Inps, circolare 24 luglio 2023 n. 69
INDICE
1. Lavoratori agricoli dipendenti
2. Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali
3. Contributi integrativi volontari di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 1432/1971
3.1 Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato
3.2 Piccoli coloni e compartecipanti familiari
4. Coloni e mezzadri reinseriti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria
4.1 Contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997
4.2 Contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997
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1. Lavoratori agricoli dipendenti
Le aliquote contributive da applicare per la determinazione dell'importo dei contributi volontari dei lavoratori agricoli dipendenti, a tempo determinato e indeterminato, per l'anno 2023, autorizzati alla prosecuzione volontaria dell'assicurazione entro il 30 dicembre 1995 ovvero autorizzati dal 31 dicembre 1995, hanno raggiunto negli anni precedenti la misura dell'aliquota dovuta dalla generalità delle aziende agricole al Fondo pensione lavoratori dipendenti (FPLD). L'aliquota da applicare è, pertanto, quella stabilita per il FPLD a decorrere dal 1° gennaio 2023, pari al 29,90% di cui il 29,79% come quota pensione e lo 0,11% come aliquota base, così come ripartita nella seguente tabella (cfr. la circolare n. 18 del 10 febbraio 2023).
LAVORATORI AGRICOLI DIPENDENTI - ALIQUOTE E COEFFICIENTI DI RIPARTO DAL 1° GENNAIO 2023 |
Autorizzati entro il 30/12/1995
Coefficienti di riparto | Aliquota base 0,11%
0,003679 | Quota Pensione 29,79%
0,996321 | Totale IVS 29,90%
1,000000 |
Autorizzati a partire dal 31/12/1995
Coefficienti di riparto | 0,11%
0,003679 | 29,79%
0,996321 | 29,90%
1,000000 |
2. Coltivatori diretti, mezzadri, coloni e imprenditori agricoli professionali
Per effetto dell'articolo 10 della legge 2 agosto 1990, n. 233, i coltivatori diretti, i coloni, i mezzadri e gli imprenditori agricoli professionali versano i contributi volontari secondo quattro classi di reddito settimanale. Nella seguente tabella sono riportate le classi di reddito settimanale e i contributi ai fini della prosecuzione volontaria, con decorrenza 1° gennaio 2023.
COLTIVATORI DIRETTI - COLONI - MEZZADRI E I.A.P. (Imprenditori Agricoli Professionali) - Decorrenza 1° gennaio 2023 |
Classi | Classe di reddito settimanale | Reddito settimanale medio imponibile | Quota Pensione 22,00% RM | Addizionale legge 233/90 2,00% RM | Addizionale legge 160/1975 (€ 0,69 x 3) | Contributo Totale |
1° | Fino a € 254,16 | € 254,16 | € 55,92 | € 5,09 | € 2,25 | € 63,26 (a) |
2° | Oltre € 254, 17 Fino a € 338,88 | € 296,52 | € 65,24 | € 5,94 | € 2,25 | € 73,43 (a) |
3° | Oltre € 338,88 Fino a € 423,60 | € 381,24 | € 83,88 | € 7,63 | € 2,25 | € 93,76 |
4° | Oltre € 423,60 | € 465,96 | € 102,52 | € 9,32 | € 2,25 | € 114,09 |
3. Contributi integrativi volontari di cui all'articolo 4 del D.P.R. n. 1432/1971
3.1 Operai agricoli a tempo determinato e indeterminato
In conformità all'articolo 4 del D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, e successive modificazioni, l'importo del contributo integrativo volontario, che può essere richiesto fino alla concorrenza di 270 giornate annue, è pari a quello del contributo obbligatorio vigente nell'anno cui si riferiscono i versamenti volontari a integrazione.
Pertanto, i contributi integrativi sono commisurati all'imponibile contributivo determinato in base alle retribuzioni percepite, sul quale deve essere applicata l'aliquota IVS vigente nel settore che, per l'anno 2023, per il FPLD è, come evidenziato in premessa, pari a 29,90%.
Si fa presente che, per effetto dell'articolo 01, comma 4, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, non trova più applicazione l'articolo 28 del D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, in forza del quale i contributi erano dovuti in rapporto alle retribuzioni medie convenzionali, come già previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, nei casi in cui le stesse non fossero superate dal salario contrattuale (cfr. la circolare n. 57 del 14 aprile 2006).
3.2 Piccoli coloni e compartecipanti familiari
L'articolo 1, comma 785, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha autenticamente interpretato il comma 4 dell'articolo 01 del decreto-legge n. 2/2006, nel senso che, per i soggetti di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334, continuano a trovare applicazione le disposizioni recate dall'articolo 28 del D.P.R. n. 488/1968.
Nei confronti dei piccoli coloni e compartecipanti familiari continuano a trovare applicazione, pertanto, i salari medi convenzionali, determinati anno per anno e per ciascuna provincia dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con decreto direttoriale.
Per l'anno 2023, i salari medi convenzionali sono stati determinati con decreto del Direttore generale per le Politiche previdenziali e assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 21 giugno 2023 pubblicato nella sezione "Pubblicità legale" del sito istituzionale del medesimo Ministero con numero repertorio 103/2023. Le aliquote contributive da applicare sono quelle riferite ai lavoratori dipendenti per l'anno 2023, indicate al precedente paragrafo 1.
La retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi volontari a integrazione relativi ai piccoli coloni e ai compartecipanti familiari è riportata nella colonna "Retribuzione" della tabella dell'Allegato n. 1.
4. Coloni e mezzadri reinseriti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria
Per effetto dell'articolo 7, commi 1 e 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, i coloni e i mezzadri reinseriti nell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) versano i contributi volontari con differenti modalità, se autorizzati prima o dopo il 12 luglio 1997, data di entrata in vigore del citato decreto legislativo.
4.1 Contribuenti già autorizzati alla data del 12 luglio 1997
Gli importi dei contributi volontari per l'anno 2023, dovuti dai contribuenti autorizzati alla prosecuzione volontaria in data antecedente al 12 luglio 1997 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 184/1997), sono riportati nella tabella dell'Allegato n. 2.
L'importo del contributo è commisurato alla retribuzione media settimanale della classe di contribuzione assegnata antecedentemente al 12 luglio 1997, aggiornata all'indice del costo della vita.
4.2 Contribuenti autorizzati dal 12 luglio 1997
Il contributo volontario settimanale è determinato dalla somma del contributo integrativo e del contributo base, calcolati sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell'anno precedente la data della domanda.
Al riguardo si precisa che, per le domande accolte con decorrenza collocata nell'anno 2023, il contributo integrativo è costituito dalla somma dei seguenti importi:
- importo dovuto dal concedente in regime obbligatorio pari a 21,62;
- importo a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni percepite nell'anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari, applicando l'aliquota percentuale pari al 9,34% (aliquota dell'8,84% prevista per gli operai agricoli, aumentata dello 0,50% di cui all'articolo 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297).
Il contributo base, invece, è pari all'importo dovuto a titolo di contribuzione obbligatoria IVS, calcolato sulla media delle retribuzioni imponibili percepite nell'anno precedente la data della domanda di autorizzazione ai versamenti volontari applicando l'aliquota pari allo 0,11%.
Coefficienti di ripartizione calcolati sulla 18° classe |
BASE IVS | 0,00572 |
Quota Pensione | 0,994428 |
TOTALE | 1,000000 |