24,0% |
2022 | 24,0% |
2023 | 24,0% |
Le aliquote da applicare, pertanto, ai coltivatori diretti, mezzadri,
coloni e imprenditori agricoli professionali per l'anno 2023 sono quelle
stabilite, a decorrere dall'anno 2018, senza distinzione né di
ubicazione né di giovane età, pari alla misura del 24,00%.
Le
aliquote di finanziamento sono comprensive del contributo addizionale
del 2%, previsto dall'articolo 12, comma 4, della legge n. 233/1990.
Alla
contribuzione così determinata si aggiunge il contributo addizionale
per ogni giornata di iscrizione di cui al primo comma dell'articolo 17
della legge 3 giugno 1975, n. 160, rideterminato annualmente nella
misura prevista dall'articolo 22 della medesima legge. Per l'anno 2023
il contributo è pari a 0,69 euro, calcolato nel limite massimo di 156
giornate annue per ciascuna unità attiva.
Continuano ad
applicarsi, anche per l'anno 2023, le disposizioni di cui all'articolo
59, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che consentono ai
lavoratori autonomi con più di sessantacinque anni di età, già
pensionati presso le gestioni dell'Istituto, di richiedere la riduzione
del 50% dei contributi dovuti.
Si richiamano, a tale proposito, i
chiarimenti e le indicazioni fornite con le circolari n. 69 del
26 marzo 1998 e n. 138 del 25 giugno 1998. Inoltre, in merito
all'individuazione dei soggetti aventi titolo all'agevolazione
contributiva, si rinvia alle disposizioni contenute nella circolare
n. 175 del 29 luglio 1998.
2. Contribuzione di maternità
Per
l'anno 2023 il contributo annuo ai fini della copertura degli oneri
derivanti dalle prestazioni di maternità resta fissato nella misura di
7,49 euro ed è dovuto per ciascuna unità iscritta alla Gestione dei
coltivatori diretti, coloni e mezzadri, come disposto dall'articolo 82
del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
3. Contribuzione INAIL
Essendo
stato raggiunto l'aumento dei contributi, previsto dall'articolo 28 del
decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, per il quinquennio 2001
2005, e fermo restando quanto stabilito dagli articoli 257 e 262 del
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, recante "Testo unico delle disposizioni
per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali", il contributo di cui all'articolo 4 della legge
27 dicembre 1973, n. 852, dovuto per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dai
coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per l'anno 2023, resta fissato
nella misura capitaria annua di:
- 768,50 (per le zone normali);
- 532,18 (per i territori montani e le zone svantaggiate).
Il
decreto del 20 settembre 2022 del Ministro del Lavoro e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, ha
fissato nella misura pari al 15,17% la riduzione dei premi e contributi
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali disposti dall'articolo 1, comma 128, della legge
27 dicembre 2013, n. 147. Tale riduzione dovrà essere applicata agli
elenchi delle aziende individuate e trasmesse dall'INAIL.
4. Agevolazioni (territori montani e zone svantaggiate)
Al
fine dell'individuazione delle aree in argomento, nei confronti delle
categorie dei coltivatori diretti, coloni, mezzadri ed imprenditori
agricoli professionali, occorre fare riferimento all'articolo 9 del
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, per i territori montani, e
all'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, per le zone
agricole svantaggiate.
5. Tabelle contributi anno 2023
Nell'Allegato
n. 1 alla presente circolare sono riportate le tabelle con le aliquote
in vigore per l'anno 2023 e gli importi della contribuzione da versare
per le categorie interessate.
6. Modalità di pagamento
Il pagamento della contribuzione deve essere effettuato in quattro rate utilizzando il modello "F24".
Le
indicazioni per il pagamento mediante il modello "F24" saranno rese
disponibili nel "Cassetto previdenziale per agricoltori autonomi".
I termini di scadenza per il pagamento sono il 17 luglio 2023, il 18 settembre 2023, il 16 novembre 2023 e il 16 gennaio 2024.
7.
Esonero ai sensi dell'articolo 1, comma 300, della legge 29 dicembre
2022, n. 197, che ha modificato l'articolo 1, comma 503, della legge 27
dicembre 2019, n. 160
Con successiva circolare saranno fornite le
indicazioni normative e le istruzioni operative per la fruizione
dell'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 503, della legge
27 dicembre 2019, n. 160, come modificato dall'articolo 1, comma 300,
della legge 29 dicembre 2022, n. 197, destinato alle nuove iscrizioni
dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali, con
età inferiore a quarant'anni, avvenute tra il 1° gennaio 2023 e il
31 dicembre 2023. [1] Pubblicato nel sito istituzionale del Ministero
del Lavoro e delle politiche sociali nella sezione "Pubblicità legale"
in data 21 giugno 2023, numero repertorio 103/2023.
Contributo | Zone normali | Territori montani e zone svantaggiate |
1) Assicurazione IVS + addizionale IVS Legge 233/90 | 24% | 24% |
2) Addizionale IVS Legge 160/75 | € 0,69 | € 0,69 |
3) Indennità gravidanza e puerperio | € 7,49 | € 7,49 |
4) Assicurazione INAIL | € 768,50 | € 532,18 |
LEGENDA
Per la determinazione dei contributi di cui al punto 1
le relative percentuali sono calcolate in riferimento al "reddito medio
convenzionale" che per l'anno 2023 è pari a 61,98. L'addizionale fissa
giornaliera di 0,69 del punto 2 è calcolata nel limite massimo di
n. 156 giornate annue. I punti 3 e 4 rappresentano, rispettivamente, il
contributo in cifra fissa pro-capite per l'assicurazione obbligatoria
gravidanza/puerperio e per l'INAIL. Gli imprenditori agricoli
professionali (IAP) sono tenuti al pagamento dei contributi
per l'assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti,
di cui ai punti 1 e 2 e al pagamento dei contributi per gravidanza e
puerperio, di cui al punto 3, con esclusione della quota capitaria annua
per l'assicurazione INAIL di cui al punto 4.
CD / CM |
Importo annuo dei contributi dovuti dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri - Zone normali |
ANNO 2023 |
Fascia 1 | € 3.204,16 |
Fascia 2 | € 3.977,67 |
Fascia 3 | € 4.751,18 |
Fascia 4 | € 5.524,69 |
CD / CM |
Importo annuo dei contributi dovuti dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri - Zone montane e svantaggiate
|
ANNO 2023 |
Fascia 1 | € 2.967,84 |
Fascia 2 | € 3.741,35 |
Fascia 3 | € 4.514,86 |
Fascia 4 | € 5.288,37 |
CD / CM |
Importo annuo dei contributi dovuti dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri - Utrasessantacinquenni pensionati - Zone normali |
ANNO 2023 |
Fascia 1 | € 1.990,08 |
Fascia 2 | € 2.376,83 |
Fascia 3 | € 2.763,59 |
Fascia 4 | € 3.150,34 |
CD / CM |
Importo annuo dei contributi dovuti dai coltivatori diretti, coloni e mezzadri - Ultrasessantacinquenni pensionati - Zone montane e svantaggiate
|
ANNO 2023 |
Fascia 1 | € 1.753,76 |
Fascia 2 | € 2.140,51 |
Fascia 3 | € 2.527,27 |
Fascia 4 | € 2.914,02 |
Per la determinazione dei contributi di cui al punto 1 le relative
percentuali sono calcolate in riferimento al "reddito medio
convenzionale" che per l'anno 2023 è pari a 61,98. L'addizionale fissa
giornaliera di 0,69 del punto 2 è calcolata nel limite massimo di
n. 156 giornate annue. I punti 3 e 4 rappresentano, rispettivamente, il
contributo in cifra fissa pro-capite per l'assicurazione obbligatoria
gravidanza/puerperio e per l'INAIL. Gli imprenditori agricoli
professionali (IAP) sono tenuti al pagamento dei contributi
per l'assicurazione contro l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti,
di cui ai punti 1 e 2 e al pagamento dei contributi per gravidanza e
puerperio, di cui al punto 3, con esclusione della quota capitaria annua
per l'assicurazione INAIL di cui al punto 4.
I.A.P. - Imprenditori Agricoli Professionali
|
Importo annuo dei contributi dovuti dagli Imprenditori Agricoli Professionali
|
ANNO 2023 |
Fascia 1 | € 2.435,66 |
Fascia 2 | € 3.209,17 |
Fascia 3 | € 3.982,68 |
Fascia 4 | € 4.756,19 |
I.A.P. - Imprenditori Agricoli Professionali |
Importo annuo dei contributi dovuti dagli Imprenditori Agricoli Professionali - Ultrasessantacinquenni pensionati
|
|
ANNO 2023 |
Fascia 1 | € 1.221,58 |
Fascia 2 | € 1.608,33 |
Fascia 3 | € 1.995,09 |
Fascia 4 | € 2.381,84 |