martedì, 13 ottobre 2026

IL MOBBING. Definizione, elementi costitutivi, prova, responsabilità, danni risarcibili e casistica

Articolo dell'avv. Luigi Modaffari, Foro di Brescia

 

 

L'onere probatorio

- Riguardo all'onere probatorio, questo è ascrivibile in primis esclusivamente in capo al lavoratore-vittima, il quale deve dimostrare in giudizio tutto quanto ha patito a seguito o per causa della suddetta condotta illecita.

Infatti, l'onere della prova su tutto compete innanzitutto alla vittima denunciante. A riguardo, la Giurisprudenza ha più volte ripetuto che che il lavoratore che lamenti di aver subito comportamenti mobbizzanti e che intenda chiedere in giudizio il risarcimento del danno è gravato dall’onere di dare la prova delle condotte realizzate in suo danno dal reo, del danno patrimoniale o esistenziale subito ed infine dell’eventuale e possibile incidenza ed effetto negativo di tale danno sulla sua integrità psico-fisica (ex plurimis Cons. Stato, Sez. V, 27/05/2008, n.2515).
Più in particolare, la Suprema Corte, nella sent. 19053/05, trattando specificatamente il problema dell’onere probatorio a carico del lavoratore, ha stabilito che “in tema di licenziamento individuale per giusta causa la domanda di risarcimento del danno proposta dal lavoratore per "mobbing" e conseguente malattia depressiva, in relazione a comportamenti datoriali che abbiano determinato il dipendente alle dimissioni, è soggetta a specifica allegazione e prova in ordine agli specifici fatti asseriti come lesivi”. Inoltre, a carico della vittima sussiste l’onere di provare gli episodi vessatori, la reiterazione degli stessi, il loro carattere pretestuoso, la circostanza che gli stessi appaiano complessivamente finalizzati a danneggiarlo, nonchè la prova del collegamento tra tali condotte e il danno subito, danno che naturalmente deve poterne costituire una conseguenza immediata e diretta. Una volta fornite queste, peraltro non semplicissime, prove, l’esistenza del pregiudizio all’integrità psico-fisica può allora e comodamente essere ricavata tramite semplici presunzioni.
Ai fini probatori è inoltre importante sottolineare che, in materia di mobbing, non assume rilievo l’elemento psicologico del reo con riferimento alle singole condotte, ma occorre piuttosto provare di aver subito un complesso dei comportamenti tali da dar vita nell’insieme ad un’azione illecita.
- D'altro canto, l'agente-vessatore deve solo provare che le condotte indicate dal lavoratore non possono essere qualificate come “mobbing”, che non solo collegate tra di loro, che non sussite nessun intento persecutorio e che per ciascuna di esse esiste una valida spiegazione.

La responsabilità dell'agente: contrattuale o extracontrattuale?

In tema di responsabilità dell’autore del mobbing, questa, nel caso riguardi il datore di lavoro, è di norma ricondotta alla violazione degli obblighi di cui all’art. 2087 del Codice civile. Infatti, secondo questa norma l’imprenditore è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale del prestatore di lavoro. In tale caso si rimane in ambito di responsabilità contrattuale.

Tuttavia, soprattutto con riferimento a strutture complesse, quali aziende di grandi dimensioni, on concreto è difficile configurare una responsabilità in capo al datore di lavoro per condotte riferibili a soggetti diversi. Tuttavia, la giurisprudenza sembra orientata nel senso di ricondurre, anche in questi casi, la responsabilità del datore di lavoro alla violazione degli obblighi di protezione di cui all’art. 2087 o comunque all’art.1228, in virtù dei quali il datore di lavoro è responsabile anche dei fatti dolosi o colposi dei terzi di cui si sia avvalso nell’adempimento dell’obbligazione.

Invece, il semplice lavoratore che commette condotte integranti il mobbing risponde personalmente e direttamente a titolo di responsabilità extracontrattuale nei confronti della vittima.

 I danni risarcibili

A seguito del mobbing, per giurisprudenza oramai unanime, sono da ritenersi risarcibili i danni patiti dalla vittima sotto il profilo della menomazione all’integrità psico-fisica del lavoratore, del danno alla salute, del danno alla professionalità e del danno esistenziale (con i distinguo delle Sezioni Unite Sent. 26972/08). Tali voci di danno devono essere considerate tutte risarcibili. Riguardo al danno patrimoniale, sono risarcibili quelle conseguenze del comportamento illecito che incidono sul patrimonio del soggetto leso sia in termini di danno emergente (rimborso di tutte le spese e dei costi da sopportare per eventuali cure o assistenza) che di lucro cessante (danno da perdita di occasioni di guadagno o di altre occasioni utili). E' utile ricordare che il danno patrimoniale risarcibile, così come quello non patrimoniale, è solo ed esclusivamente quello di cui si è in grado di fornire giudizialmente una prova adeguata e precisa.
Il danno non patrimoniale, invece, è risarcibile in quanto esso integra una lesione all’integrità psico-fisica tale da pregiudicare l’equilibrio personale e professionale della vittima. Il danno morale, in sostanza, riguarda ed è caratterizzato da tutte quelle sofferenze psichiche derivanti dall’illecito.
La giurisprudenza ha inoltre chiarito che tale voce di danno è risarcibile, non solo quando la fattispecie integri gli estremi di un reato, ma ogni qual volta vengono lesi i diritti inviolabili della persona (Cass., Sent nn. 7281 e 7282 del 2003). Pertanto é risarcibile sia il “danno morale soggettivo,” inteso come transeunte turbamento dello stato d’animo della vittima sia il danno biologico in senso stretto, inteso come lesione dell’interesse costituzionalmente garantito all’integrità psichica e fisica della persona, conseguente ad un accertamento medico e sia infine il danno “esistenziale” derivante dalla lesione di altri interessi di rango costituzionale inerenti alla persona” (anche e con i limiti dettati dalla nota pronuncia della Cass. Sezioni Unite Sent. 26972/08)
Infine, con la Sent. 20616/2006 la Cassazione ha riconosciuto la risarcibilità anche del cd. “danno alla professionalità” in favore di un dirigente, in posizione di vertice e nel pieno della carriera professionale, totalmente e repentinamente privato di qualsiasi mansione e costretto per mesi ad una forzata inattività. Nella stessa occasione la Corte ha però escluso la risarcibilità di altre voci di danno, "quali la perdita di concrete chances di progressione lavorativa e di concorrenzialità, che, al pari delle ulteriori lesioni alla integrità psicofisica del lavoratore, avrebbero dovuto essere rigorosamente provate”.

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LaPrevidenza.it, 01/04/2009

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